Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 153
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Massime1

La prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni dei parlamentari fissata nell'art. 68 della Costituzione (il cui secondo comma non attribuisce più alle Camere un potere autorizzativo condizionante l'esplicazione della funzione giurisdizionale) configura, sul piano sostanziale, una causa di esonero dalla responsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate, e - correlativamente - sul piano formale, si traduce in una preclusione per l'autorità giudiziaria a superare la delibera parlamentare che riconosca l'attinenza delle dichiarazioni stesse all'esercizio della funzione, salva restando la sola possibilità di provocare, attraverso il conflitto fra poteri, il controllo della Corte Costituzionale sulla "correttezza" di detta delibera. Ciò sta a significare che non ci trova di fronte ad una garanzia di natura esclusivamente processuale intesa come sottrazione assoluta alla giurisdizione, quanto invece e piuttosto ad una causa personale di esclusione della responsabilità, il cui accertamento non concerne - pertanto - una questione di ripartizione della giurisdizione fra giudici di diversi ordini o di individuazione dei confini della medesima in relazione all'esercizio di potestà amministrative, ma una questione di limiti interni della giurisdizione ordinaria, e - perciò - di merito, il che rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che sia proposto per sollevare questioni siffatte.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 153
Data del deposito : 18 marzo 1999

Testo completo