Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7269
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

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L'art. 826, terzo comma cod. civ. richiede, ai fini della appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione la concreta ed effettiva destinazione dello stesso ad un pubblico servizio. Tuttavia, nella ipotesi in cui non sia la pubblica amministrazione a destinare un immobile ad un pubblico servizio, ma sia il legislatore, che ne decida la costruzione - come avvenuto con il d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per le assegnazioni di alloggi ai senza tetto per cause di guerra - il bene rientra senz'altro nella categoria dei beni indisponibili non appena tale costruzione sia realizzata, non essendo necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, già affermata dalla legge, abbia concreta ed effettiva attuazione attraverso un successivo provvedimento amministrativo.

In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenziali pubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibile degli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione. Ne consegue che l'indicata norma non ha fatto venir meno la legittimazione degli I.A.C.P. ad agire o resistere giudizialmente a tutela del patrimonio immobiliare da essi gestito e, in particolare, a resistere alla domanda dell'occupante abusivo di riconoscimento dell'usucapione del bene.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 cod. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2043 stesso codice - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene è una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno; non anche quando, invece, il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'occupante abusivo di immobile, condannato al risarcimento del danno cagionato all'I.A.C.P., potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto all'ente pubblico ed il vantaggio dallo stesso ricevuto per effetto di lavori di ristrutturazione dell'alloggio cui egli ha provveduto, che non sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso, costituendo l'occupazione abusiva solo l'occasione e non la causa dell'asserito vantaggio).

Commentario1

  • 1Espropriazione per pubblica utilità, immobile abusivo, indennizzoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7269
Data del deposito : 12 maggio 2003

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