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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 27601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27601 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: LM RI (CUI 036UI53) nato i 18/03/1990 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.,del PG in presona del Sostituto Proc. gen. AN CI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27601 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LL ON ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 17/2/2023 ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagftii preliminari del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato la pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 12.000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ed all'art. 337, 61 n. 2 c.p., commessi in Bologna il 4/7/2022. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorrente ha proposto impugnazione al solo fine di devolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la ulteriore riduzione di pena nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, prevista solo per il giudizio abbreviato in caso di rinuncia all'impugna- zione, ai sensi dell'art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. E, in astratto, C:W-ne af- fermato condívisibilmente da Sez. 6, ord. n. 37796/2020 è ammissibile I ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che daillaccoglimento di essa consegua un effetto favorevole per i! ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza. Perciò, !a questione di legittimità costituzionale può es- sere sollevata nel corso di un giudizio nel quale dovrebbe trovare applicazione la norma la cui legittimità si contesta. Tuttavia, nel caso di specie la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. In primis, in ragione del fatto, come affermato sin dagli albori del vigente codice di rito (cfr. Sez. 2, n. 6527 dei 28/6/1990, dep. 1991) gli istituti del pat- teggiamento e del giudizio abbreviato, previsti in va autonoma da! legislotc)re, sono diversi per presupposti, struttura e funzione specifica. Il legislatore, nella sua discrezionalità, con la cd. legge Cartabia, ha introdotto una norma ad evidenti fini deflattivi„ qual è l'art. 442, cc. 2Pis„ cod. prcic, peri. tesa ad incentivare imputato e difensore a non appellare le sentenze di condanna rese all'esito di giudizio abbreviato. Ciò in relazione ad un rito all'esito dei quale vi è una totale appellabilità della sentenza di condanna per l'imputato ed i suo difensore. Viceversa, per il caso dell'applicazione di pena su conforme richiestè delle parti gli spazi per la ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, come riformato dalla 103/17 (la c.ci. Riforma Orlando) sono estremamente ridotti. Quindi l'effetto deflattivo che si propone il legislatore con il nuovo art. 448 co.2bis cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato è stato già raggiunto sin dal 2017 con la drastica riduzione della ricorribilità per cassazione nei casi di patteggia- mento e la procedura de plano per la definizione degli stessi. La diversità di disciplina non si palesa né irragionevole ne v olativa dei - metri costituzionali cui fa riferimento il ricorrente perché rinunciando ad impugnare Lina sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato, UT rirmincia ad un secondo grado di merito, mentre il patteggiamento definisce i! processo con un'applicazione di pena liberamente concordata tra l'imputato e la parte pubblica e ratificata dal giudice, per la quale è prevista una rigida serie di casi per i quali è possibile il ricorso in sede di legittimità. E. in ogni caso, anche un eventuale accoglimento della dedotta iliegiWrialta costituzionale della mancata previsione nell'art. 444 cod. proc, pen. della tilterre riduzione di pena non potrebbe produrre effetti sulla sentenza di applicazione della pena, non potendo il giudice di legittimità modificare I patto intercorso tra le parti. In altri termini, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre la questione ai giudice di esecuzione e dinanzi a quello proporre eventualmente la questione di legittimità costituzionale. 3. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma deli'art, 616 cod. proc, oen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ineremissi - bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 Il Corysgliere este ore Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.,del PG in presona del Sostituto Proc. gen. AN CI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27601 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LL ON ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 17/2/2023 ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagftii preliminari del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato la pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 12.000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ed all'art. 337, 61 n. 2 c.p., commessi in Bologna il 4/7/2022. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorrente ha proposto impugnazione al solo fine di devolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la ulteriore riduzione di pena nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, prevista solo per il giudizio abbreviato in caso di rinuncia all'impugna- zione, ai sensi dell'art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. E, in astratto, C:W-ne af- fermato condívisibilmente da Sez. 6, ord. n. 37796/2020 è ammissibile I ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che daillaccoglimento di essa consegua un effetto favorevole per i! ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza. Perciò, !a questione di legittimità costituzionale può es- sere sollevata nel corso di un giudizio nel quale dovrebbe trovare applicazione la norma la cui legittimità si contesta. Tuttavia, nel caso di specie la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. In primis, in ragione del fatto, come affermato sin dagli albori del vigente codice di rito (cfr. Sez. 2, n. 6527 dei 28/6/1990, dep. 1991) gli istituti del pat- teggiamento e del giudizio abbreviato, previsti in va autonoma da! legislotc)re, sono diversi per presupposti, struttura e funzione specifica. Il legislatore, nella sua discrezionalità, con la cd. legge Cartabia, ha introdotto una norma ad evidenti fini deflattivi„ qual è l'art. 442, cc. 2Pis„ cod. prcic, peri. tesa ad incentivare imputato e difensore a non appellare le sentenze di condanna rese all'esito di giudizio abbreviato. Ciò in relazione ad un rito all'esito dei quale vi è una totale appellabilità della sentenza di condanna per l'imputato ed i suo difensore. Viceversa, per il caso dell'applicazione di pena su conforme richiestè delle parti gli spazi per la ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, come riformato dalla 103/17 (la c.ci. Riforma Orlando) sono estremamente ridotti. Quindi l'effetto deflattivo che si propone il legislatore con il nuovo art. 448 co.2bis cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato è stato già raggiunto sin dal 2017 con la drastica riduzione della ricorribilità per cassazione nei casi di patteggia- mento e la procedura de plano per la definizione degli stessi. La diversità di disciplina non si palesa né irragionevole ne v olativa dei - metri costituzionali cui fa riferimento il ricorrente perché rinunciando ad impugnare Lina sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato, UT rirmincia ad un secondo grado di merito, mentre il patteggiamento definisce i! processo con un'applicazione di pena liberamente concordata tra l'imputato e la parte pubblica e ratificata dal giudice, per la quale è prevista una rigida serie di casi per i quali è possibile il ricorso in sede di legittimità. E. in ogni caso, anche un eventuale accoglimento della dedotta iliegiWrialta costituzionale della mancata previsione nell'art. 444 cod. proc, pen. della tilterre riduzione di pena non potrebbe produrre effetti sulla sentenza di applicazione della pena, non potendo il giudice di legittimità modificare I patto intercorso tra le parti. In altri termini, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre la questione ai giudice di esecuzione e dinanzi a quello proporre eventualmente la questione di legittimità costituzionale. 3. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma deli'art, 616 cod. proc, oen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ineremissi - bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 Il Corysgliere este ore Il Presidente