Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, la detenzione o commercializzazione nel territorio italiano di novellame di qualunque specie configura il reato di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame al fine di assicurare la tutela delle risorse ittiche anche se pescato fuori delle acque territoriali italiane. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità per la detenzione di aragoste provenienti dalla Repubblica del Sud Africa, in misura inferiore alle taglie minime previste dal d.P.R. n. 1639 del 1968).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 26377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26377 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/04/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 520
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 5527/2005
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel procedimento penale nei confronti di:
TU SE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 7.12.2004 dal tribunale collegiale di Venezia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con decreto del 28.10.2004 il pubblico ministero presso il tribunale di Venezia convalidava il sequestro probatorio, eseguito d'urgenza da ufficiali della polizia giudiziaria della Guardia Costiera di Venezia, relativamente a kg. 5,100 di aragoste (n. 12) e kg. 8,700 di HI bivalvi (HI), perché di misura inferiore alle taglie minime previste dalle norme vigenti. Nel convalidare il sequestro, il pubblico ministero disponeva che i beni sequestrati fossero devoluti in beneficenza a un istituto umanitario. Il pescato era stato sequestrato presso il ristoratore SE ZA, che lo deteneva e che pertanto veniva sottoposto a indagini per la contravvenzione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 14.7.1965 n. 963, in relazione agli artt. 88 e 89 del D.P.R.
2.10.1968 n. 1639, e punita dagli artt. 24, comma 1, e 25, lett. a)
della suddetta legge 963/1965. 2 - Il ZA proponeva istanza di riesame e il tribunale distrettuale di Venezia, con ordinanza del 7.12.2004, l'accoglieva annullando il sequestro.
Osservava il tribunale:
a) che le 12 aragoste provenivano incontestabilmente dalla Repubblica del Sud Africa ed erano state pescate nell'Oceano Indiano, mentre la normativa italiana poteva imporre misure protettive delle risorse biologiche solo nelle acque territoriali, come peraltro risultava dall'art. 1 del citato D.P.R. 1639/1968;
b) che i HI erano certamente di misura inferiore di circa 1 cm. alla taglia minima di 8 cm., e tuttavia il ZA, che, nella sua qualità di ristoratore, aveva acquistato la partita già confezionata, non aveva un obbligo di controllare una differenza così piccola. Inoltre i destinatari principali della normativa di protezione del novellame sono i pescatori, e solo in subordine anche i trasportatori e i commercianti, ma "nei limiti in cui vi sia un'attività diretta di cessione o confezionamento finalizzata alla immissione nel mercato di novellame protetto e pertanto sia esigibile da parte di costoro un controllo preventivo", controllo che invece non è esigibile "da parte degli utilizzatori o consumatori finali di pescato già confezionato e regolarmente certificato dalle autorità sanitarie e veterinarie".
3 - Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica veneziano, deducendo due motivi a sostegno. 3.1 - Col primo denuncia incompetenza ratione materiae del tribunale "distrettuale", che è competente in tema di misure cautelari personali ex art. 309, comma 7, c.p.p., mentre in tema di sequestro probatorio la competenza è attribuita al tribunale circondariale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, a mente degli artt. 355, comma 3, e 324, comma 5, c.p.p..
3.2 - Col secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea interpretazione di norme giuridiche.
In particolare contesta che il D.P.R. 1639/1968 sia applicabile soltanto alla pesca nelle acque territoriali marittime e afferma che lo Stato italiano ha la potestà di disciplinare la commercializzazione sul proprio territorio nazionale del pesce di taglia minima prevista dai regolamenti comunitari. Afferma inoltre che il c.d. bollo sanitario, rilasciato dall'ufficiale veterinario a seguito di un controllo a campione sul pescato, non ha influenza ai fini del reato contestato. Aggiunge infine che la tolleranza del 10%, pure evocata dal tribunale, è ormai inoperante per incompatibilità con l'art. 6, comma 1, D.P.R. 153/2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - L'eccezione in rito (3.1) è infondata.
Ai sensi dell'art. 355, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 324, comma 5, c.p.p., competente a decidere sulla richiesta di riesame contro il decreto di convalida del sequestro probatorio è il tribunale collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il decreto impugnato.
Invece, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., competente a conoscere sulla richiesta di riesame contro le misure cautelari personali di natura coercitiva è il tribunale collegiale del luogo in cui ha sede la corte d'appello nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha disposto la misura cautelare. Può accadere che il tribunale "provinciale" coincida col tribunale "distrettuale" quando l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ha sede in un luogo compreso in un'area provinciale e in un'area distrettuale che fanno capo allo stesso capoluogo: in altri termini quando il capoluogo della provincia amministrativa coincide col capoluogo del distretto giudiziario. Tale è il caso di specie, giacché il pubblico ministero che ha emesso il decreto di convalida di cui si è chiesto il riesame ha sede in Venezia, sicché sempre a Venezia ha sede sia il tribunale "provinciale" competente ex art. 324, comma 5, c.p.p. sia il tribunale "distrettuale" competente ex art. 309, comma 7, c.p.p.. Orbene, in questo caso è accaduto che l'ordinanza di riesame contro il decreto di convalida, che competeva al tribunale "provinciale", è intestata al tribunale "distrettuale", più esattamente al "tribunale ordinario di Venezia, tribunale distrettuale del riesame". Ma ciò non può configurare alcuna incompetenza per materia - come pretende il ricorrente - atteso che il tribunale "provinciale" competente ex art. 324, comma 5, c.p.p. coincide - appunto - con quello "distrettuale" che ha emanato l'ordinanza.
La qualifica di un tribunale come "distrettuale" (o come "provinciale") non è prevista dall'ordinamento giudiziario, e comunque non è tale da cambiare la identità ordinamentale dell'organo giudiziario: con la conseguenza che quando il tribunale competente per materia si autoqualifica erroneamente come "distrettuale" l'errore non può vanificare la sua legittima competenza.
Se poi, nell'ambito dello stesso tribunale, fosse individuata tabellarmente una "sezione distrettuale per il riesame" destinata a trattare soltanto le istanze di riesame contro le misure cautelari personali ex art. 309, comma 7, c.p.p., e non anche le istanze di riesame contro le misure cautelari reali e contro le convalide dei sequestri probatori ex artt. 324, comma 5, e 355, comma 3, c.p.p., tale distinzione tabellare - com'è noto - non può avere rilevanza ai fini della competenza, giacché quello che conta a questi fini è solo l'organo giudiziario individuato secondo le norme processuali che regolano la competenza stessa.
5 - È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Occorre ricordare che il sequestro de quo è stato eseguito nell'ottobre 2004, quando erano già entrati in vigore i decreti legislativi nn. 153 e 154 del 26.5.2004, emanati in base alla legge delega n. 38 del 7.3.2003. Orbene, l'art. 10 del D.LGS. 153/2004 (in materia di pesca marittima) ha espressamente abrogato - tra gli altri - l'art. 1 della legge 14.7.1965 n. 963, che definiva la sfera di applicazione della stessa legge, limitandola alla pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. L'obiettivo del decreto legislativo n. 153/2004 è invece individuato nella disciplina e nel controllo sulla pesca marittima svolta dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente o indirettamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie e internazionali (art. 1 delle stesso decreto).
Resta comunque in vigore l'art. 15 della legge 963/1965, il quale, al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, fa divieto di pescare, detenere, trasportare e commercializzare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero competente (lett. c) dello stesso articolo). Tale divieto è sanzionato penalmente dall'art. 24, che prevede al riguardo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da un mese ad un anno o l'ammenda da uno a sei milioni di lire. L'art. 25 prevede poi, come "pena accessoria", la confisca del pescato, con la possibilità per l'interessato di ottenerne la restituzione, previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale: nel qual caso la confisca si trasferisce alla somma depositata.
In conclusione, non può dubitarsi che chiunque detiene o commercializza nel territorio italiano novellame di qualunque specie - anche se pescato fuori delle acque territoriali italiane - è soggetto alla norma penale suddetta in virtù delle regole generali stabilite dagli artt. 3 e 6 del codice penale, secondo cui la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato e chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Per conseguenza il ZA, gestore di un ristorante a Venezia, era obbligato al rispetto della suddetta norma dell'art. 15 lett. c) della legge 14.7.1965 n. 963; e l'ha invece violata dal momento che deteneva nel territorio italiano aragoste di misura inferiore alle taglie minime previste dalle norme vigenti, anche se esse provenivano dalla Repubblica del Sud Africa ed erano state pescate nell'Oceano Indiano.
5.1 - Per l'esattezza tutte le aragoste erano di misura inferiore ai 30 cm. di lunghezza totale previsti dall'art. 88 del D.P.R. 1639/1968, misurati cioè dall'apice dell'occhio fino all'estremità
posteriori dell'aragosta, compreso il telson, come precisa l'art. 90, secondo comma, dello stesso decreto.
Giova notare che l'Allegato 4^ del Reg. CE n. 1626/94 prevede invece una taglia minima di 240 mm. di lunghezza totale;
ma la Repubblica italiana si è avvalsa della facoltà di dettare norme maggiormente restrittive, consentita dall'art. 1, comma 2, dello stesso regolamento comunitario.
Inoltre tutte le aragoste erano anche di misura inferiore ai 9,50 mm. di carapace secondo gli Allegati 12^ e 13^ del Reg. CE n. 850 del 30.3.1998, modificato dal Reg. CE n. 724 del 4.4.2001.
Insomma, tutte le aragoste sequestrate erano sicuramente di taglie inferiori a quelle minime previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
6 - Quanto ai HI, l'art. 89 del citato D.P.R. 14.7.1965 n. 963 prevedeva come dimensione minima quella di cm. 6, poi aumentata a cm. 8 dall'art. 1 del decreto ministeriale 16.7.1986. I HI sequestrati al ristoratore ZA, secondo l'ordinanza impugnata, avevano dimensione inferiore di circa un centimetro (ma in realtà, secondo il verbale di sequestro allegato dal p.m. al ricorso, misuravano da 6 a 6,5 cm.).
Al riguardo, il tribunale del riesame ha in sostanza osservato che il controllo su una differenza così piccola non poteva incombere sul ristoratore, giacché ogni detentore o commerciante che non sia anche pescatore dei HI (come di altri HI bivalvi o di EI), benché formalmente destinatario della norma, non può verificare preventivamente se il pescato contenga una quantità di esemplari di novellame superiore al 10% tollerato dalla normativa vigente.
La tesi, che pure è stata avallata in passato da questa corte (Sez. 3^, n. 8790 del 28.7.1998, P.M. in proc. Moiri, rv. 212037), non è oggi più sostenibile.
6.1 - Non c'è dubbio che la tolleranza del dieci per cento di novellame costituisce una deroga legittima al divieto di pesca del novellame stabilito in via generale dall'art. 15 lett. c) della legge 963/1965, in quanto è stata introdotta dall'art. 91 del regolamento di esecuzione della stessa legge (D.P.R.
2.10.1968 n. 1639), così come modificato dall'art. 1 del D.M. 21.4.1983:
il tutto in conformità a quanto previsto dalla legge stessa, che ha espressamente affidato al regolamento la disciplina particolare della pesca del novellame (lett. a) dell'art. 14) e ha inoltre facoltizzato il ministro competente a emanare altre norme in materia anche in deroga alle norme regolamentari (art. 32) (Cass. Sez. 3^, n. 1212 del 2.2.1994, Senigaglia, rv. 196480). Ma il contenuto di questa normativa di rango inferiore che disciplina la tolleranza del novellame è venuto cambiando nel tempo in modo rilevante per il presente thema decidendum.
Infatti il più volte citato art. 91 del D.P.R. 1639/1968, come modificato dall'art. 1 D.M. 21.4.1983, stabiliva che, per ogni specie di pesci, EI e HI bivalvi, "sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli, 87, 88 e 89". Su questa base, proprio perché la tolleranza è calcolata sul totale delle specie catturate, è comprensibile e giustificata l'argomentazione del tribunale veneziano e della sentenza Senigaglia, secondo cui non può essere chiesto al commerciante il controllo sul pescato per calcolare se è stata superata o no la soglia di tolleranza. Ma un successivo decreto ministeriale del 21.7.1998, avente per oggetto la pesca dei HI bivalvi, ha stabilito che "in ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di HI bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso". Per conseguenza, poiché in relazione ai HI bivalvi (Lamellibranchi) la tolleranza è calcolata su ogni singola confezione e non sul totale del pescato, è evidente che anche i commercianti, e non solo i pescatori, sono in grado di verificare se è superata o meno la percentuale di novellame tollerata, e quindi devono rispondere del reato nel caso in cui detta percentuale sia stata superata (v. Cass. Sez. 3^, n. 19766 del 29.4.2003, Conventi, rv. 224883; Cass. Sez. 3^, n. 8428 del 26.2.2004, Spinosa, rv. 227406). In seguito il D.M. 21.7.1998 è stato abrogato dal D.M. 22.12.2000, che contestualmente, con l'art. 3, ha espressamente confermato le dimensioni minime per i HI bivalvi stabilite dall'art. 89 del D.P.R. 1639/1968, e ha ammesso una tolleranza del 10% sulla "intera partita". Poiché quest'ultimo decreto ministeriale non ha ripristinato la nozione di "totale catturato" o "totale pescato" quale parametro cui rapportare la percentuale tollerata di novellame, si deve ritenere che nulla è cambiato rispetto al precedente decreto ministeriale per quanto riguarda il dovere-potere che anche al commerciante incombe di controllare la percentuale di tolleranza sulla confezione o sulla intera partita di HI bivalvi da lui acquistata per le sue esigenze commerciali.
6.2 - Da ultimo, ma solo per i pesci, la tolleranza relativa al novellame appare superata o comunque radicalmente modificata dal succitato D.LGS. 26.5.2004 n. 153, il cui art.
6 - genericamente evocato dal p.m. ricorrente senza distinguere tra pesci, EI e HI - testualmente dispone: "1 - Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo, e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.
2 - La commercializzazione di cui al comma 1^ è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni" In base a questa nuova norma è evidente che per i pesci, ma non per i EI e i HI bivalvi, è tollerata solo la cattura accidentale e accessoria di novellame, quando avvenga con attrezzi legittimi, sempreché il pescato sotto misura venga totalmente rilasciato in mare prima dell'approdo. In altri termini, è tollerata solo la cattura accidentale, senza alcun limite quantitativo, ma non la commercializzazione di novellame, che è vietata senza alcun margine di tolleranza.
7 - Per tutte le suesposte ragioni il sequestro probatorio de quo deve ritenersi legittimo, atteso che sussisteva il fumus del reato di cui agli artt. 15 e 24 della legge 14.7.1965 n. 963, e considerato che la misura processuale ha colpito aragoste e HI che costituivano il corpo del reato medesimo. Che poi la confezione di HI comprata dal ZA fosse munita del nulla osta da parte dell'ufficio veterinario (cd. bollo sanitario) evidentemente non esclude il reato, trattandosi di nulla osta che attiene ai profili sanitari e non alla tutela del novellame.
Pertanto la impugnata ordinanza 7.12.2004 del tribunale di Venezia va annullata senza rinvio, con l'effetto di ripristinare la convalida del sequestro legittimamente disposta dal pubblico ministero col suo decreto del 28.10.2004.
P.Q.M.
la corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005