Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che prevede che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. In mancanza di tale disposizione transitoria, in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo, operanti anche tra leggi costituzionali, avrebbero dovuto considerarsi pienamente applicabili le norme sulla acquisizione probatoria compatibili con l'assetto normativo precedente alla modifica costituzionale, e quindi, nella specie, la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. come incisa dalla sentenza della Corte cost. n. 361 del 1998 (disciplina che, quindi, proprio per effetto di detta sentenza, doveva considerarsi costituzionalmente protetta). La normativa transitoria, lungi dal contenere l'efficacia della nuova disposizione costituzionale, ha, al contrario, sulla base di una ragionevole scelta del legislatore, determinato una limitata retroattività dei nuovi principi, che, diversamente, non si sarebbe prodotta; ribadendo peraltro, con una sorta di interpretazione autentica, che l'applicazione delle norme sull'acquisizione probatoria si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme.
In tema di successione di leggi costituzionali (nella specie, la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), data la identica collocazione gerarchica di questi atti normativi, la nuova norma costituzionale provoca, secondo i principi costituzionali, l'abrogazione della norma costituzionale precedente. Questa forma di caducazione determina la inefficacia della legge anteriore a partite dal momento in cui entra in vigore la nuova legge, lasciando salvi per il tempo anteriore gli effetti della legge costituzionale abrogata e, conseguentemente, non incidendo retroattivamente sulla validità degli atti legislativi ordinari. (Fattispecie in tema di validità degli atti assunti in base alla disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen., come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 361 del 1998, precedentemente alla modifica dell'art. 111 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2000, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 17/4/2000
1. Dott. IO De Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Martella Consigliere N. 842
3. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 4112/00
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da VA IC contro la sentenza 19 novembre 1999 della Corte d'Appello di Brescia. Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per le parti civili l'avvocato dello Stato.
Udito per il ricorrente l'avv. Franco Coppi.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe VA ICt in parziale riforma della decisione del Tribunale, è stato ritenuto responsabile di corruzione continuata, perché, abusando della qualità di Pretore di Legnano, con l'intermediazione di RT RO, riceveva da NG e RE OS e da IO PO RE varie somme di denaro per intervenire sulle verifiche fiscali della Compagnia della Guardia di Finanza di Legnano.
2. Ricorre il IC che, in primo luogo, osserva come la sentenza del giudice di appello abbia condiviso i motivi di impugnazione in ordine all'insufficienza degli elementi raccolti in primo grado per pervenire ad un'affermazione di responsabilità. Tale sentenza peraltro ha ritenuto che nel corso del giudizio di secondo grado sono state acquisite prove determinanti, consistenti nelle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dal RO, dai fratelli OS e dalla TI, recuperate col sistema previsto dall'art.513 c.p.p., a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.
Ora il valore probatorio di queste dichiarazioni, non sottoposte al controllo del contraddittorio, doveva essere considerato inconsistente, perché trapiantate nel processo penale, grazie ad un sistema fittizio ed in contrasto con l'art.111 della Costituzione.
3. In ogni caso dette dichiarazioni sarebbero inattendibili. I OS infatti, nella speranza di essere ritenuti vittime di una concussione, oltre a chiamare in causa la Guardia di Finanza, avrebbero coinvolto il dott. IC (destinatario di modesti donativi d'uso, giusta l'annotazione di qualche migliaia di lire sui foglietti di carta sequestrati), nella speranza di rendere più persuasiva la loro difesa. Così egualmente il RO avrebbe cercato di scaricare su altri la propria responsabilità di mediatore tra i OS e la Guardia di Finanza. Quanto infine al PO RE, le modalità della consegna di denaro sarebbero così assurde ed illogiche da togliere ogni serietà al suo racconto.
4. Con ulteriore motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione della pronunzia in ordine alla determinazione della pena.
5. All'odierna udienza la difesa del ricorrente, giusta quanto aveva preannunziato nel ricorso, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.1 comma 4 del D.L. 7 gennaio 2000, n.2, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35. Norma che violerebbe l'art.2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, perché, a monte, contrastante con il nuovo testo dell'art.111 della Costituzione nonché con gli artt.3 e 24 della Carta Fondamentale.
Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte di iniziare dalla questione di legittimità costituzionale, di sicura rilevanza per la risoluzione del caso di specie, dato che la Corte d'Appello ha ritenuto indispensabile acquisire dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, secondo il disposto dell'art.513 c.p.p. Ne discende che, ai fini della valutazione della motivazione della sentenza oggetto del ricorso, che su tali dichiarazioni essenzialmente si fonda, occorre applicare la norma denunziata, secondo cui "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
2. Tale denunzia muove dal contrasto del menzionato art.513 col nuovo art.111 della Costituzione, laddove quest'ultimo afferma che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
Ora, sebbene tale incompatibilità sia evidente, consentendo la norma di rito l'acquisizione di prove sottratte al vaglio di un vero contraddittorio, il legislatore ordinario avrebbe statuito, con il comma 4 del d.l. convertito, la perdurante validità in Cassazione dell'art.513 c.p.p. e tanto avrebbe fatto in violazione dell'art.2 della l. cost. n.2 del 1999. Questo demandava sì alla legge di regolare l'applicazione dei principi contenuti nel nuovo art.111 ai procedimenti penali in corso, ma certo non autorizzava la totale obliterazione dei principi medesimi, come invece accadrebbe dinanzi alla Corte Suprema. Di qui anche la violazione dell'art.3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, irragionevolmente ammessi o meno al nuovo regime a seconda della fase processuale, ed in definitiva del diritto di difesa per l'impossibilità di fruire della garanzia del contraddittorio.
3. La questione è manifestamente infondata.
Va in primo luogo considerato che la successione tra leggi costituzionali (nella specie la vecchia e la nuova formulazione dell'art.111), data l'identica collocazione gerarchica di questi atti normativi, provoca, secondo i principi generali, l'abrogazione della legge costituzionale precedente che con la successiva si trovi in un rapporto di incompatibilità.
Questa forma di caducazione, aspetto dell'inesauribilità delle fonti, circoscrive l'efficacia della legge anteriore al momento in cui si verifica il contrasto tra questa e quella nuova, momento che coincide con la data di entrata in vigore dell'ultima. Essa dunque, lasciando salvi per il tempo trascorso gli effetti della legge costituzionale abrogata, fa sì che la legge costituzionale successiva non incida per il passato sulla validità degli atti legislativi ordinari, validità che essi hanno tratto dalla legge costituzionale precedente e che perdura per tutta la sua vigenza. Anche tali atti, quindi, risulteranno, in caso di antinomia con la nuova legge costituzionale, privi di efficacia con decorrenza ex nunc.
A fugare inesatte reminiscenze, si deve poi aggiungere che nessuna analogia può porsi tra la successione in esame e la vicenda risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 1956. In quell'occasione infatti si trattava di un mutamento dell'intero ordinamento costituzionale, con ripudio, da parte della nuova Costituzione approvata da un'assemblea nella pienezza dei poteri costituenti, dei precedenti principi fondamentali e conseguente invalidazione delle norme ordinarie, che, in coerenza con questi, fossero in contrasto con Quella. Qui, a meno di non volere ammettere una rottura della continuità istituzionale, si deve invece affermare che il legislatore in sede di revisione costituzionale, agendo come potere costituito, ha operato una nuova scelta di opportunità nell'equilibrio tra le esigenze di ricerca della verità ed i diritti individuali, cui non consegue il disconoscimento della legittimità dell'originaria formulazione dell'art.111.
4. Tanto posto, è evidente che la difesa del IC
implicitamente accredita una lettura opposta al senso che invece occorre riconoscere all'art.2 della legge costituzionale n.2 del 1999. Presuppone infatti il ricorrente che tale norma sia stata emanata per contenere l'efficacia della nuova disposizione costituzionale sui processi in corso, laddove al contrario è proprio la norma in questione che conferisce al legislatore ordinario la facoltà di introdurre una limitata retroattività nell'applicazione dei nuovi principi.
Tale applicazione retroattiva, nella discrezionalità del legislatore, è stato esclusa per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione con il comma 4 dell'art.1 del d.l. n.2 del 2000, comma che ha utilmente ribadito, con una sorta di interpretazione autentica, che l'applicazione delle norme sull'acquisizione probatoria si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme. Mantenendo fermi gli effetti naturali derivanti dalla successione delle fonti, si sono evidentemente e ragionevolmente privilegiate esigenze di economia processuale e di certezza del diritto, tanto più che si trattava di salvaguardare disposizioni sul rito che, come l'art.513, già avevano superato il vaglio di costituzionalità sotto il profilo degli artt.3 e 24 della Costituzione (di qui la manifesta infondatezza dei relativi profili) e che anzi, per l'intervento sostitutivo-additivo di cui erano state oggetto sono state definite costituzionalmente protette (cfr. questa sezione 28 gennaio 2000).
5. Vanno disattesi gli altri motivi.
Quanto al primo, questa Corte, con sentenza 6 marzo 2000, VI sez., Fortugno, ha già ritenuto che le dichiarazioni del correo, una volta che siano state legittimamente acquisite al processo, non sono soggette a regime normativo diverso da quello dettato dall'art.192 c.p.p. e non mutano valore probatorio a seconda se il dichiarante abbia o meno risposto al dibattimento.
7. In ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli OS, del RO, dello TI e del PO RE, occorre osservare che il ricorrente non muove censure dirette a contestare la validità degli argomenti addotti dalla sentenza impugnata per valutarla positivamente, ma propone in questa Sede una spiegazione alternativa del motivo delle loro accuse, cosa che corrisponde ad una censura in fatto.
Per quanto poi attiene all'illogicità della sentenza, riflesso delle modalità "palesemente assurde" in cui si sarebbe svolta la consegna in ospedale del denaro nell'episodio PO, questa (p.25) si fa carico delle obiezioni mosse in tal senso e fornisce una risposta, i cui termini (in sè non irragionevoli) non vengono contestati.
8. Del tutto generica è infine la doglianza sul trattamento sanzionatorio, contenuto in termini tali da poter concedere i doppi benefici di legge ed oggetto di congrua motivazione.
9. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 4 decreto-legge 7 gennaio 2000, n.2, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n.35, in riferimento agli artt.111, 3 e 24 della Costituzione e 2 legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000