Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
КЕРС05 24 9 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ii!.m Sigg.ri Magistrani: Dott. Giovanni Lesavic Presidente R.G.N.17161/( Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliore Cron. 11687 Bout. Francesco Felicetti Consigliere .1445Rap. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Francescc TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la sequarte: SENTENZA sul rimorso proposto da: TI AU, EZ VI 0 RiLorcitura Dozo ANC clettivamente domiciliac JG Koma, via Silvio Pellico presso l'avv. Cesare Romano Care_lo, rappresentati24, e Cifesi giista delega in atti dall'avv Massimo Bruschi;
ricorrente -
contro
Failimento Ritercitura Dozo sne -intimato- Banca Monte dei Paschi di Siena spa, clettivamente domiciliata i Roma, V 2 Salaria 12, Fresso 1'avv. Cecilia Roanda, che La rappresenta → difende giusta 2291 delega in atti in unione con l'avy. Alberto De Biase;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 897/2000, depositata 11 12/5/2000. lidita la relazione della causa svolta nella pubblica dienza del 6/12/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelii;
Vaito il F.M. in persona del Sost tuto Procuratore General Dott. Ennio Sepe, i cuale ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte, Osserva quanto seguc. Su istanza della Cassa di Risparmio di Prato, poi incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, 11 Tribunale di Fratc dichiarava fallimento Dorc 0 dei suof SOC-della Sng Ritorcitura illimitatamente responsabili Relt i AU = EZ VI. Questi l im proponevato opposizione, sia in proprio che nella qualità, il Tribunale confermata rigettava сол sentenza successivament.c in appello. ī soci e la Ritorcitura ricorrevano allora per cassazione, deducendo con tre molivi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché 11 difetto di motivazione punti decisivi della controversia. Soltanto 11 Monle dci Faschi resisteva con controricorso 2 Con crdinanza in data 25/6/2002, questa Sezione disponeva 1'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento, cui i'impugnazione era stala invalidamente notificata. ricorrenti davano COLSO a l'incombente e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza de 6/12/2002. MOTIVI DELA DECTSTONE Daila Lettura deila sentenza impugnata cmerge che 11 Tribunale di Prato na rigettato l'opposizione perché la Ritorcitura aveva essunto caratteri di una impresa di redie dimensioni, com'era comprovato da giro di affari denunciato, dal tipo de macchinari impiegati, dial ricorso A complessi strumenti giuridici (qual El Ceasing] e dali'entità del credito bancario, ortamerte indicativo una prevalenza del capitale lavoro, Dalla medesima sentenza emerge, altresi, che gii interessati hanno censurato la decisione dei primi giudici, sottolineando che ii leasing costituiva orama un contratto molto comune, che macchinar 1 erano stazi venduti dal curatore per appena sette milioni e che l'esposizione bencaria non superava i 300 milioni, che non! rappresentavano Ura cifra elevata neppure por una impresa artigiana. PRI ammettendo Cie Lali questioni risultavano alquanto opinabili perché si prestavano contrastanti valutazioni di merito, la Corte Fiorentina ha agualmente respinto il gravame, іл quanto gli appellanti non avevano fatto se non CR generico accenлo а ciò che integrava l'essenza stossa della prospettata natura artigiana deli'impresa e, cioè, all'an ed al quantum della prestazioni ca loro personalmente svolto, che si ponevano come lo sfondo alla luce dei quale apprezzaro tutti qli altri elementi sopra richiamali. Il TI 2 EZ hanno proposto ricorso per : cassazione, assere sostanzialmente che la Ritcrcitura aveva octeauto i'iscrizione all'albc delle imprese a Ligiane е che similo circostanza implicava una presunzione da goter essere superata scltanto in presenza di elementi sufficientemente certi, per cui una volta dato atto de l'opinabililà degli argomenti addotti da_ Tribunale, la Corto di appello non avrebbe potuto d Iar altro che revocare la dichiarazione di EN per insussistenza dej relativi presupposti. giudici a quo avevano, invece, rigettato gravame addossando loro חגי onere probatorio sicuramente inesistente od, oltretu! to, relativo a circostanze già risultan:: daila documentazione allegata, che in ossequio alla structura officiosa dei procedimento, avrcbbero dovuto esaminare indipendentemente da ogni richiesta deile parti. Tali essendo dog'lanze de= ricorrenti, da csaminaze congiuntamente per via della loro intima connessione, Osserva 11 Co_legio che la matoria delle imprese artigiane, già regolate dalla legge stata ridisciplinata dalla25/7/1956, r1, 860, è legg quadro 8/8/1985, Π. 143, modifica La, senza effetto retroactivo, dalla legge 20/5/1997, n. 133 (v., in tal senso, C. Cass. 2000/07085). LA sopraindicata legge 443/1985 hia fissato i principi ai quali le regioni 3 Statuto ordinaric avrebbero dovuto uniformarsi nel 'adozione dei provvedimenti diretti alla tulela ed allo sviluppo dello specifico comparto, chiarenao innanzitutto che 'impresa artigiana avrebbe potuto organizzarsi sia in forma differentemente S individuale che soci uaria (purchè non per azioni o in a comandita per azioni , svolgere (con qualche Lipo di attività C 1 limitazione} qualsias soprattutto, avere un numero assai elevato Qi dipendenti, perché quello che ad essa 30 chiedeva non cra ia preminenza del 'apporto personalo del titolare 0 dei soc , ma piuttosto 1 a prevalenza deila componente "lavoro" sugli allr fattori della produzione. Alla luce di tali diverse e maggiori opportuni¯à, si è pertanto riconosciuto, da C.Cass. 1998/07336, che un'impresa poteva possedere 1 requisizi prescritti dalla normativa speciale ma non essere F conforme al paradigma delineato dall'art. 2083 del codice civile, che costituiva oramai 'unica norma di riferimento por quel che atteneva ai rapporti interprivati (C.Cass. 2000/07065 e 2000/12549} ed ai presupposti per il fallimento. Ed infatti, l'art. i, comma 2, del R. D. T1, 267/1942 doveva considerarsi senz'altro abrogato dalla nuova normativa (Corle cos!.. 1991/00054 e 1981/00368), il cui ambito di applicazione restava, però, per il resto circoscritto al campo delle agevolazioni di Settore (Corte cOSL. 1996/0030/ e C.Cass.2001/04455], com'era d'altronde dimostrato anche dal fatto che la medesima лon conteneva più precisazione (inaerila, invece, nella 4.7, la 860/1956), secondo quale 1a definizione d'impresa ertigiane da essa introdotta, era destinata a valere "a tutti gli effetti di legge". Tenuto conto di quel che precedo, Occorre allora ribadire che trattandosi di un alto ama inistrativo, 'iscrizione all'albo delle imprese artigiane può essero sempre sindacata e disapplicata dal giudice civilc e(C.Cass. 1390/07085, 1993/12619 1995/06221; che dipendendo da presupposti non necessariamente coincidenti (oltre che suscettibili di venire continuamente meno), la medesima non può comportare nessuna presunzione, nemmeno iuris tantum, nei procediment: per ¡ a dichiarazione di fallimento С 1 a ripartizione dell'attivo {V aj riguardo, C.Cass. 1993/12519, 1996/03108, 2000/12548 e 2001/04455). Anche i a presenza di una iscrizione all'albo, perciò, l'onere della prova continuerà ad esscro ripartilo secondo gli ordinari principi, con A conseguenza che ита volta accertato 10 stalc d'insolvenza, pure i'impresa artigiana dovrà essere dichiarata fallita qualora поп risulti la sussistenza dei presupposti ai cui all'art. 2083 7 C.C. es cioè, che El lavoro dell'imprenditore dell maggioranza dei Soci 0 di UIO ai ossi (nel caso in cui si Tratti di società costituita da due sol soc ), zivesta un ruolo prevalente rispetto a quello del capitale o del lavoro altrui. Tale prevalenza, poi, potrà essere (com'è ovvio) esclusa non scltanto nel caso in cui sia emerso che а causa doi prestiti o..tenuti, dei macchinari impiegati e del personale assunto, le dimensioni dell'impresa abbiano raggiunto ce le proporzioni tali da poterla per ciò solo escludere, TA anche neli potesi i11 cli par essendovi l'astratta possibilità di ипа preva enza del Lavoro proprio, il Titolare od i soci nor abbiano dimostralo di prestare la opera in azienda creditori abbiano provato l'esistenza di un'altra occupazione Taimente assorbente da render la in concreto impossibile. E proprio cuosto Ѐ quello che ta (giustamento; cicè, che purdetto la Corte di appello dovendosi riconoscere che gli elementi addotti dal Tribunale חכה erario sufficienti ad eliminare ogni dubbio, reslava comunque il fallo che il TI e la EZ non avevano affable provato od, anzi, neppure adegua Lamente dedotto di lavorace ne 'impresa, per 8 cui doveva ugualmente concludersi pe r 1'impossibilità di estendere alla Hitorcitura il più favorevole trattamento previsto por piccoli imprenditori dagli art . 1 L.F. e 2083 cc. I ricorrenti hanno peraltro obiettato che se avesse guardato meglio negli at l e, più in particolare, nella relazione del curatore, la Corle di appel o avrebbe potuto accorgersi che il TI Ё la EZ lavoravano anch'essi in tabbrica. Così come formulata, tale deglianza non può essere presa in considerazione perché in base al principio interessati de l'autosufficienza del ricorso, gli generico non avrebbero potuto limitarsi ad dovuto -iportare i l richiamo, ma avrebbero questacontenuto degli atti, orde consentire Corte di verificare ja decisività 0 meno della stessa. I ricorso di cui si discute va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrenti a rifcndere alla Banca Monte doi Paschi le spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.100,00 curo, 100,00 dei quali per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i' ricorso condanna i ricorrenti a.. pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si si liquidano in complessivi 3.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi. Roma, il 6/12/2002 EST. Lauro IL PRESIDENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZION CANCELLIERE Andrea Bianchi Degouitate h Reselleria - 4 ABRI 2003 CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5-11-2003 serie 4 al n.36855 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rico-CaСкороче 10