CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/09/2023, n. 36988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36988 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 7 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di SA è stata disposta ai danni di RI TO la misura cautelare della custodia in carcere, gravemente indiziata dei reati ex artt .73, comma 1 e 6 e 80 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36988 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 07/07/2023 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 1 e 2 della relativa rubrica provvisoria, ascritti alla stessa in concorso con altri soggetti. 2. Interposto riesame dall'indagata, con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Palermo ha qualificato diversamente i detti fatti contestati, ritenendo che gli stessi, unitariamente considerati, davano corpo all'ipotesi associativa di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non a singole ipotesi di reato sanzionate ai sensi dell'art 73 dello stesso decreto. In ragione di tanto, il Tribunale ha declinato la competenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo alla luce degli artt. 51, comma 3 bis e 328 comma 1 bis cod. proc. pen.; ciò malgrado, ha ritenuta' la sussistenza dei presupposti utili al mantenimento della misura adottata dal giudice incompetente ai sensi degli artt 27 e 291, comma 2, del codice di rito;
ha trasmesso infine gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SA, per le determinazioni inerenti la rilevata incompetenza. 3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, prospettando due diversi motivi. Per un verso si contesta la riqualificazione operata, sia perché inadeguatamente argomentata facendo unicamente riferimento alla descrizione grafica dei fatti contenuti nell'impugnazione e non sulla base delle emergenze di indagine dirette a confermare siffatte evenienze;
perché non consentita, trovando un limite ultimo nella originaria assenza di attribuzioni in capo all'autorità richiedente alla luce delle ragioni di incompetenza riscontrate. Per altro verso si contesta il giudizio speso in relazione alle esigenze cautelari, quanto alla ritenuta concretezza e attualità, alla luce, in particolare, dell'attuale stato detentivo, per altro titolo cautelare, dell'indagata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Va ribadito che la fluidità tipicamente propria della contestazione provvisoria consente al giudice della cautela e, nel contradditorio, a quello della impugnazione cautelare, di dare al fatto una veste giuridica diversa da quella privilegiata dalla imputazione provvisoria, anche più grave, e di rendere o confermare per tale via e sulla base di tale differente presupposto, la misura chiesta o già emessa ( e non di emetterne altra più gravosa, altrimenti resa violando il divieto della freformatio in peiu t, limitatamente al gravame cautelare). Ciò sempre che la situazione in fatto, sulla quale riposa tale diversa valutazione, non sia diversa da quella prospettata dalla accusa con la richiesta cautelare e presa in considerazione dal giudice della misura genetica. 2 3. Tale potere, che a ben vedere il ricorso non contrasta, non risulta precluso, a differenza di quanto emarginato dalla difesa, dalla possibilità di ricondurre il diverso e più grave reato ritenuto in sede di riesameXalla competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1, bis del codice di rito. Non diversamente da quanto è a dirsi per il giudice al quale è chiesta la misura, in siffatti casi, anche il tribunale del riesame, all'esito della ritenuta riqualificazione, è tenuto a rendere la relativa valutazione cautelare, seppur entro i confini offerti, sul piano cognitivo ed effettuale, dal combinato disposto di cui agli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen.: non a caso, infatti, tale ultima disposizione impone l'adozione della decisione cautelare, al verificarsi dei relativi presupposti legittimanti, quale che sia la ragione di incompetenza riscontrata, compresa, dunque, anche quella che, come nel caso a mani, porta alla competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale. 4. Quanto alla motivazione sottesa alla diversa veste giuridica privilegiata, il ricorso è del tutto aspecifico. La difesa, infatti, piuttosto che confrontarsi criticamente in termini puntuali con l'argomentare speso dal Tribunale nel pervenire alla soluzione adottata, si è limitata a contestare, aprioristicamente, l'asserita assenza di elementi, emersi dalle indagini, destinati a confermare le evenienze in fatto, descritte nell'imputazione, valorizzate dal Tribunale nel ritenere l'ipotesi associativa. Contestazione rimasta sul piano della mera affermazione labiale, non altrimenti argomentata e comunque immediatamente smentita dal puntuale e articolato percorso motivazionale tracciato dalla decisione gravata. 5. Infine, in ordine alle esigenze destinate a sorreggere il provvedimento cautelare malgrado l'incompetenza del Giudice adito - riscontrata dal Tribunale in sede di riesame all'esito della operata diversa qualificazione data ai fatti contestati alla ricorrente-, il motivare del provvedimento non merita censura alcuna, pur se filtrato alla luce dell'urgenza imposta dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.. Senza limitarsi ad un pedissequo riferimento alla doppia presunzione di legge nel caso favorita dal titolo di reato ritenuto, i giudici del riesame hanno puntualmente rimarcato la spregiudicatezza mostrata dalla ricorrente, la quale, all'esito di un percorso criminale già segnato da diversi precedenti specifici, non ha esitato a dare continuità all'attività di spaccio inserita nel circuito criminale proprio dell'associazione riscontrata, nonostante l'arresto del compagno RI Adorno e pur dopo il suo arresto (avvenuto il 16 febbraio 2020, con conseguente sottoposizione agli arresti domiciliari). Condotta, questa, logicamente valorizzata nel ritenere recessivo il dato, evocato dalla difesa anche in questa sede, inerente alla sua attuale custodia in 3 carcere per altro titolo, aspetto comunque inidoneo ad elidere il pressante rischio di recidiva riscontrato, considerata la possibilità dell'indagata di recuperare lo stato di libertà (vieppiù nel caso, laddove la restrizione per altra causa risulta fondata su un titolo cautelare, per sua natura provvisorio). 6. Da qui la manifesta infondatezza anche di tale ultima censura e la conseguente inammissibilità del ricorso, cui seguono le pronunzie ex art 616 cod. proc. pen. , determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023.
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di SA è stata disposta ai danni di RI TO la misura cautelare della custodia in carcere, gravemente indiziata dei reati ex artt .73, comma 1 e 6 e 80 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36988 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 07/07/2023 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 1 e 2 della relativa rubrica provvisoria, ascritti alla stessa in concorso con altri soggetti. 2. Interposto riesame dall'indagata, con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Palermo ha qualificato diversamente i detti fatti contestati, ritenendo che gli stessi, unitariamente considerati, davano corpo all'ipotesi associativa di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non a singole ipotesi di reato sanzionate ai sensi dell'art 73 dello stesso decreto. In ragione di tanto, il Tribunale ha declinato la competenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo alla luce degli artt. 51, comma 3 bis e 328 comma 1 bis cod. proc. pen.; ciò malgrado, ha ritenuta' la sussistenza dei presupposti utili al mantenimento della misura adottata dal giudice incompetente ai sensi degli artt 27 e 291, comma 2, del codice di rito;
ha trasmesso infine gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SA, per le determinazioni inerenti la rilevata incompetenza. 3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, prospettando due diversi motivi. Per un verso si contesta la riqualificazione operata, sia perché inadeguatamente argomentata facendo unicamente riferimento alla descrizione grafica dei fatti contenuti nell'impugnazione e non sulla base delle emergenze di indagine dirette a confermare siffatte evenienze;
perché non consentita, trovando un limite ultimo nella originaria assenza di attribuzioni in capo all'autorità richiedente alla luce delle ragioni di incompetenza riscontrate. Per altro verso si contesta il giudizio speso in relazione alle esigenze cautelari, quanto alla ritenuta concretezza e attualità, alla luce, in particolare, dell'attuale stato detentivo, per altro titolo cautelare, dell'indagata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Va ribadito che la fluidità tipicamente propria della contestazione provvisoria consente al giudice della cautela e, nel contradditorio, a quello della impugnazione cautelare, di dare al fatto una veste giuridica diversa da quella privilegiata dalla imputazione provvisoria, anche più grave, e di rendere o confermare per tale via e sulla base di tale differente presupposto, la misura chiesta o già emessa ( e non di emetterne altra più gravosa, altrimenti resa violando il divieto della freformatio in peiu t, limitatamente al gravame cautelare). Ciò sempre che la situazione in fatto, sulla quale riposa tale diversa valutazione, non sia diversa da quella prospettata dalla accusa con la richiesta cautelare e presa in considerazione dal giudice della misura genetica. 2 3. Tale potere, che a ben vedere il ricorso non contrasta, non risulta precluso, a differenza di quanto emarginato dalla difesa, dalla possibilità di ricondurre il diverso e più grave reato ritenuto in sede di riesameXalla competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1, bis del codice di rito. Non diversamente da quanto è a dirsi per il giudice al quale è chiesta la misura, in siffatti casi, anche il tribunale del riesame, all'esito della ritenuta riqualificazione, è tenuto a rendere la relativa valutazione cautelare, seppur entro i confini offerti, sul piano cognitivo ed effettuale, dal combinato disposto di cui agli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen.: non a caso, infatti, tale ultima disposizione impone l'adozione della decisione cautelare, al verificarsi dei relativi presupposti legittimanti, quale che sia la ragione di incompetenza riscontrata, compresa, dunque, anche quella che, come nel caso a mani, porta alla competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale. 4. Quanto alla motivazione sottesa alla diversa veste giuridica privilegiata, il ricorso è del tutto aspecifico. La difesa, infatti, piuttosto che confrontarsi criticamente in termini puntuali con l'argomentare speso dal Tribunale nel pervenire alla soluzione adottata, si è limitata a contestare, aprioristicamente, l'asserita assenza di elementi, emersi dalle indagini, destinati a confermare le evenienze in fatto, descritte nell'imputazione, valorizzate dal Tribunale nel ritenere l'ipotesi associativa. Contestazione rimasta sul piano della mera affermazione labiale, non altrimenti argomentata e comunque immediatamente smentita dal puntuale e articolato percorso motivazionale tracciato dalla decisione gravata. 5. Infine, in ordine alle esigenze destinate a sorreggere il provvedimento cautelare malgrado l'incompetenza del Giudice adito - riscontrata dal Tribunale in sede di riesame all'esito della operata diversa qualificazione data ai fatti contestati alla ricorrente-, il motivare del provvedimento non merita censura alcuna, pur se filtrato alla luce dell'urgenza imposta dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.. Senza limitarsi ad un pedissequo riferimento alla doppia presunzione di legge nel caso favorita dal titolo di reato ritenuto, i giudici del riesame hanno puntualmente rimarcato la spregiudicatezza mostrata dalla ricorrente, la quale, all'esito di un percorso criminale già segnato da diversi precedenti specifici, non ha esitato a dare continuità all'attività di spaccio inserita nel circuito criminale proprio dell'associazione riscontrata, nonostante l'arresto del compagno RI Adorno e pur dopo il suo arresto (avvenuto il 16 febbraio 2020, con conseguente sottoposizione agli arresti domiciliari). Condotta, questa, logicamente valorizzata nel ritenere recessivo il dato, evocato dalla difesa anche in questa sede, inerente alla sua attuale custodia in 3 carcere per altro titolo, aspetto comunque inidoneo ad elidere il pressante rischio di recidiva riscontrato, considerata la possibilità dell'indagata di recuperare lo stato di libertà (vieppiù nel caso, laddove la restrizione per altra causa risulta fondata su un titolo cautelare, per sua natura provvisorio). 6. Da qui la manifesta infondatezza anche di tale ultima censura e la conseguente inammissibilità del ricorso, cui seguono le pronunzie ex art 616 cod. proc. pen. , determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023.