Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 06 568 7 0 2 LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 22003/99 - Consigliere Cron.18769 Dott. Guido VIDIRI -Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studic sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 CERIATI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA # 8 MAG, 2002. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato -L IL CANCELLIERE VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 delega in procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 1197 -1- TUCCARI del 16.12.99, rep. N. 52897; - resistente con procura avverso la sentenza n. 112/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 27/11/98 - R.G.N. 43/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 23.3.1998 il Pretore di Parma, giudice del lavoro, ha condannato l'Inail ad erogare a IA AN le prestazioni di legge per il periodo di inabilità temporanea assoluta dall'11 al 31 dicembre 1993. Il Pretore ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dall'Inail, ritenendo la stessa utilmente interrotta da atti diversi dalla domanda giudiziaria. Il Tribunale di Parma, in accoglimento dell' appello dell' Inail, ha rigettato la domanda dell' assicurato, ritenendo non idonea ad interrompere la la domanda amministrativa Azul prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IA, con unico motivo. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 comma 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2934, 2943, 2946, 2964 4 2966 cod.civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni possa essere interrotta solo dalla domanda giudiziaria. 3 Il ricorso è fondato. Questa Corte, dirimendo a Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza sorto all'interno della sezione lavoro, ha 112, primo comma del d.P.R. 30 statuito che l'art. giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui Azer interruzione, sono perciòregole, comprese quelle sulla applicabili - in mancanza di una espressa ed univoca contraria del legislatore - anche alla volontà prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera unaprescrizione, non può essere assoggettata ad disciplina tale da trasformarla in decadenza. Pertanto la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' Inail di cui all'art. 112 d. P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali di cui all'art. 2943 cod.civ. (Cass. sez. un. 16 novembre 1999 n. 783). Quando poi l'atto interruttivo è costituito dalla domanda amministrativa, all'effetto interruttivo di questa si 4 aggiunge l'effetto sospensivo per tutta la durata del procedimento amministrativo, come testualmente previsto dall'art. 111 secondo comma del citato decreto 1124. E' ben vero che, come fatto presente dalla difesa orale dell'Inail, la proposizione di siffatta causa interruttiva si configura come eccezione in senso tecnico, volta a paralizzare il normale decorso del termine prescrizionale ed a far decorrere, dal momento della sua formulazione, un nuovo termine, per cui la stessa va proposta tempestivamente dall' interessato che vuole avvalersene, secondo le comuni regole della dialettica processuale e del con le conseguenze principio del contraddittorio, preclusive dettate in ipotesi di tardività dall'art. 437 cod. proc. civile. Ma tale principio, enunciato e ribadito da questa Corte (sentt. 2-11-2001 n. 13559, 13-11-2001 n. 14094, 21-11-2001 n. 14665) in fattispecie in cui tale deduzione non era mai stata prospettata nei gradi di merito, non si applica nel presente caso, in cui il primo giudice ha accertato la presenza di validi atti interruttivi. L'accoglimento del ricorso per tale motivo assorbe il profilo, pure fatto valere ai fini della prescrizione, del carattere agricolo della copertura assicurativa, anch'esso fondato, perché, come già statuito da questa Corte, la speciale disposizione dell'art. 112 4° comma t.u. 1124, la 5 quale con riferimento agli infortuni in agricoltura stabilisce che la prescrizione è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del medesimo iniziato о proseguito le pratiched.P.R., abbiano l'azione giudiziaria in conformità amministrative о delle relative norme, costituisce una disposizione di favore, che aggiunge un'altra causa di miglior interruzione e di sospensione a quelle ordinarie, indicate dall'art. 2943 cod. civ. (Cass. 5-3-1998 n. 2463). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e la causa rimessa al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna. Infatti, poiché la regola dell'art. 346 cod. proc. civ. non è applicabile in Cassazione (Cass. 30-3-2000 n. 3908; Cass. 20-7-1998 n. 7103), la circostanza che l'Istituto controricorrente si sia costituito con sola procura, e non abbia riproposto in questa sede la questione di merito che aveva formato oggetto del secondo motivo di appello, ritenuto assorbito dal Tribunale dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non consente a questa Corte di ritenerla abbandonata, ma il controricorrente potrà riproporre la questione di merito, già proposta nel giudizio di appello e non travolta dalla questione decisa dalla presente sentenza, nel giudizio di rinvio. 6 Il giudice del rinvio deciderà la causa attenendosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 783/1999 in tema di validità degli atti interruttivi della prescrizione diversi dall'azione giudiziaria, ed accerterà la sussistenza del diritto nel merito;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 marzo 2002. Il Presidente histica luch Il Consigliere Estensore Aldo se MatterМайей IL CANCELLA 7 1 Depositato in Cancelleria 8 MAG.2002 oggi,A IL CANCELLIERE Cu i D A , S 0 O S 1 L * A L . T * T O * R R A . . 'A S E D N L P L S A E 3 I T D S -7 N O G I 8 Ț - P O 1 N M A E 1 I S D A I E E D , A G O E G O R T E T T N T S L I E I S R G I E A E L D R L O E D Inail\prescrizione-atti interr-acc-ricorso RG 22003/1999 7