Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4365
CASS
Sentenza 26 marzo 2001

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Massime1

Dopo il fallimento del compratore il venditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento, a tutela della "par condicio". Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad un inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria del contratto con la conseguenza che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ciò avviene anche nel caso in cui si intenda far valere, dopo l'apertura della procedura concorsuale, una clausola risolutiva espressa ostandovi la stessa "ratio" che impedisce la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale.

Commentario1

  • 1Leasing, fallimento, contratti pendenti, qualificazione, leasing traslativoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4365
Data del deposito : 26 marzo 2001

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