Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2001, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA La Corte6087 In nome sse ione Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro 'dai seguenti Magistrati: Presidente R.G. n. 10869/1999 Venenzo Trezza Crom. 13236 dr. RI Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.02.02.2001 dr. LE De Renzis Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH SI, NI PA, ZZ GA, toyor AR RU, BA AR, TI MA, TA Commetta, IE ER, PA IC, TO LE, ET FR, ZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giuseppimo,, SA CO, SALE Pasquale, FURNARI UFFICIO COPIE PP, IC PP, IE GI Richiesta copia studio " dal Sig. IL SOLE 24 ORE Gabriella, RUGGERO Augusto, MIGNACCO IC, GALLI per diritti L. 6000 11.2.6 APR. 2001 LO, VI AN, AG Quinto, LD RO, IL CANCELLIERE BUA NI, OS OL, CESTA GI, DI IA, AV ER, SI IO, TAGLIAVACCHE 565 BE, IE LA, MA BE, FI NC, TO Attilio, NI RO, TT I MO, RU PP, IN LO, AD ST, LD EO, SO NC, IN MA, EL RU, ZI RE, ME RU, LA IC, ON RA, SA EL, FA OR, GI CO, NT AM, IZ GA, OR PI, IG AN, ER ST, AN NC, EN MA, RD NI,, ARGHITTU AN, HE NC, PI BE, BR DO, AR HE, TT ST, CA NI, EL AN, TT AN, RI NI, FO PP, IC NA, IS RT, PA NC, TO PP, IC RO, TI MI, EN LD, OM NI, NA NN, OP AR IV, UT IN, IE BE, AV PA, DO NC, LA NI, ZZ RI, LL IN, ER EM, NA SI, RI OR, EM BE, SO IV RI, DO QU, TA OL, E' LO, TT RO, HE RI, MB OR, NG RO, DR LO, ZO AN, DE IL IA, AC CO, OM OR, AN IO, BE BE, SI PP, rappresentati e difesi dagli avv. RO Ca- sanova e OR Giorgi del foro di VA, e - 2 Fiorenzo Grollino del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo im Roma alla viä UZ Clementi m. 18, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti;
CONTRO
COMUNE di GENOVA, im persona del Sindaco prof. PP Pericu, debitamente autorizzato, rappresentato e difeso per procura speciale im calce al controricorso dagli avv. Graziella De Nitto di VA ed IC Romanelli, presso il quale ultimo im Roma alla via Cosseria m. 5 è domiciliato, controricorrente;
NONCHE' REGIONE LIGURI,, im peronsa del Presidente pro-tempore, intimata;
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di VA im data 9 aprile - 14 maggio 1998, m. 393/98; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 2 febbraio 2001; udito l'avv. IC Romanelli per il Comune di VA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. MA Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 - Svolgimento del processo.. Com atto di citazione notificato il 23 gennaio 1995 il signor NI Ala ed altri litisconsorti convenivano in giudizio il Comune di VA e la Regione Liguria, asse- rendo di essere ex dipendenti dell'AMLAT di VA (Azienda Municipalizzata per il servizio di approvvigionamento e distribuzione del latte), transitati per opzione alle di- pendenze del Comune di VA e di aver diritto al miglior trattamento economico goduto presso l'Azienda di provenien- za im virtù delle delübere del Consiglio Comunale di VA nn. 22 e 928/91, con cui il Comune aveva deciso di sopprime- рут re l'AMLAT, offrendo ai dipendenti la possibilità di eserci- tare l'opzione tra il passaggio alle dipendenze del privato ed acquirente, il passaggio alle dipendenze del Comune con la conservazione dei diritti quesiti presso l'AMLAT, nonchè del- la delibera della Giunta comunale n. 208/92, com cui si con- cedeva al personale che aveva optato per il passaggio alle dipendenze del Comune il trattamento economico suddetto. Asserivano altresì gli attori che l'ultima delibera era stata annullata dal Comitato Regionale di Controllo con provvedi- mento n. 7319 del 10 Luglio 1992 per violazione dell'art. 11 legge n. 93/83, nella parte im cui prevedeva il divieto di trattamenti integrativi mon previsti dai CCNL, provvedimento la cui legittimità era stata quindi confermata dal TAR Li- del ricorso guria con scadenza dal 28 settembre 1993 a seguito (del Comune di VA, sentenza passata in giudicato, con conseguente azione di recupero da parte del Comune delle somme nel frattempo indebitamente corrisposte agli ex dipendenti dell'AMLAT. Tutto ciò premesso, chiedevano gli attori che il Tribunale, previa disapplicazione della delibera del CORECO e di quella della Giunta comunale di recupero delle somme già corrisposte, accertasse il loro diritto alla conservazione del trattamento economico goduto presso 1'AMLAT e condannasse gli enti convenuti alla corresponsio- ne del dovuto ed al risarcimento dei danni. Gli enti convenuti si costituivano, eccependo preliminar- mente il difetto di giurisdizione dell'AGO, e contestando in י, subordine la fondatezza della domanda attrice. IL Tribunale, con sentenza 28 novembre 1995 - 9 febbraio 1996, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO, impregiudi- cata la questione della competenza in materia del Tribunale o del Pretore del Lavoro. Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori. Si costituivano il Comune e la Regione che, fatto presente il tenore della domanda attorea in primo grado, chiedevano confer- marsi la sentenza impugnata in punto di difetto di giurisdi- zione dell'AGO.. Com sentenza in data 9 aprile - 14 maggio 1998, la Corte di appello di VA dichiarava l'inammissibilità dell'appella. Osservava la Corte predetta che, prima di esaminare la que- 5 - stione della giurisdizione sulla base delle prospettazioni attoree circa il petitum sostanziale, doveva esaminare ex officio la validità della procura ad litem,, da cui dipen- deva l'impulso di parte all'impugnazione ed, in definitiva, l'ammissibilità stessa dall'appello. Il giudice d'appello notava al riguarde, iniziando dall' same del corpus dell'atto di citazione alla luce del dispo- sto dell'art. 83, 3° comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 141/97, come il mandato agli avv. Casanova e Giorgi figurasse sì in calce all'appello, ma come lo stesso non fosse seguito da alcuna firma delle parti conferenti il mandato alle liti;
che all'atto di appello risultavano attac- سلام cati con punti metallici due fogli con la dicitura COGNOME - città CAP, su cui comparivano, e NOMB Via Piazza in ambo le facciate, delle semplici colonne di nomi e cognomi di persone collimanti con quelli degli attori riportati nell'epigrafe dell'atto con a lato delle firme mediamente leggibili, fogli recanti una numerazione non dattiloscritta e non in pregressione rispetto a quella dell'atto d'appello e della formula della procura;
che nè in calce nè a margine di ogni elence e tanto meno sulla stessa linea di ogni firma con- stava la presenza della formula certificatoria dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore;
che tale elence di nomi ⚫ firme risultava poi materialmente inserite e fisica- mente collegato allitte d'appello da una parte ed alla relata 6. di notifica dall'altra. Aggiungeva detta Corte che mancava qualsiasi espressione di volontà negoziale e/e processuale promanante dalle per- sone indicate per nome e cognome;
che mancava la c.d. auten- tica minore sotto o a margine di ogni sottoscrizione;
che trattavasi nella fattispecie di 119 posizioni di altrettanti appellanti, che peraltro figuravano in numero di 115 nella intestazione di primo grado, ed in numero ancora diverso negli elenchi firmati;
che non poteva un mero elenco di nomi e firme valere cone "procura su un foglio aggiunto", non facendo nomi e firme corpo unico con alcuna dichiarazione di procura defen- your questo sionale riferibile all'atto di appelle, ofchella procura deveva dichiararsi giuridicamente inesistente;
che ne conseguiva l'inam cou missibilità dell'appello, the comportava i passaggio in giu- dicato della sentensa del Tribunale declinatoria di giurisdi– zione per attenere la controversia alla giurisdizione esclusi- va del TAR Liguria. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26 - 27 maggio 1999, hanno preposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, i ricorrenti indicati in epigrafe. Il Comune di VA ha resistito con centroricorso notifiesto il 2 luglio 1999. La Rigione Liguria non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. 7 Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano motivazione contraddittoria, insufficiente e/o omessa circa punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 5 deducendo: c.p.c.) a) illogicità della valutazione della forma della procura sotto il profilo della disamina dell'atto in cui è inserita;
b) illogicità della valutazione della forma della procura sotto il profilo della presunta mancanza di firme a seguito della formula mandatoria;
c) illogicità della valutazione della forma della procura sotto il pro- filo della asserita mancanza della formula certificatoria. Con il secondo motivo, denunziando violazione di legge fyouw (art. 3 comna 3 c.c.), i ricorrenti, richiamata Cass. S.U. 6 maggio 1996 n. 419, deducono che la certificazione della autografia delle sottoscrizioni esisteva, essendo apposta dopo le sottoscrizioni di tutti gli appellanti. Con il terzo motivo, denunziando violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 83, commi 3 e 4, c.p.c., i ricorrenti dedu- ار cone che non è vietata la certificazione del difensore non già di solo una sottoscrizione, ma delle diverse sottoscrizioni da parte di coloro che, per una stessa causa, conferiscono mandato all'avvocato; che l'importante è che l'atto costituisca un cerpe unico;
richiama Cass. 20 novembre 1997 m. 11595. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano motivazione con- traddittoria, insufficiente e/o omessa circa punti decisivi è cive: della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. Verronea ricostru- zione della pretesa degli appellanti, e deducono che è escluso che di causa di pubblico impiego si possa parlare. Osserva la Corte che va pregiudizialmente esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso, essendo stato questo notificato il 26 27 maggio 1999, laddove la sentenza è stata pubblicata in data 14 maggio 1998. Ed il ricorso è ammissibile. Come invero questa Conte ha affermato (Cass. 8 luglio ове la quale, 1999 m. 7171), alla controversia the pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art.. 409 c.p.c., sia stata decisa com il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e perciò det- to rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche al fine del computo dei termini per la proposi- zione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 legge m. 742 del 1969. Tanto premesso, osserva la Corte che sono fondati i primi tre motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi. Come questa Corte ha affermato (Cass. 4 gennaio 2000 m. 11), in base all'ultimo periodo, aggiunto nel terzo comma dell'art. 9 83 c.p.c., della legge m. 141 del 1997, la procura rila- sciata su um foglio separato, che sia però congiunto ma- terialmente all'atto cui si riferisce, dovendosi consi- derare apposta im calce a tale atto, si deve apprezzare alla stregua di qualsiasi procura apposta subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto cui si rife- risce e, conseguentemente, resta irrilevante che essa non contenga alcum riferimento alla sentenza da impugnare, potendosi ugualmente ritenere soddistatto il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che non risulti il contrario dal suo contesto. Nella specie, come risulta dalla sentenza, le sotto- scrizioni dei mandanti risultavano apposte su fogli ag- giunti all'atto cui si riferivano, formando corpo unico com detto atto, in quanto spillati tra l'atto stesso e la notifica di esso. Ne rileva che detti fogli, come risul- ta dalla sentenza, nom contenessero una numerazione dat- tiloscritta ed in progressione rispetto all'atto cui accede vano, im quanto, essendo essi spillati all'atto cui acce- devano, costituivano comunque um corpo unico com l'atto stesso. Nè rileva che l'autentica delle sottoscrizioni fosse apposta in calce all'ultima sottoscrizione, e che le sotto- scrizioni nom fossero singolarmente autenticate, im quanto l'autentica delle firme dei mandanti ben poteva essere ap- posta dopo l'ultima sottoscrizione e commernere tutte le -- 10 - sottoscrizioni che la precedevano. Im conclusione deve ritenersi che il mandato apposto all'atto di appello fosse valido, e che l'appello nom fosse inammissibile per diffetto di valida procura. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, trattandosi di questione esaminabile dal giudice del gravame, a seguito della ritenuta ammissibilità dell'appello. Devono essere quindi accolti i primi tre motivi di ri- corso, ritenuto assorbito il quarto, com cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino, che provvederà anche im ondine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso;
Vassorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2001. Il Presidente 3 3 IN Trez: 5 0 . 1 inceuse Cress N . T 3 A R S 7 Shille A - S ' 8 A L I - L T 1 D , E 1 , A D S O I E E L S P L G S N O G E I B S E N I Il Consigliere estens L I G D A O A A A O L IL CANCELLIERE T T D L S Aructs Filmile T E I O , R P D I O (dr. Donato Figurelli) M D R I T Depositato in Cancelleria S 0 E I 8 приве D G E E R T oggi, 26 APR. 2001 N E S E ✓ EREIL CANCELLERECANO 11 -