Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3396
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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L'esistenza di un fido - concesso dalla banca - per lo sconto di titoli di credito non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne' può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, attesa la diversità strutturale tra il contratto di apertura di credito ed il cosiddetto "castello di sconto".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3396
    Data del deposito : 7 marzo 2003

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