Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni dei parlamentari fissata nell'art. 68 della Costituzione (il cui secondo comma non attribuisce più alle Camere un potere autorizzativo condizionante l'esplicazione della funzione giurisdizionale) configura, sul piano sostanziale, una causa di esonero dalla responsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate, e - correlativamente - sul piano formale, si traduce in una preclusione per l'autorità giudiziaria a superare la delibera parlamentare che riconosca l'attinenza delle dichiarazioni stesse all'esercizio della funzione, salva restando la sola possibilità di provocare, attraverso il conflitto fra poteri, il controllo della Corte Costituzionale sulla "correttezza" di detta delibera. Ciò sta a significare che non ci trova di fronte ad una garanzia di natura esclusivamente processuale intesa come sottrazione assoluta alla giurisdizione, quanto invece e piuttosto ad una causa personale di esclusione della responsabilità, il cui accertamento non concerne - pertanto - una questione di ripartizione della giurisdizione fra giudici di diversi ordini o di individuazione dei confini della medesima in relazione all'esercizio di potestà amministrative, ma una questione di limiti interni della giurisdizione ordinaria, e - perciò - di merito, il che rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che sia proposto per sollevare questioni siffatte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR RI, elettivamente domiciliato in ROMA, L. TEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN PIETRO DALL'ARA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LUPIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BO IV CH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREVESE 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI, ALDO PENAZZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 784/93 del Tribunale di FERRARA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Carlo LA PORTA, per delega dell'Avvocato Gian Piero DALL'ARA, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 1993, LL BO VA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara il deputato OR RB, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 500.000.000, quale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che assumeva cagionatigli dal convenuto, responsabile della divulgazione, attraverso un articolo pubblicato il 23 gennaio 1993 dal quotidiano "Il Giorno", di considerazioni offensive ed affermazioni ingiuriose nei suoi confronti, esorbitanti dai limiti della critica politica, garantita dall'art. 68 della Costituzione ai rappresentanti del Parlamento.
Si costituiva il convenuto che, deducendo le prerogative connesse al suo stato di deputato al parlamento, conseguito in occasione delle consultazioni elettorali dell'aprile 1992, eccepiva l'improponibilità o comunque l'improcedibilità della domanda. Con ordinanza del 27 giugno 1994, il Tribunale, nel dubbio sulla possibilità di sussistenza, nella specie, dell'ipotesi di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma Cost. ed in applicazione dell'allora vigente d.l. 15 novembre 1993, n. 455, sospendeva il giudizio ed ordinava la trasmissione di copia degli atti di causa alla Camera dei deputati, per le determinazioni di sua competenza. Ed in effetti, quest'ultima, nella seduta del 14 settembre 1995, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, dichiarava insindacabili le considerazioni ed affermazioni in contestazione.
Prodotta in giudizio, dalla difesa del convenuto, la documentazione relativa a codesta deliberazione, il giudice istruttore, a seguito di precisazione delle conclusioni, rimetteva le parti al collegio per l'udienza del 5 febbraio 1997. Con ordinanza di pari data, la causa veniva, tuttavia, restituita alla fase istruttoria per ulteriori accertamenti;
ed a seguito di ciò, il convenuto proponeva alle Sezioni unite di questa Suprema Corte ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Nell'imminenza dell'udienza di discussione, il ricorrente depositava una memoria difensiva, sollecitando, in via principale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato il giudizio a quo sospeso con ordinanza depositata in cancelleria il 24 aprile 1998, in considerazione della pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale sul ricorso per conflitto di poteri proposto dalla Camera dei Deputati, nei confronti del Tribunale di Pescara, relativamente agli atti da quest'ultimo compiuti dopo la deliberazione di insindacabilità, adottata dalla stessa Camera il 14 settembre 1995.
Col suddetto atto difensivo, in subordine, il ricorrente insiste nelle conclusioni già svolte con l'atto introduttivo del giudizio di regolamento e, comunque, sulla richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Motivi della decisione
Le sopravvenute vicende processuali, documentate dal ricorrente con la produzione allegata alla memoria di cui si è detto in parte narrativa, non influiscono sull'ammissibilità del ricorso, giusta il costante orientamento (cfr., ex plurimis, le sentenze 16 gennaio 1997, n. 424, 20 dicembre 1993, n. 12601, 6 novembre 1993, n. 10999, 20 dicembre 1993, n. 12601) di queste Sezioni unite, secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria, ivi inclusa quella derivante dalla devoluzione alla Corte costituzionale di questioni di sua competenza (Cass., sez. un., 27 giugno 1987 n. 5743), tenuto conto che tale sospensione non esclude la pendenza della causa, e che il divieto di compiere atti processuali, nel periodo della sospensione (art. 298 cod. proc. civ.), riguarda gli atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso,
non lo svolgimento di un'autonoma fase del processo, rivolta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito. L'inammissibilità del ricorso va, tuttavia, dichiarata sotto altro profilo, vale a dire in considerazione della natura delle questioni col medesimo prospettate.
Il ricorrente, invero, sollecita una declaratoria di difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda ed osserva in particolare che il giudice ordinario, adito con domanda di risarcimento di danni proposta nei confronti di un parlamentare, viene privato della giurisdizione, pur originariamente sussistente, dal sopravvenire, come nella specie, di una deliberazione della Camera di appartenenza del convenuto, con la quale si dichiari l'insindacabilità dei comportamenti di quest'ultimo. Tanto si verifica in forza del disposto del primo comma dell'art. 68 Cost., da ritenere norma immediatamente precettiva e suscettibile, quindi, di diretta applicabilità, anche in difetto di una compiuta regolamentazione della materia, peraltro inutilmente tentata con una serie di decreti legge reiteratamente approvati e decaduti per mancanza di conversione.
Il giudice, al quale viene in tal guisa sottratta la giurisdizione, è legittimato a sollevare, davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera che, con la sua deliberazione, ha determinato la causa di siffatta sottrazione, così come,e reciprocamente, sussiste uguale legittimazione di quest'ultima, ove il primo non si limiti a prendere atto della deliberata insindacabilità e consenta l'ulteriore corso del processo.
Rispetto ad una siffatta prosecuzione illegittima del processo e fino a quando la causa non venga decisa nel merito in primo grado, il solo strumento concesso al parlamentare, che voglia tutelare le sue prerogative di indipendenza, è costituito dal regolamento preventivo di giurisdizione, inteso ad ottenere l'accertamento che il giudice a quo, come ogni altro giudice, è privo della potestas judicandi. Oppone il resistente che la sopravvenuta deliberazione di insindacabilità è da considerare, sul piano processuale, tamquam non esset, poiché adottata in applicazione della disciplina dettata dal d.l. n. 374 del 1995, all'epoca vigente, ma poi decaduto, al pari di quelli successivi, che in parte qua ne reiterarono in contenuto, senza che fosse poi intervenuta alcuna disposizione di salvezza degli effetti prodotti da questi provvedimenti.
Inoltre, la suddetta sopravvenienza è, comunque, priva di effetti, stante il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod. proc. civ. Orbene, le esposte questioni non possono ricondursi nel novero di quelle suscettibili di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
In primo luogo è da osservare che l'art. 68, primo comma, Cost., sia nel vecchio testo, sia più chiaramente nel nuovo -
introdotto dalla legge costituzionale 23 ottobre 1992, n. 3, che ha sostituito l'originaria proposizione ("non possono essere perseguiti") con altra più generica ed omnicomprensiva ("non possono essere chiamati a rispondere") - nel limitare l'azionabilità di situazioni giuridiche soggettive lese da opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio della funzione e la conseguente legittimazione alla proposizione di istanze intese a far valere la responsabilità di questi ultimi, opera in ordine a qualsiasi sede giurisdizionale in cui si svolga una pretesa siffatta, e dunque, non nella sola sede penale, ma anche in un giudizio civile. Si rileva, inoltre, che esso si caratterizza per una evidente precettività immediata, attese la concretezza e la specificità del tessuto normativo in cui si articola, di guisa che la sua applicazione non è condizionata dall'emanazione di disposizioni di dettaglio (come quelle delineate nei vari decreti - legge emanati in materia, senza che ne sia poi seguita la conversione, nonostante la lunga serie di reiterazioni, iniziata dopo il d.l. 15 novembre 1993, n. 455 e conclusasi soltanto, dopo circa un triennio, col d.l. 23 ottobre 1996, n. 555), recanti la disciplina dei modi e delle forme dei rapporti fra l'autorità giudiziaria investita del giudizio sul comportamento del parlamentare e la camera di appartenenza di questo. In altri termini, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza 23 luglio 1997, n. 265, il senso dell'insindacabilità sancita dal vigente art. 68 Cost. - il cui secondo comma, non attribuisce più alle Camere un potere autorizzativo condizionante l'esplicazione della funzione giurisdizionale da parte degli organi allo scopo investiti in ordine alle condotte dei parlamentari cui esso si riferisce - sta nella imposizione, ad opera diretta del precetto costituzionale, di una regola alla quale va riconosciuta natura sostanziale, in quanto limita l'ambito della tutela di situazioni giuridiche, pur protette, di norma, dall'ordinamento e che si assumono lese da opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle funzioni, con comportamento che, sebbene illecito, non comporta, tuttavia, responsabilità dell'autore del fatto.
La prerogativa di insindacabilità dei voti e delle opinioni dei parlamentari è, dunque, innanzitutto, sul piano materiale, una causa di esonero dalla responsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate e, correlativamente, sul quello formale, si traduce in una preclusione per l'autorità giudiziaria a superare la delibera parlamentare che riconosca l'attinenza delle dichiarazioni stesse all'esercizio della funzione: resta salva soltanto la possibilità di provocare, attraverso il conflitto fra poteri, il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza" di detta delibera (Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 375). Ciò non sta a significare che ci si trovi di fronte ad una garanzia di natura esclusivamente processuale, intesa come sottrazione assoluta alla giurisdizione, quanto piuttosto ad una causa personale di esclusione della responsabilità, poiché l'ordinamento, nel possibile contrasto tra gli interessi tutelati dalle norme che pongono limiti - nel senso che fanno discendere conseguenze giuridiche negative a carico dei soggetti - alla libera manifestazione del pensiero e quelli diretti a garantire la libera esplicazione della funzione parlamentare, sacrifica, esplicitamente ed a priori, i primi ai secondi, che fluiscono, in tal modo di una più ridotta sfera di protezione.
L'accertamento della sussistenza di questa causa di esonero dalla responsabilità non concerne, pertanto, una questione di ripartizione della giurisdizione fra giudici di diversi ordini o di individuazione dei confini della medesima in relazione all'esercizio di potestà amministrative (art. 41 cod. proc. civ., in relazione all'art. 37, stesso codice), ma una questione di limiti interni della giurisdizione ordinaria, vale a dire di merito, in quanto la sua soluzione si compendia nel rilievo dell'inesistenza di una regola sostanziale che, in presenza di uno status come quello del parlamentare, vantato dal convenuto, accordi protezione rispetto al fatto lesivo dedotto in giudizio.
È, quindi, applicabile nella specie l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni unite, secondo cui, nella controversia fra privati, le questioni attinenti alla insussistenza nell'ordinamento di una norma astrattamente idonea al riconoscimento ed alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio (cosiddetta improponibilità assoluta della domanda) attengono al merito, non alla competenza giurisdizionale del giudice adito, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che sia proposto per sollevare questioni siffatte (v., ex plurimis, Cass., sez. un., 22 ottobre 1997, n. 10376; Id., 29 settembre 1997, n. 9550; Id., 10 giugno 1997, n. 5174; Id., 26 ottobre 1996, n. 9357; Id., 3 ottobre 1996, n. 8635; Id., 18 maggio 1995, n. 5477; Id., 22 maggio 1995, n. 5605; Id., 3 dicembre 1994, n. 10396; Id., 20 gennaio 1993, n. 651;
Id., 7 gennaio 1993, n. 66; Id., 20 giugno 1987, n. 5450). Del resto, in analoghi termini, la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 265 del 1997, ricostruendo il tema dei rapporti in materia fra giudici e parlamento, ha esaustivamente dimostrato che: a) non può seguirsi la prospettazione "secondo cui l'autorità giudiziaria, la quale si trovi dinanzi ad una questione di sindacabilità della opinione espressa da un parlamentare sarebbe carente di giurisdizione", senza una previa deliberazione al riguardo della Camera di appartenenza;
b) l'art. 68 Cost. attribuisce a quest'ultima "il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato" (v. anche Corte cost. n. 129 del 1996 e n. 1150 del 1988); e) la concreta deliberazione di insindacabilità, dunque, non priva il giudice ordinario della giurisdizione, ma solo del potere di apprezzare diversamente il comportamento in contestazione e lo obbliga, perciò, "ad adeguarsi alla valutazione" in essa contenuta, sicché anche l'eventuale conflitto insorto sul punto, fra il detto giudice e l'organo parlamentare, e spettante al giudizio della Corte costituzionale, attiene pur sempre, non all'esistenza della giurisdizione, ma al modo in cui essa può svolgersi vale a dire alla possibilità che il giudice eserciti o non poteri di valutazione e di apprezzamento in ordine alla natura di quel comportamento.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999