Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, l'art. 274 cod. civ., nel richiedere l'osservanza del principio del contraddittorio (con conseguente necessità che il ricorso venga portato a conoscenza della controparte), non impone anche l'audizione personale delle parti, essendone, all'uopo, sufficiente la comparizione a mezzo dei procuratori.
Commentario • 1
- 1. La specificità dei motivi di impugnazione: dalle S.U. Galtelli alla riforma OrlandoGianni Capobianco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio OCCHIARO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI NI MA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 51, presso l'avvocato OR GHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DIONISIO, FRANCO ZANETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI NI LV OR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3 OROLOGI 20, presso l'avvocato PAOLO PICOZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VITALI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 05/11/96; CR. 2073 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente, l'Avvocato Picozza, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31 gennaio 1996 il signor VI GI IO NC IO, nato a [...] il [...], chiese al tribunale di Novara che, ai sensi dell'art. 274 c.c., fosse dichiarata ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale che egli intendeva promuovere nei confronti dell'avv. IO NC IO, nato a [...] il [...]. A sostegno della domanda produsse i documenti elencati in calce al ricorso.
Disposta la comparizione delle parti, nell'udienza all'uopo fissata comparvero il ricorrente, assistito dai difensori, nonché il procuratore dell'intimato, il quale depositò documentazione sanitaria e chiese il rinvio dell'audizione delle parti ad altra udienza perché l'avv. IO NC IO non era in condizioni di essere presente.
Riservata la decisione il tribunale, con decreto in data 15 aprile 1996, osservò:
Che la documentazione prodotta, corredata da numerose fotografie, ed in particolare le lettere autografe inviate dal presunto padre alla madre del ricorrente, rendevano verosimile l'esistenza di un costante rapporto affettivo tra le parti, riconducibile a quello naturale tra padre e figlio, onde sotto questo profilo l'azione appariva giustificata, salvo ogni accertamento in sede di cognizione ordinaria;
Che nell'udienza del 4 aprile 1996 era regolarmente comparso il procuratore di parte convenuta, il quale, pur contestando nel merito il ricorso, non aveva svolto alcuna argomentazione al fine di contestare la veridicità o la rilevanza della documentazione esibita;
Che, a fronte di tale circostanza, l'audizione personale dell'avv. NC IO appariva superflua, perché il giudizio richiesto al tribunale dall'art. 274 c.c. era limitato ad una delibazione sommaria, al solo fine di valutare l'ammissibilità dell'azione;
Che inoltre, stante l'età avanzata del convenuto, appariva opportuno consentire lo svolgimento dell'azione in tempi relativamente brevi, sicché non poteva essere accolta l'istanza di rinvio avanzata dal procuratore del detto convenuto.
In base a tali presupposti il tribunale, su conforme parere del P.M., dichiarò ammissibile l'azione.
L'avv. IO NC IO propose reclamo, deducendo:
a) l'inammissibilità dell'azione, essendo spirato per l'istante, in data 25 marzo 1975, il termine biennale di decadenza per promuoverla, ai sensi dell'art. 271 c.c. all'epoca vigente, e non essendo applicabile l'art. 232 della legge n. 151 del 1975, peraltro da ritenere costituzionalmente illegittimo se interpretato come avente efficacia retroattiva;
b) la violazione della procedura stabilita dall'art. 274 c.c., perché non erano state ascoltate le parti, non era stata svolta alcuna inchiesta sia pur sommaria e non era stato disposto il deposito degli atti in cancelleria, con concessione di un termine per il deposito di memorie, il che avrebbe compromesso ogni facoltà difensiva di parte convenuta;
c) l'erronea lettura dei fatti e dei documenti allegati al ricorso. La corte di appello di Torino, con decreto depositato il 5 novembre 1996, respinse il reclamo, considerando:
1) che, secondo l'espressa previsione dell'art. 232 della legge n.151 del 1975, le disposizioni della legge medesima relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si applicano anche al figli nati e concepiti prima dell'entrata in vigore di quella legge, per cui il decorso del termine biennale di decadenza previsto dal previgente art. 271 c.c. non era di ostacolo all'imprescrittibilità dell'azione (stabilita dall'art. 270 primo comma c.c. nel testo attuale);
2) che la questione di legittimità costituzionale del citato art. 232, per asserita violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, appariva manifestamente infondata, in quanto la nuova disciplina concernente l'imprescrittibilità dell'azione rispondeva a scelte normative di competenza esclusiva del legislatore e ad un principio di maggior tutela del soggetto che chiede la dichiarazione di paternità, sottraendo l'azione medesima a brevi termini di decadenza;
3) che gran parte delle eccezioni sollevate dal reclamante concernevano il merito della controversia, mentre il reclamo riguardava la fase preliminare del procedimento, onde nessun pregiudizio poteva aver subito il diritto di difesa dell'avv. NC IO;
4) che tale pregiudizio non era ravvisabile nel mancato rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, perché questa non era imposta a pena di nullità, essendo rimessa alla valutazione di opportunità del giudice, mentre nel caso di specie la declaratoria di ammissibilità era stata adottata sulla base della documentazione prodotta dall'attore.
Contro il suddetto decreto l'avv. IO NC IO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il signor VI GI IO NC IO resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 270 - 271 c.c. e dell'art. 232 della legge n. 151 del 1975. Il provvedimento impugnato desumerebbe dal tenore letterale dell'art. 217 cit. la pacifica retroattività dell'art. 270 c.c., che, nella nuova formulazione, sancisce l'imprescrittibilità dell'azione per l'accertamento della paternità in luogo del precedente termine biennale di decadenza. Tale retroattività potrebbe essere limitata soltanto da una pronuncia giudiziale di decadenza passata in giudicato.
Una simile interpretazione, però, non sarebbe conforme alla lettera dello stesso art. 232, ne' ai principì generali di efficacia della legge e ai corretti canoni ermeneutici.
Andrebbe considerato che, come affermato anche dalla Corte costituzionale, per quanto solo in materia penale sia vietata espressamente l'efficacia retroattiva della legge (art. 25, comma secondo Cost.), tuttavia il principio d'irretroattività
costituirebbe pur sempre un principio generale del vigente ordinamento, cui il legislatore dovrebbe ragionevolmente attenersi salvo un'effettiva causa giustificatrice di deroga;
ed analogo orientamento sarebbe stato espresso anche da questa corte (Cass., 26 aprile 1971, n. 1211). Il ricorrente dichiara di non ignorare che l'indirizzo attuale della giurisprudenza è nella linea di ritenere che l'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, disposta con l'art. 270 c.c. (nuovo testo), si applichi anche al figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, i quali, pertanto, possono farla valere anche se siano incorsi in decadenze previste dalla precedente normativa. Sostiene peraltro che l'intera problematica andrebbe riesaminata. Invero, anche alla luce del principio generale d'irretroattività sopra richiamato, non vi sarebbero motivi per ritenere che il legislatore abbia inteso "anticipare" oltre misura gli effetti del nuovo testo dell'art. 270 c.c., calandolo a posteriori nel contesto preesistente. Lo stesso legislatore non avrebbe menzionato alcuna delle situazioni idonee a determinare diritti quesiti, limitandosi a far salvi i soggetti nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Nè gioverebbe sostenere che la ratio della riforma sarebbe da rinvenire nella tutela del soggetto più debole. L'azione per dichiarazione giudiziale di paternità potrebbe costituire una pesante ipoteca anche per il soggetto passivo, esposto ad iniziative avventate, se non addirittura pretestuose o ricattatorie. La rigorosa riserva di legge sancita dall'art. 30 Cost. e l'opportuna barriera dell'art. 274 c.c. porrebbero in luce come il legislatore mai abbia ritenuto il presunto genitore come soggetto "forte" del confronto per la ricerca della paternità.
In ogni caso, qualora fosse accolta la tesi della completa retroattività del combinato disposto degli artt. 270 c.c. e 2'22 della legge n. 151 del 1975, quest'ultima norma risulterebbe costituzionalmente illegittima.
In primo luogo, essa violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, venendo meno al generale principio d'irretroattività della legge senza una valida esigenza.
In secondo luogo creerebbe una disparità tra i soggetti che hanno lasciato spirare il termine di decadenza senza promuovere alcun giudizio e coloro che, seppur tardivamente, si sono attivati prima del 1975, vedendo sancito giudizialmente il proprio status di decaduti. Nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, se le due situazioni giustificano un trattamento diverso, questo non potrebbe certo essere a favore del soggetto meno diligente. Si tratterebbe di contraddizione tanto evidente da non poter essere celata neppure dietro la discrezionalità del legislatore.
Le censure ora riassunte non sono fondate.
L'art. 271 primo comma c.c. stabiliva (tra l'altro) che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale potesse essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età, ponendo così un termine di decadenza.
La norma fu abrogata dall'art. 115 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (recante la riforma del diritto di famiglia). L'art. 114 della medesima legge, nel sostituire il precedente testo dell'art. 270 c.c., dispose nel primo comma di questo che "L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio". Infine l'art. 232 della stessa legge n. 151 del 1975, nel disciplinare il regime transitorio, affermò il principio che le disposizioni di detta legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si applicavano anche al figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
Il combinato disposto di tale normativa è sufficientemente chiaro:
in luogo del precedente termine di decadenza la legge ha voluto che l'azione de qua non fosse soggetta a prescrizione riguardo al figlio, ed ha esteso tale precetto anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore. Ciò vuol dire che anche costoro, indipendentemente dal decorso dell'ormai abrogato termine biennale di decadenza, sono abilitati a promuovere l'azione senza limiti di tempo. Non altro significato, infatti, può attribuirsi al citato disposto normativo, il cui contenuto resterebbe in larga misura eluso se la nuova disciplina dovesse ritenersi inapplicabile a coloro nei cui confronti la decadenza si fosse verificata prima dell'entrata in vigore della legge. Perciò la giurisprudenza di questa corte, a parte qualche ormai remoto precedente difforme (Cass., 29 aprile 1976, n. 1536), è costante nell'affermare che l'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale si applica anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia i quali, pertanto, possono farla valere anche se siano incorsi in decadenze previste dalla precedente normativa, salva l'ipotesi che la decadenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato (Cass. 1^ dicembre 1997, n. 12187; 9 ottobre 1987, n. 7518; 25 febbraio 1987, n. 1980; 20 febbraio 1986, n. 1031; 6 dicembre 1985, n. 6140; 10 dicembre 1984, n. 6488; 24 maggio 1984, n. 3185; 17 novembre 1983, n. 6859). Si tratta di un orientamento che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità, perché ancorato al disposto normativo dianzi citato e conforme alla ratio ispiratrice della riforma del diritto di famiglia che, in parte gua, ha inteso assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio, indipendentemente dal momento della nascita.
In tale contesto non è pertinente il richiamo al principio generale d'irretroattività della legge (art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale), perché questo principio può essere derogato dal legislatore ordinario, con l'eccezione (qui non ricorrente) delle leggi in materia penale (art. 25, comma 2^, Cost.). E la ragionevolezza della deroga, nella specie, appare palese, ove si consideri che essa è diretta a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela della filiazione naturale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima. Il che conduce anche alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 della legge n. 151 del 1975.
Non è esatto che tale norma violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, venendo meno al generale principio d'irretroattività della legge senza una valida esigenza (pag. 12 del ricorso), perché - come ora si è notato - essa è anzi conforme ad essenziali precetti costituzionali, mentre la riserva di legge è pienamente rispettata visto che alla legge sono state affidate le modalità per l'attuazione di quei precetti. Non è esatto che essa verrebbe a creare una disparità tra i soggetti che lasciarono spirare il termine di decadenza senza promuovere alcun giudizio e coloro che, sia pur tardivamente, si attivarono prima del 1975, vedendo sancito giudizialmente il proprio status di "decaduti". È agevole replicare che in tale ipotesi (peraltro estranea alla fattispecie in esame) la disparità non discende dalla legge, bensì dall'intervento di un evento esterno, vale a dire da una preclusione da giudicato, che ha esaurito la situazione giuridica concreta rendendola così insensibile alla nuova normativa.
Il provvedimento impugnato si è attenuto ai principi fin qui enunciati, onde si sottrae alle censure articolate dal ricorrente col primo motivo.
Col secondo mezzo di cassazione l'avv. IO NC IO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.c., nonché carente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Secondo le risultanze di causa il tribunale di Novara non avrebbe svolto alcuno degli adempimenti previsti dall'art. 274 c.c.: non avrebbe sentito le parti, respingendo l'esplicita istanza del ricorrente che aveva chiesto un rinvio per le proprie condizioni di salute, non avrebbe assunto alcuna informazione, non avrebbe depositato gli atti in cancelleria ne' avrebbe atteso il termine per il deposito di memorie delle parti.
Tali inadempienze, dedotte coi reclamo in appello, non avrebbero trovato risposta nel provvedimento impugnato, che avrebbe addotto argomentazioni incongrue ed errate.
Non sarebbe corretta, innanzi tutto, l'affermazione secondo cui le circostanze addotte dal reclamante avrebbero riguardato per gran parte il merito della controversia. Al contrario esse sarebbero state costituite in parte assai rilevante da eccezioni preliminari di carattere processuale. Ma in primo luogo la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che l'avv. NC IO sarebbe stato costretto a svolgerle per la prima volta in sede d'impugnazione, così "saltando" un grado di giudizio con pregiudizio per il suo diritto di difesa.
Sarebbe poi sorprendente il rilievo secondo cui le obiezioni di mento non avrebbero avuto attinenza con la fase preliminare del procedimento. Tale assunto si risolverebbe in una erronea interpretazione della stessa ragion d'essere della fase di ammissibilità. Essa sarebbe finalizzata a chiarire preliminarmente i rapporti tra le parti, allo scopo di prevenire intenti ricattatori. La sommarietà dell'indagine non escluderebbe che le parti siano chiamate per l'appunto a sostenere la fondatezza o meno dell'azione, vale a dire la consistenza o la pretestuosità del "merito" allegato dal ricorrente. Risulterebbe difficile immaginare come il resistente possa dimostrare l'inconsistenza degli elementi portati contro di lui, senza entrare nel merito.
Del pari inconferente sarebbe l'osservazione secondo cui il diritto di difesa sarebbe stato salvaguardato, perché la pronuncia del tribunale di Novara si sarebbe basata sui documenti prodotti. In realtà su tali documenti, e sulle relative deduzioni, esso avv. NC IO non avrebbe potuto dire nulla, ne' personalmente ne' tramite i suoi legali che attendevano di vedere completato il quadro istruttorio all'esito dell'inchiesta sommaria.
In sintesi, l'interpretazione fornita dal decreto impugnato tradirebbe sia la lettera che la norma dell'art. 274 c.c., circa la rilevanza dell'effettivo rispetto del diritto di difesa nell'ambito del procedimento di cui alla norma medesima.
Con il terzo mezzo, infine, il ricorrente denunzia ancora nullità del procedimento ex art. 274 c.c. Pur dando atto che nessuno degli adempimenti di cui alla citata norma è previsto a pena di nullità, sostiene che la concorrente omissione di ogni indagine e di ogni possibilità di replica lo avrebbe privato del diritto di difesa, tanto da costringerlo a svolgere per la prima volta in appello le proprie argomentazioni, perdendo illegittimamente la garanzia di un grado di giudizio.
La gravità e il concorso delle omissioni processuali sarebbero tali da far ritenere la nullità del procedimento svolto dinanzi al tribunale.
I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
Come questa corte ha già posto in luce, il giudizio preliminare delineato dall'art. 274 c.c. è caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, onde resta esclusa la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario. Il principio del contraddittorio è, pertanto, rispettato per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni, mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (Cass., 16 febbraio 1998, n. 1636; 7 febbraio 1996, n. 986; 2 marzo 1993, n. 2579). Nel caso in esame, come risulta dagli atti, il ricorso introduttivo del procedimento fu depositato il 31 gennaio 1996 con il corredo dei documenti in calce al medesimo elencati.
Con decreto presidenziale in data 22 febbraio 1996 fu disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 4 aprile 1996, con termine per la notifica all'intimato fino al 15 marzo 1996.
Nell'udienza del 4 aprile 1996 comparvero il ricorrente, assistito dal suoi difensori, nonché l'avv. Zanetta (munito di procura dell'avv. Mano NC IO), che dedusse l'impedimento a comparire del proprio assistito, chiedendo che fosse fissata altra udienza per l'audizione delle parti.
Sull'opposizione dei difensori del ricorrente, i quali segnalarono l'urgenza della decisione e si richiamarono alle argomentazioni svolte in ricorso e alla documentazione prodotta, lo stesso avv. Zanetta contestò nel merito la domanda.
Il giudice designato si riservò di riferire al collegio e il tribunale, sentito il P.M. che concluse per la declaratoria di ammissibilità, con decreto del 15 aprile 1996 dichiarò ammissibile l'azione.
Orbene, essendo questo l'iter procedimentale, non si ravvisano i vizi invalidanti lamentati dall'attuale ricorrente.
Invero, è certo che all'avv. IO NC IO fu tempestivamente notificato il ricorso introduttivo, col decreto che disponeva la comparizione delle parti (nessuna doglianza risulta formulata sul punto).
Il contraddittorio, dunque, fu ritualmente instaurato, il convenuto fu messo in grado di conoscere l'azione che s'intendeva promuovere nei suoi confronti, gli furono resi noti gli elementi addotti a sostegno di essa e i documenti su cui si basava, egli ebbe modo di organizzare una tempestiva difesa tecnica, rilasciando apposita procura ad un difensore.
L'art. 274, comma secondo, c.c. stabilisce che il tribunale, prima di provvedere, debba sentire le parti, ed a tale precetto si adempie disponendone la comparizione (che nella specie fu disposta) appunto allo scopo di assicurare il contraddittorio, mentre non è necessario che esse siano sentite personalmente (Cass., 27 aprile 1985, n. 2742) essendo sufficiente la comparizione per mezzo dei procuratori. Inoltre la locuzione "assunte le informazioni del caso" non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo l'instaurazione del contraddittorio, un'attività informativa (Cass., 2 marzo 1993, n. 2579; 6 agosto 1990, n. 7915; Il febbraio 1987, n. 1476). E ciò comporta che il detto giudice, nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento ex art. 274 c.c., ben può basare il proprio convincimento in ordine all'ammissibilità dell'azione anche sulla sola documentazione prodotta dall'istante (come nella specie), senza bisogno di acquisire ulteriori elementi. Infine il mancato deposito in cancelleria degli atti non provoca alcuna nullità della procedura, allorché risultino assicurate la conoscenza degli atti medesimi e, in rapporto ad essa, la possibilità di esercitare il diritto di difesa (Cass., 12 marzo 1990, n. 2009). Nel caso in esame, come già si è notato, l'attore in primo grado aveva prodotto a sostegno del ricorso una nutrita documentazione (elencata in calce al ricorso medesimo), sicché il convenuto era stato posto in grado di prenderne cognizione e di svolgere al riguardo ogni difesa. Proprio perché non fu compiuta altra attività istruttoria, il deposito in cancelleria degli elementi valutativi utilizzati dal giudice di merito di fatto era già avvenuto, sicché la mancata ripetizione di tale deposito risulta priva di ogni rilevanza sull'effettività del contraddittorio.
Questo, come già rimarcato, fu garantito all'avv. NC IO fin dal primo grado, con la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di comparizione e col deposito dei documenti cui l'azione era affidata. Già in quella sede, perciò, egli avrebbe potuto svolgere ogni argomentazione difensiva, coi ministero del difensore cui aveva del resto conferito procura.
È ben vero che, come si sostiene nel ricorso per cassazione (pag. 14), è diritto della difesa scegliere i tempi e i modi per lo sviluppo delle proprie tesi. È altrettanto vero, però, che tale diritto va esercitato nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche del processo, ne' può tradursi nella pretesa d'imporre al giudice il differimento di una decisione che egli ritiene matura ed in relazione alla quale le parti sono state poste tempestivamente in condizioni di sviluppare tutte le argomentazioni da loro ritenute utili e pertinenti.
Conclusivamente, il ricorso si rivela infondato e deve perciò essere respinto. Il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 2.267.410=, di cui lire due milioni per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999