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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21953 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21953 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da NI AR, alias NI IJ, con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze indicate nell'istanza, emesse dal Tribunale per i mino- renni e dalla Corte di appello per i minorenni di Roma, rilevando che non era apprezzabile l'individuazione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione. Nel rigettare l'istanza, il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che in ambito minorile l'identità del disegno criminoso deve essere ancorata anche alla verifica dello stile di vita, alla luce delle condizioni di immaturità e permeabilità del minore alle influenze esterne e familiari, come da consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa digitalmente in data 1°/3/2023, la difesa della ricorrente ha ribadito le ragioni per cui ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso, confutando le argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. In primis si doveva considerare, da parte del giudice dell'esecuzione, che si chiedeva di riconoscere la continuazione per reati che NI AR aveva commesso da minorenne, come si ricava dall'elencazione delle sentenze contenuta nell'impugnato provvedimento. 1.2. È stato poi evidenziato che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il vincolo ex art. 81 cod. pen. tra vari delitti commessi dall'istante nel medesimo arco temporale rispetto a quelli per i quali è stata qui richiesta l'applicazione del beneficio. 2. Ciascuno dei punti elencati produce criticità della decisione impugnata. 2.1. Quanto all'istanza di continuazione proposta dal condannato minorenne, si deve considerare il seguente principio: «In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, 3 d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di conn:orno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in consi- derazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, deo. 2014, Marinkovic, Rv. 258228; in termini: Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140). Tale riflessione risulta assente nell'impugnato provvedimento di diniego, mentre dovrà formare oggetto di specifica trattazione. 2.2. Per quanto concerne la già ravvisata continuazione in sede di cognizione, essa condiziona la possibilità di riconoscerla o negarla per altri reati in sede esecutiva, alla stregua del seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medestmezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Anche sul punto, non si registrano argomenti da parte del giudice dell'esecuzione. 3. Alla luce di tali precisazioni, va sollecitata una nuova valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione, previo annullamento della deci- sione impugnata, ad opera di un diverso giudice dell'esecuzione il quale - libero nelle sue determinazioni finali - tenga però in considerazione richiamati principi di diritto. 4 Il Preside te Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così deciso il 14 marzo 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21953 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da NI AR, alias NI IJ, con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze indicate nell'istanza, emesse dal Tribunale per i mino- renni e dalla Corte di appello per i minorenni di Roma, rilevando che non era apprezzabile l'individuazione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione. Nel rigettare l'istanza, il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che in ambito minorile l'identità del disegno criminoso deve essere ancorata anche alla verifica dello stile di vita, alla luce delle condizioni di immaturità e permeabilità del minore alle influenze esterne e familiari, come da consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa digitalmente in data 1°/3/2023, la difesa della ricorrente ha ribadito le ragioni per cui ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso, confutando le argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. In primis si doveva considerare, da parte del giudice dell'esecuzione, che si chiedeva di riconoscere la continuazione per reati che NI AR aveva commesso da minorenne, come si ricava dall'elencazione delle sentenze contenuta nell'impugnato provvedimento. 1.2. È stato poi evidenziato che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il vincolo ex art. 81 cod. pen. tra vari delitti commessi dall'istante nel medesimo arco temporale rispetto a quelli per i quali è stata qui richiesta l'applicazione del beneficio. 2. Ciascuno dei punti elencati produce criticità della decisione impugnata. 2.1. Quanto all'istanza di continuazione proposta dal condannato minorenne, si deve considerare il seguente principio: «In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, 3 d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di conn:orno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in consi- derazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, deo. 2014, Marinkovic, Rv. 258228; in termini: Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140). Tale riflessione risulta assente nell'impugnato provvedimento di diniego, mentre dovrà formare oggetto di specifica trattazione. 2.2. Per quanto concerne la già ravvisata continuazione in sede di cognizione, essa condiziona la possibilità di riconoscerla o negarla per altri reati in sede esecutiva, alla stregua del seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medestmezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Anche sul punto, non si registrano argomenti da parte del giudice dell'esecuzione. 3. Alla luce di tali precisazioni, va sollecitata una nuova valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione, previo annullamento della deci- sione impugnata, ad opera di un diverso giudice dell'esecuzione il quale - libero nelle sue determinazioni finali - tenga però in considerazione richiamati principi di diritto. 4 Il Preside te Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così deciso il 14 marzo 2023