Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DIC SAZIONEPREMA DECU SÁZIQ E 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA8 0.1 Oggetti Competenza per territorio SEZIONE TERZA CIVILE Foro facoltativo e:: art. 20 cpc| Eccezione cor dizione di 1 ammissib lità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18890/99 FAVARA Presidente - Dott. Ugo Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. 3564 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Rep. 533, Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Ud. 11/07/00 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente 100 S E N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: GI DO, AR MA, elettivamente domiciliati in .9698 ROMA VIA E PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato N MICHELE COSTA, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO BERTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIC COPIE GHEZZI & NI SPA, in persona del suo legale Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.1500 rappresentante sig. SE AN, elettivamente 1-6 FEB 2001 domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato STEFANO AGAMENNONE, che lo 2000 difende unitamente all'avvocato LUIGI CORRADO, giusta 1372 delega in atti;
B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - resistente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 153/99 della Sezione distaccata Rilasciata copia legale al Sig. COSTA 10000+R di Pretura di EMPOLI, depositata il 05/08/99; per diritti L - 9 MAG. 2001 RG 18122/95; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/07/00 dal Consigliere Dott. Ennio LIRE 2000 CANCELLERIA MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si BB104421 dichiari la competenza del Tribunale di Firenze, con BB104422 註 le conseguenze di legge. BB104423 Svolgimento del processo BB104424 Con citazione del 16.9.95 GI ID e ZI MA 藝 convenivano in giudizio avanti la pretura di Firenze BB104:125 sezione distaccata di Empoli, la Ghezzi & AN spa, chiedendone la condanna a pagare, a titolo di danni e interessi la somma di L.14.265.283. La società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore della pretura di Milano, sezione distaccata di Rho. Il pretore di Firenze, sezione distaccata di Empo- li, con sentenza depositata il 5 agosto 1999, in acco- glimento della sollevata eccezione, dichiarava la pro- pria incompetenza per territorio in favore del Tribu- 2 nale di Milano, quale giudice unico di primo grado, perché in tale territorio aveva sede la società conve- nuta. Avverso tale decisione con ricorso notificato il 4.10.99 il RZ e il GI hanno proposto il regola- mento di competenza, deducendo che l'obbligazione av- versaria, avendo ad oggetto una somma di denaro, avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio del cre- ditore ex art.1182, 3° comma, C.C. e che la società convenuta aveva omesso di eccepire specificamente l'incompetenza sotto il profilo del "forum contrac- tus". Resiste con controricorso la società intimata con salvezza delle spese di questa fase del giudizio. Motivi della decisione E' esatta la premessa giuridica formulata in ri- corso secondo cui l'eccezione di incompetenza per ter- ritorio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., presuppone la necessaria contestazione di tut- ti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento elencati agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., dovendosi in difetto ritenere come non pro- questione preliminare di rito,posta la relativa e, pertanto, radicata la competenza presso il giudice a- dito (Cass. 2333/98). 3 Nel caso in esame, vertendosi su di un' obbligazione di pagamento somma, la parte eccipien- te non si sarebbe dovuta limitare ad eccepire il forum destinatae solutionis, bensì avrebbe dovuto disquisire anche sul forum contractus. Non avendo a ciò provveduto, la competenza si radicata avanti il pretore di Firenze e, in conseguen- dell'istituzione del giudice unico di 1° grado za (d.lgs. 51/98), avanti il Tribunale di Firenze. Il ricorso va pertanto accolto e conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze. Ricorrono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di questa parte di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Spese compensate di questo pro- cedimento. Così deciso in Roma addì 11 luglio 2000. Il Consigliere est. .denteIl Lavala Euno Aldan 20000 276000 Depositata in CaIL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola • 6 FEB 2001 Oggi, IL CANAL 01 UFFICIO DEL RARE PONA 2 Concetra Ammendola 4 12361 _) Ilari