Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2004, n. 19628
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Sentenza 23 marzo 2004

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In tema di misure cautelari, una volta che abbia verificato la gravità del quadro indiziario e la ricorrenza di esigenze rilevanti per l'art. 274 cod. proc. pen., il giudice deve applicare una delle cautele previste dalla legge, seguendo i criteri di proporzionalità e adeguatezza delineati nell'art. 275 stesso codice, non essendogli invece consentita una completa rinuncia al trattamento cautelare sul presupposto dell'inidoneità di ciascuna delle misure astrattamente applicabili all'effettiva tutela delle esigenze individuate. (Nella specie il tribunale del riesame, a fronte della custodia in carcere disposta nei confronti del presunto responsabile di ripetuti fatti di calunnia, aveva riconosciuto la gravità degli indizi ed il rischio della reiterazione dei reati, disponendo però la liberazione dell'interessato, senza l'applicazione di misure alternative, sul rilievo che nessuna delle cautele adottabili avrebbe impedito la realizzazione di nuove condotte illecite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2004, n. 19628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19628
    Data del deposito : 23 marzo 2004

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