Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 3
L'art. 826, terzo comma cod. civ. richiede, ai fini della appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione la concreta ed effettiva destinazione dello stesso ad un pubblico servizio. Tuttavia, nella ipotesi in cui non sia la pubblica amministrazione a destinare un immobile ad un pubblico servizio, ma sia il legislatore, che ne decida la costruzione - come avvenuto con il d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per le assegnazioni di alloggi ai senza tetto per cause di guerra - il bene rientra senz'altro nella categoria dei beni indisponibili non appena tale costruzione sia realizzata, non essendo necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, già affermata dalla legge, abbia concreta ed effettiva attuazione attraverso un successivo provvedimento amministrativo.
In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenziali pubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibile degli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione. Ne consegue che l'indicata norma non ha fatto venir meno la legittimazione degli I.A.C.P. ad agire o resistere giudizialmente a tutela del patrimonio immobiliare da essi gestito e, in particolare, a resistere alla domanda dell'occupante abusivo di riconoscimento dell'usucapione del bene.
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 cod. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2043 stesso codice - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene è una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno; non anche quando, invece, il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'occupante abusivo di immobile, condannato al risarcimento del danno cagionato all'I.A.C.P., potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto all'ente pubblico ed il vantaggio dallo stesso ricevuto per effetto di lavori di ristrutturazione dell'alloggio cui egli ha provveduto, che non sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso, costituendo l'occupazione abusiva solo l'occasione e non la causa dell'asserito vantaggio).
Commentario • 1
- 1. Espropriazione per pubblica utilità, immobile abusivo, indennizzoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE GIORGIO RAITA 10, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO BERARDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CP PROV ROMA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. LIVIO MONTINARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VILLANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
MIN LL PP, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1433/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato BERNARDI Tommaso, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato VILLANI Roberto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso j per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con le sentenze non definitiva e definitiva indicate in epigrafe la Corte d'appello di Roma, riformando quella pronunziata dal Tribunale in primo grado, ha rigettato la domanda con cui GI CA aveva rivendicato la proprietà dell'appartamento costruito dallo Stato ai sensi del d.l. C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 per assegnarlo ai senza tetto per cause di guerra, che aveva occupato abusivamente, e che aveva sostenuto di aver usucapito;
e lo ha condannato al rilascio di tale immobile e a risarcire i danni che FI di Roma aveva subito, liquidati in complessive lire 55.710.678.
In particolare la Corte d'appello di Roma, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione alla causa dell'CP di Roma proposta da GI CA, perché non sorretta da allegazione alcuna, ha affermato che l'immobile in questione rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, e quindi non poteva essere usucapito. La Corte territoriale ha poi liquidato i danni tenendo conto del valore locativo dell'appartamento, non anche del costo dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione cui GI CA aveva provveduto, e che il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio aveva conteggiato, perché l'accredito della relativa somma non era stata da lui chiesta, ed in ogni caso perché la richiesta di tale accredito si sarebbe dovuta qualificare come domanda nuova, e perciò inammissibile.
GI CA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
L'CP di Roma ha resistito con controricorso.
Il Ministero dei Lavori Pubblici non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso CP di Roma ripropone l'eccezione con cui nel giudizio di appello, non anche in quello di primo grado, aveva sostenuto che l'CP di Roma non è legittimato alla causa.
Il ricorrente, dopo aver ricordato che la legittimazione alla causa è verificabile anche senza richiesta della parte, per dimostrare l'esattezza della sua tesi cita la sentenza di questa Corte (sez. un., 6 aprile 1991, n. 3606), così massimata: "Con riguardo agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, la attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, secondo le previsioni degli art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della l. 5 agosto 1978 n. 457, comporta che ai Comuni medesimi compete l'adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione, e, quindi, spetta in via esclusiva la legittimazione a contraddire la domanda con cui l'assegnatario si opponga a tali provvedimenti, mentre agli istituti autonomi per le case popolari, i quali conservano la mera gestione di detti immobili, deve riconoscersi la sola facoltà di spiegare l'intervento in causa a sostegno delle ragioni dei Comuni, con la conseguenziale esclusione, vertendosi in tema di intervento adesivo dipendente, della possibilità di proporre impugnazione in presenza di acquiescenza della parte adiuvata." Il motivo è infondato.
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, sia prima (sez. 1^, 26 marzo 1988, n. 2593), sia dopo (sez. un., 23 giugno 1995, n. 7085) la decisione ricordata dal ricorrente, che gli CP hanno conservato la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che continuano ad appartenere al loro patrimonio indisponibile (vedi in particolare la citata sentenza n. 2593/1988), anche se le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione dei detti immobili sono state attribuite ai comuni dall'art. 95, d.P.R. 616 del 24 luglio 1977; e dunque che il potere, attribuito ai comuni, di pronunziare la revoca dell'assegnazione o la decadenza dalla stessa, non ha fatto venir meno il potere degli CP di agire a tutela del patrimonio immobiliare da essi gestito.
Con il secondo motivo del suo ricorso GI CA censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'immobile per cui è causa fa parte del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione.
Il ricorrente sostiene che l'immobile fu da lui occupato prima di essere assegnato all'avente diritto, e quindi non era stato concretamente ed effettivamente "destinato a pubblico servizio", come richiesto dall'art. 826 comma 3^ cod. civ. (norma di cui denunzia la violazione); e fa riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale a termini del quale un bene della pubblica amministrazione che non appartiene al demanio necessario rientra nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili se l'ente titolare del diritto reale pubblico non solo manifesti la specifica volontà di destinarlo ad un pubblico servizio, ma anche renda effettiva ed attuale tale destinazione (vedi, tra le tante, Cassazione civile, sez. 2^, 9 settembre 1997, n. 8743; sez. un., 15 luglio 1999, n. 391). La censura è infondata.
L'orientamento giurisprudenziale ricordato dal ricorrente non si attaglia al caso di specie, perché è stato affermato in casi nei quali la destinazione a pubblico servizio del bene appartenente alla pubblica amministrazione è avvenuta per volontà di quest'ultima, che l'ha manifestata con un suo provvedimento;
ed in ragione della discrezionalità di quest'ultimo, che consente alla pubblica amministrazione di stabilire i tempi ed i modi della sua attuazione, ma anche di non darla, è necessario, perché il bene diventi indisponibile, che la manifestazione di volontà in tal senso della pubblica amministrazione si concretizzi nella effettiva esecuzione di quanto deciso.
Nel caso di specie non è stata la pubblica amministrazione a destinare l'immobile per cui è causa ad un pubblico servizio, ma (come ha ben evidenziato la Corte d'appello di Roma nella sua sentenza) il legislatore, che con il d.l. C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 ne ha deciso la costruzione.
Deve ritenersi quindi che conseguentemente, non appena tale costruzione è stata realizzata, il bene è rientrato senz'altro nella categoria dei beni indisponibili, non essendo necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, affermata dalla legge, alla quale è soggetta la stessa pubblica amministrazione, e non da un provvedimento discrezionale di quest'ultima, avesse concreta ed effettiva attuazione.
Con il terzo motivo del suo ricorso GI CA censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nel liquidare il danno subito dall'CP di Roma per l'occupazione abusiva dell'immobile, "dei lavori di ristrutturazione" di quest'ultimo, da lui eseguiti, ossia per non aver applicato il principio della compensano lucri cum damno;
sostiene che tale principio è operante anche in difetto di una espressa domanda, e denunzia violazione dell'art. 1241 cod. civ., in relazione all'art. 1223 e 2043 cod. civ..
La censura è infondata.
Il principio della compensano lucri cum damno opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato consegue è una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno;
non anche quando, invece, il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non da detto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee.
Nel caso di specie il vantaggio che l'ente pubblico ha in tesi conseguito, e che il ricorrente vorrebbe compensato con il danno da lui provocato, ha la sua causa nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'appartamento, cui egli ha provveduto, e non è dunque conseguenza immediata e diretta dell'illecito da lui commesso, costituendo la sua occupazione abusiva l'occasione, non anche la causa dell'asserito vantaggio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003