Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
In tema di reati alimentari, la detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari "comunque nocive", costituisce un reato di pericolo che deve essere però concreto ed attuale, sicché perché una sostanza alimentare possa qualificarsi nociva, non è sufficiente la mera probabilità, legata ad un differimento più o meno a lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della tossina nel campione fosse decisiva per escludere la pericolosità della dell'alimento, anche in presenza della possibilità di produzione successiva dell'agente patogeno collegata all'eventualità di incaute manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata).
Commentario • 1
- 1. Reati alimentari: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1958
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 26554/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN Oreste, n. il 26/04/1950 a Papozze;
e
AR LD n. il 03/01/1955 a Quintale:
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio sez. Dist. di Saronno del 21/11/2002. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P. G. Dott. Passacantando G. che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
AN BA ed LD RC ricorrono avverso la sentenza in epigrafe con la quale all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, sono stati dichiarati colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/62, per avere, nella qualità di titolari di un esercizio commerciale, "detenuto per la vendita crema pasticcera nociva perché contenente tracce di AC Ceres" produttore di enterotossina" (fatto accertato in data 7/3/2000). L'impugnazione è affidata a tre motivi.
Con il primo si deduce "erronea e falsa applicazione al caso di specie dell'art. 223 disp. att. c.p.p in relazione all'art. 4 D.Lgs. 123/93 - violazione e falsa applicazione dell'art. 191 c.p.p", per non avere il giudice di merito nel ritenere correttamente svolto il procedimento di analisi, considerato che, vertendosi in tema di sostanze deteriorabili ai sensi dell'art. 4 cit. D.Lgs le analisi avrebbero dovuto essere ripetute su un secondo campione, indipendentemente da alcuna richiesta degli interessati, relativamente ai parametri ritenuti non conformi.
L'omissione avrebbe determinato la nullità delle analisi stesse e la loro inutilizzabilità quale fonte unica di prova del reato. Con il secondo motivo/'inosservanza e falsa applicazione dell'art. 194 c.p.p.", si lamenta l'indebita utilizzazione in chiave accusatoria ed alla stregua di una consulenza tecnica di ufficio, delle "spiegazioni tecnico - scientifiche in materia di microbiologia" rese dal responsabile del laboratorio di analisi apprezzamenti esorbitanti dai limiti della prova testimoniale. Con il terzo si deduce violazione dell'art. 5 L. 283/62 e relativo difetto di motivazione, in punto di affermazione della nocività del prodotto, che, in assenza di un effettivo ed attuale pericolo all'atto del prelievo sarebbe stata ravvisata sulla base di mere supposizioni, circa il rapidissimo proliferare dei batteri e lo sviluppo delle tossine, correlata all'impiego alimentare differito del prodotto.
Tanto premesso rileva la Corte che non meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso, nella parte deducente la nullità del procedimento di analisi, considerato che la violazione delle disposizioni regolanti il procedimento di analisi, solo ove si traduca nella compressione o limitazione delle facoltà di intervento accordate alla parte ed alla difesa, comporta nullità di ordine generale, ex art. 178 lett. c), peraltro a regime c.d. "intermedio" e, come tale, deducibile, ai sensi dell'art. 180, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (v., tra le altre Cass. 3^, n, 10209/97). Nel caso di specie non viene lamentata l'omissione dell'avviso della data e del luogo delle analisi, bensì la mancata osservanza delle regole secondo cui queste avrebbero dovuto essere eseguite, e comunque nessun rilievo risulta sollevatoci riguardo durante il giudizio di merito;
sicché l'eccezione, deducente l'inutilizzabilità, sotto il profilo formale, delle analisi è palesemente da disattendere. Restando, peraltro, impregiudicata la facoltà di motivata valutazione da parte del giudice di merito dell'attendibilità o meno del risultato delle analisi stesse, ove compiute senza l'osservanza delle regole prescritte in materia di sostanze deteriorabili, dal D.Lgs. 3/3/1993, n. 123., deve rilevarsi che nella specie tale risultato nella parte accertante la presenza nel reperto di "tracce" di AC EU, è stato motivatamente ritenuto attendibile dal giudice di merito, sulla base di adeguata valutazione di quanto al riguardo riferito dall'analista nel corso del dibattimento.
Nè tale deposizione non limitata al mero riferimento "storico" delle operazioni compiute, ma estesa a chiarimenti tecnici in ordine alle modalità delle stesse ed al relativo esito, può ritenersi come dedotto nel secondo motivo di impugnazione, inficiata da violazione dell'art. 194 co. 3 c.p.p., considerato che il divieto di "esprimere apprezzamenti personali", per la stessa previsione contenuta nella disposizione citata, incontra un limite nei casi in cui "sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti nella specie la natura essenzialmente tecnica delle operazioni a suo tempo compiute dal teste non consentiva di scindere il mero riferimento delle stesse da quelle nozioni, derivanti dalla particolare competenza professionale dell'operatore, sulla scorta delle quali furono compiute al fine di rendere comprensibile al giudice l'esito del compiuto accertamento (in tal senso, v. Cass. 2^, 2/3/96 n. 2322). Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.
Se corretta è la premessa teorica, secondo la quale la fattispecie contravvenzionale contestata agli imputati, relativa all'ipotesi di detenzione, a scopo di vendita di sostanze alimentari "comunque nocive", costituisce un "reato di pericolo", deve tuttavia precisarsi che il pericolo deve essere concreto ed attuale: perché una sostanza possa qualificarsi "nociva", non è sufficiente la mera probabilità, legata ad un differimento più o meno a lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana.
Nel caso di specie il giudice di merito, sulla base delle delucidazioni del tecnico analista, ha desunto la pericolosità della "crema pasticcera", detenuta nei frigoriferi (alla temperatura di quattro gradi centigradi) del ristorante gestito dagli imputati:
a) dalla certezza che la manipolazione della stessa, ai fini del confezionamento in "coppe", da immettere poi nella vetrina frigorifera in offerta alla clientela del selfservice, potesse dare luogo alla proliferazione delle rilevate "tracce" di batteri, con successiva produzione, da parte della moltiplicata colonia di germi, della "enterotossina"(derivante dal loro metabolismo), la cui ingestione avrebbe potuto dar luogo a problemi gastroenterici nei consumatori;
b) dalla previsione che, quanto meno in parte, il quantitativo di crema in questione sarebbe stato consumato a distanza di "qualche ora" o, addirittura il giorno successivo, cosi consentendo non solo detta moltiplicazione del AC EU, ma anche e soprattutto la produzione, da parte di tali batteri, dell'"enterotossina". Il giudice di merito, nondimeno, ha dato atto che, come riferito dalla teste analista, "la colonia rilevata è produttrice della tossina ma che nel caso specifico il fattore patogeno non risultava ancora presente nel campione" (evidentemente per la bassa temperatura di conservazione, tale da inibire non solo la moltiplicazione dei batteri, ma anche il metabolismo di quelli presenti). Evidente è allora, come il campione analizzato (all'indomani del prelievo, come rilevasi dalla narrativa della sentenza), anche a volerlo ritenere rappresentativo, per quanto attiene alla presenza quantitativa del batterio in questione, della composizione della sostanza da cui era stato prelevato un giorno prima, non avesse ancora un'attitudine concreta a porre in pericolo la salute umana, posto che il suo consumo, all'attualità, sarebbe stato senza rischio, per l'assenza della "enterotossina", l'effettiva componente nociva, non ancora prodotta.
La possibilità di produzione successiva, collegata alle eventualità di incaute manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata o, addirittura, ad abnormi differimenti del consumo di scorte avanzate della crema, rappresentava una mera eventualità, inidonea a dar luogo agli estremi del pericolo effettivo, che si configura solo quando la sostanza sia connotata da attitudine concreta e già immanente a danneggiare la salute, ove consumato nelle condizioni attuali (in tal senso, v. Cass. 6^, 27/4-26/8/94 n. 9268). Essendo stata, nel caso di specie, la valutazione del pericolo riferita a momenti successivi a quelli dell'accertamento e, per di più, collegata a circostanze di non certa verificazione (la manipolazione a temperatura più elevata rispetto a quella di conservazione ed il differimento della somministrazione al consumo), deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza degli estremi oggettivi del reato ascritto, tanto più ove si consideri l'inconfigurabilità del tentativo in materia contravvenzionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004