Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 32780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32780 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32780/2025 Roma, li, 03/10/2025
- Presidente - Relatore -
Sent. n. sez. 1166/2025 PU - 12/09/2025
ANGELO CAPUTO
LU HI
EP AR
EP RO
RA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 17402/2025
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: LU HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c35603a4492
Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
c/
VA EL nato a [...] il [...] PARTE CIVILE: IA RI
avverso la sentenza 27/03/2025 della Corte di Appello di Bari
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato sub 2) con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Francesco Lisi del foro di Bari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27 marzo 2023 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 8 luglio 2024, appellata dall'imputato EL VA, ha dichiarato quest'ultimo non punibile in relazione al reato continuato di estorsione di cui al capo 2), rideterminando la pena riguardo al reato di minaccia grave ascritto al capo 1) in euro 600,00 di multa, con revoca della sanzione accessoria e delle statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari sulla base di un unico motivo con il quale denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'esimente di cui all'art. 649, ultimo comma, cod. pen. Evidenzia a tal fine che la corte territoriale aveva escluso la punibilità del VA in ordine al reato di estorsione in danno della madre, in quanto "l'acclarata assenza di violenza fisica in danno dell'ascendente rende applicabile la previsione di non punibilità contenuta nell'art. 649 cod. pen.", conclusione errata giuridicamente, così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di applicare la disposizione di cui all'art. 649 cod. pen. per il reato di estorsione consumata, anche se commesso senza violenza sulle persone ma solamente mediante minaccia;
l'istruttoria dibattimentale aveva peraltro confermato i fatti contestati nel capo di imputazione, escludendo l'ipotesi del tentativo che avrebbe legittimato l'applicazione dell'esimente in argomento.
3. Con memoria difensiva del 22 agosto 2025, il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando pronunce di legittimità secondo cui, in assenza di violenza fisica in danno dell'ascendete vittima di estorsione, si rende applicabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.
1. Il motivo è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, pur confermando che i fatti devono intendersi ricondotti alla fattispecie di estorsione consumata di cui all'art. 629 cod. pen., così come accertato dal tribunale, ritiene che ricorra la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., perché le condotte prevaricatrici risulterebbero commesse con minacce e non con violenza alla persona.
1.1. Il ragionamento non è corretto, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide. Il terzo comma dell'art. 649 cod. pen., secondo il quale «<le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone", introduce una deroga alla causa di non punibilità in questione, limitando la tutela della famiglia da intromissioni della giurisdizione penale nelle dinamiche domestiche offerta dal primo comma ai soli delitti contro il patrimonio connotati da una minore gravità. Questa deroga opera in una duplice direzione: da un lato, con una diretta indicazione normativa, enumerando tre fattispecie di particolare ed evidente offensività (i reati previsti e puniti dagli articoli 628, 629 e 630 cod. pen.) e dall'altro, con una clausola generale, riferita a tutti i reati inseriti nel Titolo
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: LU HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c35603a4492
Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
XIII del Libro II del Codice penale, qualora siano in concreto commessi "con violenza alle persone". I reati consumati di estorsione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione sono dunque sempre punibili, anche quando perpetrati in danno dei congiunti indicati dal primo comma dell'articolo 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone (Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, T., Rv. 28453301, in motivazione la Corte ha precisato che l'esimente non si applica neanche in caso di tentata estorsione commessa in danno dei genitori con minacce o violenza alle cose;
Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Rv. 273557; da ultimo, sez. 7, ord. n. 17761 del 18/03/2025, Marchitelli, n. mass.).
2. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al capo 2), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto e, di conseguenza, sul trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore Luigi Agostinacchio
Il Presidente
AN UT
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
Il Presidente
AN UT
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Firmato
Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: LU HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 50873c35603a4492
Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041