Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
L'esistenza di un fido - concesso dalla banca - per lo sconto di titoli di credito non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne' può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, attesa la diversità strutturale tra il contratto di apertura di credito ed il cosiddetto "castello di sconto".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA & ROVIGO SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato ALBERTO MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANO FORNARO, GIORGIO TARZIA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO PROGET SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso l'avvocato ORESTE MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PALMISANO, giusta procura speciale per Notaio Cesano Boscone di Vergano, rep. 864 del 22.5.01;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1099/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ALBINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato TORRESE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della S.r.l. Proget convenne in giudizio la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con domanda di revoca ex art. 67 comma secondo l.f. delle rimesse eseguite dalla fallita, a far tempo dall'ottobre del 1993, sui conti correnti intrattenuti presso la Cassa nella piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, dello stato di insolvenza della propria cliente. Di tali rimesse la curatela sostenne il carattere solutorio. In contraddittorio della banca convenuta che resistette alla domanda, l'adito tribunale di Milano, con sentenza in data 07.05.1998 dichiarò inefficaci le rimesse per complessive lire 249.396.000 e condannò la banca a restituire la somma alla curatela, maggiorata degli interessi al tasso legale e dalla domanda.
La sentenza fu confermata dalla Corte territoriale (sentenza emessa il 05.05.2000) dinanzi alla quale la Cassa aveva proposto gravame, con motivi attinenti tanto alla dedotta finalità ripristinatoria, e non invece solutoria, delle rimesse in questione, quanto all'elemento soggettivo della revocatoria.
Ricorre ora per cassazione la Cassa di Risparmio.
Resiste la curatela, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassa ha formulato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo ha denunciato l'erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per omessa valutazione delle prove documentali acquisite al processo. Alla Corte di merito la ricorrente addebita di aver deciso la controversia sulla base di enunciazioni del tutto astratte, desunte da principi giurisprudenziali, senza compiere alcuna valutazione critica delle prove che, secondo l'assunto, sul punto decisivo della cumulabilità dei due affidamenti dei quali disponeva la società fallita, avrebbero dovuto condurre a conclusioni diverse ed opposte da quella invece raggiunte, avendo essa ricorrente dimostrato che il saldo a debito era la risultante degli utilizzi non del solo fido base, ma di entrambe le aperture di credito, con la conseguenza della illegittimità del calcolo delle rimesse revocabili commisurato al solo fido entro il tetto di cento milioni di lire. Tale censura è infondata.
Proprio sulla base della documentazione acquisita al giudizio, espressamente enunciata nella sentenza (v. pag. 12), la Corte di merito ha ritenuto che "con l'affidamento per 300.000.000 di lire, recante l'indicazione per smobilizzo crediti, la cassa si era impegnata a fornire mezzi finanziari alla cliente a fronte della presentazione, da parte di quest'ultima, di un portafoglio commerciale da scontare;
la cifra di lire 300 milioni indicava il limite entro il quale la banca si impegnava a scontare gli effetti che le venivano presentati dalla cliente, sicché aveva a trattarsi di un rapporto riconducibile al c.d. castelletto di sconto, il quale nulla aveva in comune con una vera e propria apertura di credito ". La conseguenza trattane dalla stessa Corte, era che ben il tribunale aveva individuato il fido al quale far riferimento in quello per 100.000.000 di lire, l'unico riconducibile ad un'apertura di credito, ben aveva escluso che l'altro fido "per smobilizzo crediti" potesse valere a far considerare coperto il conto corrente intrattenuto dalla fallita presso la banca, e, alla fine, ben aveva ritenuto la revocabilità delle rimesse "in quanto affluite su un conto in presenza di un saldo passivo costantemente maggiore". La pronuncia della Corte, se da un lato si fonda, sul punto dell'interpretazione della natura e delle finalità dell'affidamento per 300 milioni di lire, proprio sulla della documentazione acquisita al giudizio (l'indicato contratto 28.10.1988 e le distinte degli effetti presentate per lo sconto dalla soc. Proget), dall'altro risulta essersi conformata al principio di diritto secondo il quale "stante la diversità strutturale dei due distinti negozi, il ed.
castelletto di sconto e l'apertura di credito - la sola che implica l'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente la somma oggetto dell'affidamento l'esistenza di un fido per lo sconto di titoli non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne' può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse eseguite su tale conto dal cliente poi fallito se nel corso del rapporto il cliente medesimo abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il contratto di apertura di credito" (v. le pronunce di questa Corte n. 5634 del 2000, n. 1083 del 1997, n. 4718 del 1995, n. 9479 del 1993). Nè è ravvisatale, nella motivazione della sentenza, la contraddizione che la ricorrente denuncia con il motivo;
secondo l'assunto, motivando l'impossibilità di attribuire al fido "per smobilizzo crediti" la natura di apertura di credito con l'argomento che le somme di cui il cliente avrebbe potuto disporre sarebbero state determinate dall'entità degli accreditamenti effettuati in seguito alle singole operazioni di sconto, la Corte aveva sostanzialmente fatto propria la tesi di essa Cassa la quale aveva sempre sostenuto, appunto, che "il limite di disponibilità delle aperture di credito messe a disposizione della Proget S.r.l. corrispondeva all'ammontare dell'apertura di credito ordinaria di 100. Milioni aumentata dell'importo dell'apertura di credito per smobilizzo crediti nei limiti in ci questa veniva via via resa operativa con la presentazione degli effetti da parte della cliente".
La contraddizione denunciata non sussiste perché le affermazioni della Corte sono basate sulla rilevata diversa natura giuridica dell'affidamento per "smobilizzo crediti" rispetto alla vera e propria apertura di credito, mentre l'argomentazione della ricorrente mostra in tutta evidenza di riferirsi al solo effetto della disponibilità, da parte della cliente, anche delle somme che le venivano accreditate a seguito delle operazioni di sconto, oltre che di quelle oggetto del contratto di apertura di credito. Resta la diversa causale giuridica dell'una e dell'altra disponibilità, la seconda soltanto in grado di determinare, come la Corte di merito ben ha ritenuto, la natura solutoria e la conseguente revocabilità delle rimesse.
Il secondo motivo denuncia il medesimo vizio di motivazione sul punto della valutazione probatoria della conoscenza dello stato di insolvenza.
La censura è svolta con esclusivo riferimento a quell'elemento presuntivo costituito dall'andamento del conto - che secondo la Corte era stato utilizzato unicamente per il rientro dall'esposizione debitoria e dall'atteggiamento della Cassa, che "più non consentiva alla correntista di avvalersi del fido". Sennonché la valutazione della Corte di merito risulta estesa anche ad altri elementi che non sono specificamente censurati dalla ricorrente, quali a) le dichiarazioni rese in giudizio da rappresentante della cassa, secondo il quale "la Banca si era resa conto dello stato di dissesto negli ultimi mesi del 1993 notando il ritorno di insoluti e di fatture che erano rimaste presentate per l'anticipo e rimaste insolute"; b) i decreti ingiuntivi emessi contro la Soc. Proget anche ad istanze di altre banche, provvedimenti che, secondo la Corte non potevano essere sfuggite all'attenzione della Cassa, considerata la prassi di scambio di informazioni tra banche circa la solvibilità della clientela - fatti considerati dalla Corte stessa alla stregua di un "complesso di elementi indiziari che forniva ampia prova della conoscenza, acquisita dalla cassa a far tempo dalla metà di ottobre del 1993, dello stato di dissesto in cui si trovava l'impresa", poi dichiarata fallita nel febbraio (24) del 1994. Il motivo è dunque inammissibile perché non è in grado di togliere fondamento alla complessa e pluriarticolata motivazione della sentenza sul punto in questione.
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.400/00 di cui euro 100,00 (cento) per esborsi, euro 300,00 (trecento) per spese generali e euro 3.000,00 (tremila) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 21 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003