Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Dopo il fallimento del compratore il venditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento, a tutela della "par condicio". Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad un inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria del contratto con la conseguenza che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ciò avviene anche nel caso in cui si intenda far valere, dopo l'apertura della procedura concorsuale, una clausola risolutiva espressa ostandovi la stessa "ratio" che impedisce la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale.
Commentario • 1
- 1. Leasing, fallimento, contratti pendenti, qualificazione, leasing traslativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OO AT NN LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
-
OR AR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 31, presso lo studio dell'avvocato FALVO D'URSO F., che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IE IL, FALL. IST. FINANZIARIO ITALIANO SPA, in persona del suo curatore p.t.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 02764/99 proposto da:
FALL. I.F.I. IST. FIN. ITAL. SPA, in persona del suo Curatore MECHELLI Renzo, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato BALDI GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OO AT NN, OR AR IA, IE IL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 02850/99 proposto da:
IE IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FAÀ DI BRUNO N. 79, presso lo studio dell'avvocato GIOVNNI NERVI, che lo difende per proc. spec. del 30/11/2000 n. rep. 62389 Notaio Raffaele Golia in Valmontone, unitamente all'avvocato CASTELVETERE STEFANO SERGIO, con domicilio eletto, sempre dal ricorrente, in Roma Via P. MI 7, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR M. IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 31, presso lo studio dell'avvocato FALVO D'URSO F., che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
OO AT NNE LO, FALL. IST. FIN. ITAL. SPA in persona del Curatore p.t.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2590/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato LAIS Fabio, difensore del ricorrente che si riporta ai motivi scritti;
uditi gli Avvocati BALDI Giuseppe (n. 2764), Giovanni NERVI (n. r. 2850), Falvo D'URSO(n. r. 2850), difensori dei resistenti che si riportano ai motivi scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto dei ricorsi principale e incidentali.
Svolgimento del processo
Con contratto 26/1/1987 RG IA GI cedeva alla s.p.a. IFI la nuda proprietà di un appartamento sito in Roma alla via Bechi, trattenendo per sè l'usufrutto e ricevendo, come corrispettivo, l'obbligo della società IFI di costituire in favore di essa alienante una rendita vitalizia di L. 850.000 mensili. Veniva altresì pattuita la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive della rendita. Con atto notificato al fallimento (dichiarato il 29/9/1993) della S.p.A. IFI, a ER MI ed a NA NE (che avevano acquistato il diritto di nuda proprietà, già della IFI, il 29/11/1989 e il 13/11/1990) la RG chiedeva che il tribunale di Roma, dichiarata la risoluzione del contratto 26/1/1987, dichiarasse consolidata in suo favore la piena proprietà sull'immobile e, in subordine, che il ER e la NA fossero condannati a corrispondere l'assegno vitalizio.
Il ER e la NA, costituitisi, sostenevano la propria carenza di legittimazione passiva. Il fallimento della s.p.a. IFI non si costituiva.
Con sentenza 24/4/1994 l'adito tribunale, ritenuta la competenza funzionale del foro fallimentare, dichiarava l'improcedibilità della domanda.
Avverso la detta sentenza la RG proponeva gravame al quale resistevano gli appellati.
La corte di appello di Roma, con sentenza 21/7/1998, in riforma dell'impugnata decisione: dichiarava verificata la condizione risolutiva prevista dal contratto 26/1/1987 e, per l'effetto, dichiarava l'avvenuto consolidamento della nuda proprietà all'usufrutto in favore di RG IA GI con decorrenza 31/8/1992; dichiarava il diritto della NA ad essere sollevata dal ER dalle conseguenze ad essa pregiudizievoli derivanti dalla pronunciata sentenza. Osservava la corte di merito: che il processo era stato correttamente introdotto in quanto l'indicazione nell'atto di citazione dell'ufficio giudiziario "Tribunale di Roma" e non "Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare" non costituiva motivo di nullità dell'atto, ne' poteva essere dichiarata l'improcedibilità della domanda;
che il contratto 26/1/1987, con il quale era stata costituita la rendita vitalizia quale corrispettivo dell'alienazione della nuda proprietà dell'appartamento della RG, conteneva all'articolo 6 la clausola risolutiva "in caso di mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive della rendita, decorso inutilmente il termine del giorno trenta previsto per la seconda mensilità"; che, secondo la detta pattuizione, la società IFI avrebbe potuto evitare la risoluzione del contratto pagando una somma doppia di quella dovuta entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta di applicazione della clausola risolutiva;
che la RG, con atto notificato alla IFI il 2/9/1992, si era avvalsa della detta clausola non essendo stata corrisposta la rendita nei mesi di luglio ed agosto 1992; che il ER aveva pagato alcune mensilità (da luglio 1992 a gennaio 1993) per evitare la risoluzione del contratto tra l'IFI e la RG la quale dal febbraio 1993 non aveva più percepito la rendita vitalizia;
che, pertanto, doveva essere ritenuta verificata la condizione risolutiva;
che la sottoposizione della società IFI a procedura concorsuale non incideva sulla risoluzione in quanto la detta società aveva già alienato il diritto sulla nuda proprietà per cui il bene in contestazione non era stato acquisito alla massa;
che, peraltro, la RG aveva proposto la domanda di risoluzione prima del fallimento;
che la risoluzione del contratto era opponibile agli aventi causa ER e NA in virtù della trascrizione del contratto contenente la clausola in questione;
che nei successivi atti di trasferimento si era fatto esplicito riferimento alla clausola risolutiva;
che il ER e la NA avevano acquistato il diritto sulla nuda proprietà "sub condicione", ossia sempre che l'IFI avesse continuato a corrispondere la rendita alla RG;
che il ER e la NA, con il loro comportamento, avevano dimostrato di essere consapevoli di aver acquistato un diritto di dubbia certezza;
che l'ammissione al passivo del fallimento IFI del credito della RG, per L. 90.718.596, non poteva avere effetti preclusivi rispetto alla vertenza in esame, relativa alla domanda di risoluzione, attesa l'efficacia soltanto endofallimentare dello stato passivo;
che la domanda della RG andava quindi accolta;
che era fondata la domanda della NA di essere tenuta indenne dal ER dagli effetti per essa pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle richieste della RG. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla NA con ricorso affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la RG. ER MI ed il fallimento IFI hanno proposto separati ricorsi incidentali sorretti, rispettivamente, da sei e da quattro motivi. La RG ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali. La ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie. Motivi della decisione
Il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.. In via preliminare - per il loro carattere eventualmente assorbente - devono essere esaminati:
a) il secondo motivo del ricorso incidentale del fallimento IFI con il quale si denuncia la violazione dell'articolo 45 L.F. per non aver la corte territoriale tenuto conto che la domanda di risoluzione era stata trascritta un anno dopo la dichiarazione di fallimento (con conseguente inopponibilità ed inefficacia dei suoi effetti nei confronti del fallimento stesso) e che, ritrasferendosi la nuda proprietà dell'immobile in capo alla richiedente, si priverebbe la massa dei creditori della possibilità di far revocare ex articolo 2901 c.c. le vendite dello stesso immobile successivamente effettuate dalla IFI: la domanda della RG, quindi, andava dichiarata improponibile;
b) il secondo motivo del ricorso incidentale del ER con il quale quest'ultimo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 52 L.F., sostiene che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o improcedibile l'azione proposta dalla RG nei confronti del fallimento IFI - con richiesta avanzata per la prima volta dopo la dichiarazione di fallimento - in applicazione del principio della esclusività del concorso formale dei creditori del fallito con riferimento a qualsiasi domanda relativa ad accertamenti di pretese comunque destinate al concorso e ciò in applicazione del principio dell'esclusività dell'accertamento dei crediti nelle forme concorsuali di cui agli articoli 59 e 93 L.F..
Le dette censure - che possono essere esaminate congiuntamente in quanto legate da un evidente e stretto vincolo di connessione e di interdipendenza riguardando tutte la questione dell'ammissibilità della domanda proposta dalla RG nei confronti del fallimento IFI - sono fondate.
Occorre premettere che - come sopra riportato nella parte narrativa che precede e come risulta dalla lettura della sentenza impugnata - la RG, prima della dichiarazione di fallimento della s.p.a. IFI, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato con la detta società ed ha poi proposto nei confronti del fallimento la domanda di dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di tale contratto chiedendo la pronuncia di consolidamento della sua piena proprietà sull'immobile in questione e rivolgendo verso il ER e la NA, successivi acquirenti della nuda proprietà del detto bene, la domanda subordinata di condanna alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Più in particolare, dalla sentenza impugnata risultano le seguenti pacifiche circostanze di fatto: a) il contratto di cessione della nuda proprietà del bene immobile oggetto della vertenza (contenente la clausola risolutiva espressa in questione) è stato stipulato tra la RG e la s.p.a. IFI in data 26/1/1987; b) i successivi contratti di cessione del diritto alla nuda proprietà tra l'IFI ed il ER e tra quest'ultimo e la NA sono stati stipulati, rispettivamente, il 29/11/1989 e il 13/11/1990; c) la RG si è avvalsa della clausola risolutiva espressa con atto notificato all'IFI in data 2/9/1992; d) la s.p.a. IFI è stata dichiarata fallita con sentenza 29/9/1993; e) la domanda giudiziaria è stata proposta dalla RG con atto notificato al fallimento, al ER ed alla NA nel marzo 1994.
Sulla base di tali premesse in fatto la corte di appello ha accolto la domanda principale della RG, dopo aver affermato che la dichiarazione di fallimento dell'IFI non incideva sulla domanda di risoluzione sia perché la società fallita aveva già alienato il diritto sulla nuda proprietà (per cui il bene non era stato acquisito alla massa), sia perché la detta domanda era stata proposta prima del fallimento.
La sentenza impugnata non si sottrae alle critiche che le sono state mosse con le censure in esame in quanto la corte di merito non si è attenuta ai principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui, dopo il fallimento del compratore, il venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo, stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento a tutela della "par condicio". Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad un inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria del contratto, con la conseguenza che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti la pronuncia di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche: ciò avviene anche nel caso in cui si intenda far valere, dopo l'apertura della procedura concorsuale, una clausola risolutiva espressa, ostandovi la stessa "ratio" che impedisce la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale. La pronuncia di risoluzione contrattuale ex articolo 1456 c.c. è, quindi, opponibile al fallimento solo quando sia "quesita", prima della relativa dichiarazione, attraverso la trascrizione della domanda giudiziale per effetto del combinato disposto degli articoli 2915 c.c. e 45 legge fallimentare (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 9/12/1998 n. 12396; 17/1/1998 n. 376; 5/2/1995 n. 185; 31/5/1983 n. 3708; 9/12/1982 n. 6713). Alla stregua dei detti principi è evidente l'errore commesso dalla corte di appello nel ritenere ininfluente la dichiarazione di fallimento della società IFI ai fini dell'ammissibilità della domanda di risoluzione. Tale domanda è stata proposta non nei confronti di detta società "in bonis" e poi proseguita contro il fallimento, bensì direttamente verso quest'ultimo dopo la dichiarazione di fallimento, sia pur in relazione ad un inadempimento anteriore e ad una clausola risolutiva espressa. Di detta clausola la RG si era avvalsa con atto notificato all'IFI prima della sentenza dichiarativa di fallimento ma privo di effetti rispetto ai creditori in quanto non posto a base di una successiva domanda giudiziale (trascritta prima della dichiarazione di fallimento) o di un altro atto seguito dalle formalità necessarie per renderlo opponibile ai terzi.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza relativa alla cessione - già avvenuta al momento della dichiarazione di fallimento - in favore del ER del diritto della nuda proprietà che l'IFI aveva acquistato dalla RG. In proposito è sufficiente osservare che nel patrimonio del fallimento deve essere incluso anche la possibilità del recupero di quei beni distratti prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Nella specie, appunto, il fallimento ha esercitato l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. nei confronti del ER e della NA, successivi acquirenti del diritto di nuda proprietà sul bene immobile in questione. In definitiva, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, deve essere cassata la sentenza impugnata con la quale la corte di merito, decidendo sull'appello proposto dalla RG, ha accolto la domanda principale da quest'ultima avanzata nei confronti del fallimento volta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del contratto stipulato con l'IFI (con conseguente dichiarazione del consolidamento della nuda piena proprietà in capo ad essa istante) da pronunciare "nel contraddittorio" del ER e della NA. Tale domanda andava invece dichiarata inammissibile e tanto può affermarsi in questa sede, ex articolo 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti in fatto. La cassazione della decisione impugnata si estende, ovviamente, al capo con il quale la corte di merito ha dichiarato il diritto della NA "a essere sollevata dal ER dalle conseguenze ad essa pregiudizievoli conseguenti alla presente sentenza".
Dall'accoglimento dei detti motivi dei ricorsi incidentali del fallimento e del ER deriva logicamente l'assorbimento degli altri motivi di tali ricorsi incidentali, nonché del ricorso principale della NA relativi, tutti, alla domanda principale proposta dalla RG e, quindi, superati e travolti dalla dichiarazione di inammissibilità di detta domanda pronunciata in questa sede.
La presente sentenza definisce ogni rapporto tra la RG ed il fallimento IFI. Ricorrono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione dell'intero processo tra le dette parti. La causa deve invece essere rinviata per un nuovo esame in relazione alla domanda subordinata proposta dalla RG nei confronti del ER e della NA volta ad ottenere la condanna di questi ultimi alla corresponsione dell'assegno vitalizio, oltre penale ed accessori. Tale domanda non è stata esaminata e decisa dalla corte di appello in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda principale ed è noto che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale per Cassazione della parte vittoriosa in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte, essendo in tal caso invece necessaria la soccombenza teorica, configurabile se, accolta la domanda sotto un profilo, gli altri siano stati esaminati e respinti. Nè tali questioni, domande, eccezioni, possono proporsi dalla parte vittoriosa con controricorso, non essendo applicabile l'art. 346 c.p.c. in Cassazione, mentre sono riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, in sede di rinvio se espressamente riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle questioni decise dalla sentenza di cassazione (da ultimo decisione di questa Corte 3908 del 2000). Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte di appello di Roma, provvederà, all'esito, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra le dette parti.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale del fallimento IFI ed il secondo motivo del ricorso incidentale di ER MI;
assorbiti gli altri motivi dei detti ricorsi incidentali ed il ricorso principale di NA NE NE;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando ex articolo 384 c.p.c., dichiara inammissibile la domanda principale proposta da RG IA GI;
compensa interamente tra la RG ed il fallimento IFI le spese dell'intero processo;
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma in relazione alla domanda subordinata proposta dalla RG nei confronti del ER e della NA.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001