Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 26377
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

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In tema di disciplina della pesca, la detenzione o commercializzazione nel territorio italiano di novellame di qualunque specie configura il reato di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame al fine di assicurare la tutela delle risorse ittiche anche se pescato fuori delle acque territoriali italiane. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità per la detenzione di aragoste provenienti dalla Repubblica del Sud Africa, in misura inferiore alle taglie minime previste dal d.P.R. n. 1639 del 1968).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 26377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26377
    Data del deposito : 20 aprile 2005

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