Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari, una volta che abbia verificato la gravità del quadro indiziario e la ricorrenza di esigenze rilevanti per l'art. 274 cod. proc. pen., il giudice deve applicare una delle cautele previste dalla legge, seguendo i criteri di proporzionalità e adeguatezza delineati nell'art. 275 stesso codice, non essendogli invece consentita una completa rinuncia al trattamento cautelare sul presupposto dell'inidoneità di ciascuna delle misure astrattamente applicabili all'effettiva tutela delle esigenze individuate. (Nella specie il tribunale del riesame, a fronte della custodia in carcere disposta nei confronti del presunto responsabile di ripetuti fatti di calunnia, aveva riconosciuto la gravità degli indizi ed il rischio della reiterazione dei reati, disponendo però la liberazione dell'interessato, senza l'applicazione di misure alternative, sul rilievo che nessuna delle cautele adottabili avrebbe impedito la realizzazione di nuove condotte illecite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2004, n. 19628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19628 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 23/03/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 743
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 43892/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
nel procedimento a carico di:
NT IN, avverso l'ordinanza del Tribunale medesimo in data 3 novembre 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso;
udito il difensore avv. Giuseppe Urso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale del 3 novembre 2003 con la quale, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da NT IN - indagato per calunnia nei confronti del Comandante del Reparto Comando della Regione C.C., GI AM, accusato del reato di omissione di atti di ufficio e nei confronti dello stesso e degli altri ufficiali dei Carabinieri Michele Franzè, Nicola Cassano, e Matteo Falgario accusati dei reati di abuso di ufficio e di lesioni - pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari sotto il profilo della reiterazione di reati (il primo commesso il 24 ottobre 2001 e gli altri con varie denunce-querele dal 1988 sino al giugno 2000), disponeva la liberazione del medesimo, rilevando che la reiterazione di reati del tipo di quelli nella specie perseguiti non si sarebbe potuta evitare nè con la concessione degli arresti domiciliari ne' con altra misura ancor meno afflittiva.
Il P.M. ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Collegio non avrebbe potuto ritenere sussistenti le esigenze cautelari e non applicare alcuna misura, in quanto il criterio della idoneità serve per scegliere il provvedimento cautelare più adatto, ma non per escludere qualsiasi misura.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Bari è fondato e deve essere accolto, in quanto la motivazione si rivela manifestamente illogica, non essendo conciliabile il riconoscimento della sussistenza di esigenze cautelari con la mancata applicazione di una delle misure cautelari previste dal codice processuale. Come ha esattamente rilevato il ricorrente, riconosciute dette esigenze, il giudice ha il potere di scegliere una misura adeguata alla natura e al grado delle esigenze stesse (art. 275 c.p.p.) ma non può optare per la non applicazione di una di esse, ritenendo che tra quelle previste dal codice non ve ne sia nessuna idonea a soddisfare le esigenze medesime.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004