Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
Nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., il requisito dell'arricchimento, previsto dall'art. 2041 cod. civ. nei rapporti tra privati, è sostituito da quello dell'utilità della prestazione per l'ente pubblico e dal riconoscimento da parte di questo dell'utilità medesima; tale giudizio sull'utilità - che può anche risultare in modo implicito da qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi istituzionalmente rappresentativi della P.A. - è riservato esclusivamente a quest'ultima e non può essere effettuato dal giudice ordinario, il quale può solo accertare se ed in che misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate (Nella specie - in cui si discuteva dell'indennizzo a professionista per la redazione di un progetto di massima per la realizzazione di un porto - la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice d'appello aveva escluso la sussistenza dell'arricchimento, inteso come vantaggio economico apprezzabile da identificarsi col risparmio di una spesa necessaria, nonostante l'ente locale avesse riconosciuto l'utilità della prestazione deliberando di sottoporre alla Regione la proposta di inserimento dell'approdo di cui al progetto nel piano regionale di coordinamento dei porti e approdi turistici corredando la delibera col progetto medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8070 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO CO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, per procura speciale notarile N.REP.37487 del Notaio BALDACCHINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VACCARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SCARLINO, in persona del sindaco pro tempore, ALDUVINCA MEOZZI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA TAMBURRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 438/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GIACOBBE, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. AR EZ, su ricorso depositato in data 28.09.91, otteneva dal Presidente del Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Scarlino a compenso d'opera professionale prestata per un importo di L. 241.290.244.
Avverso il provvedimento monitorio, emesso il 30.09.91 con il n. 494/91, proponeva opposizione il Comune di Scarlino deducendo, tra l'altro, di non aver conferito all'ing. EZ alcun incarico professionale.
Il Tribunale di Grosseto, decidendo sull'opposizione con sentenza 26.06.93, accoglieva l'eccezione dell'opponente e revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che il Comune non avesse conferito alcun incarico professionale al EZ.
Avverso tale sentenza proponeva appello il EZ dolendosi, anzi tutto, che il Tribunale avesse concluso per l'insussistenza dell'incarico professionale senza valutare parte della documentazione prodotta;
svolgendo, in secondo luogo, azione d'arricchimento senza causa non proposta in primo grado;
censurando, in fine, la mancata compensazione delle spese.
Resisteva il Comune concludendo per la reiezione dell'appello. La Corte d'Appello di Firenze - confermato l'assunto del Tribunale circa l'insussistenza dell'incarico; esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2041 CC;
ritenuta infondata la doglianza in ordine alle spese - con sentenza 10.04.96 respingeva il gravame. Avverso tale sentenza il EZ proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato da successiva memoria. Resisteva con controricorso il Comune di Scarlino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il EZ - denunziando falsa applicazione dell'art. 2041 CC e, per quanto di rilevanza, erronea valutazione degli artt. 5-7-9 della legge regionale toscana n. 36/79 - si duole che la Corte di merito non abbia accolto la sua domanda d'indennizzo, per l'ingiustificato arricchimento realizzato dal Comune di Scarlino nell'utilizzare il progetto da lui fornito, avendo erroneamente escluso la ricorrenza sia della mancanza di causa sia del rapporto tra arricchimento dell'una parte e depauperamento dell'altra. Al riguardo devesi, preliminarmente rilevare, correggendosi sul punto la motivazione data nella sentenza impugnata, come la domanda de qua, proposta per la prima volta in appello, sia da considerare ammissibile non, come ritenuto dalla Corte di merito, "per la sostanziale identità tra domanda principale e domanda sussidiaria che escluderebbe la novità della domanda" (identità che la giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesta ma che non sussiste tra domanda contrattuale e domanda d'arricchimento), bensì perché sulla domanda nuova la controparte ha accettato il contraddittorio, nulla avendo eccepito in proposito ed, anzi, essendosi difesa nel merito (vedansi le conclusioni riportate in epigrafe nella sentenza d'appello e lo stesso controricorso in questa sede, nel quale non si accenna a che in appello sia stata sollevata questione d'inammissibilità della domanda de qua)
Come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, la domanda d'indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella d'adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova - come tale inammissibile, a norma dell'art. 184 CPC, in difetto d'accettazione del contraddittorio - in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni d'un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi d'una nuova e diversa situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento della utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale (Cass.30.6.98 n. 6409, 27.9.97 n. 9507, 13.8.93 n. 8677).
Ciò posto, devesi rilevare la fondatezza del motivo. La Corte di merito ha ritenuto insussistente, nel caso in esame, la "mancanza di causa", uno degli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 2041 CC, sulla considerazione che l'uso del progetto da parte del Comune era stato consentito dal EZ "non senza ragione ma in vista d'un vantaggio futuro, ovverosia dell'incarico del progetto esecutivo", affermazione che può essere intesa o nel senso che tra il EZ ed il Comune era intercorso un accordo per il quale il primo s'era impegnato a fornire il progetto di massima a fronte dell'impegno del secondo d'affidargli poi la realizzazione del progetto esecutivo, ovvero nel senso che il primo aveva preso unilateralmente l'iniziativa di fornire il progetto di massima senz'alcun corrispettivo ne' garanzia, ma con la sola speranza d'ottenere poi dal secondo l'incarico della redazione del progetto esecutivo.
Comunque la si voglia intendere, l'affermazione della Corte di merito non è condivisibile: nell'un caso, infatti, essa risulta incoerente con la precedente esclusione d'un rapporto sinallagmatico intercorso tra il EZ ed il Comune, quali che fossero state le obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti, conclusione che resta ferma, su di essa essendosi formato il giudicato per mancata impugnazione;
nell'altro, essa risulta erronea, in quanto confonde la causa dell'attribuzione patrimoniale, che mancando il negozio bilaterale non sussiste, con l'uno o i più motivi dell'attribuzione stessa, che sussistono ovviamente ma sono irrilevanti. Escluso che il EZ avesse inteso compiere un atto di liberalità nei confronti del Comune, non ricorrendo alcuno degli elementi costitutivi della relativa fattispecie (e, comunque, la questione non essendo stata sollevata); escluso che siano suscettibili di considerazione i motivi individuali per i quali il EZ ebbe a redigere il progetto di massima ed a consegnarlo al Comune;
escluso che tra le parti sia intervenuto un qualsivoglia negozio in ordine ai detti progetti;
sono all'evidenza da considerare privi di causa cosi il conferimento del risultato della propria attività da parte del EZ come l'acquisizione di esso da parte del Comune.
La Corte di merito ha, poi, ritenuto insussistente l'"arricchimento", altro elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dall'art. 2041 CC, sulla considerazione che il Comune non avesse conseguito alcun vantaggio economicamente apprezzabile, assumendo che, questo identificandosi con il risparmio realizzabile non corrispondendo il compenso al professionista, perché si possa verificare detto risparmio, "occorre che la spesa sia necessaria e non meramente opportuna o, addirittura, voluttuaria, mentre il Comune ben poteva inoltrare la domanda di finanziamento senza allegarvi un progetto del futuro porto".
Trattasi d'affermazione apodittica, in quanto non vi si indicano gli elementi sui quali l'espresso convincimento è stato fondato, e , comunque. erronea sotto entrambi i profili presi in considerazione. Il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguite(dal terzo, che costituisce requisito per l'accoglimento dell'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, sostituendo il requisito dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 CC nei rapporti interprivati, può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della stessa Pubblica Amministrazione dai quali si possa desumere inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione, quindi anche in qualsiasi forma d'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla Pubblica Amministrazione, sempre che la manifestazione di volontà sia giuridicamente rilevante, id est provenga dagli organi istituzionalmente rappresentativi;
giudizio che, in ragione dei limiti posti dall'art. 4 della legge 20.3.1865 n 2248, All. E, è riservato esclusivamente alla stessa Pubblica Amministrazione e non può essere effettuato sotto alcun profilo dal giudice ordinario, il quale può essere solo chiamato ad accertare se ed in quale misura l'opera o la prestazione del terzo siano state effettivamente utilizzate.
Nessun potere aveva, dunque, ne' alcuna competenza, la Corte di merito per sostituirsi al Comune nel valutare la natura della spesa e, tanto meno, le ragioni, anche di sola opportunità, per le quali - alla proposta d'inserimento dell'approdo turistico di "Fiumara del Puntone" nel piano regionale dei porti e degli approdi turistici e di finanziamento dell'opera - questo avesse ritenuto di dover allegare il progetto di massima del porto realizzando.
In particolare, nessun potere aveva la Corte di merito di sindacare la decisione del Comune, adottata con la deliberazione consiliare n. 2 in data 8.2.80, di sottoporre alla Regione la proposta d'inserimento nel piano regionale di coordinamento dei porti ed approdi turistici corredata già dal progetto di massima e dalla previsione di spesa nonché dalla relativa documentazione, di cui agli artt. 7 ed 8 della Legge della Regione Toscana 9.8.79 n. 36, benché in anticipo rispetto all'approvazione del piano stesso, di cui all'art. 6 della citata legge richiamato dal primo comma dell'art. 8, trattandosi di valutazione effettuata nell'esercizio dei poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione. Ciò posto, risulta evidente che il Comune, espressamente approvando con la richiamata deliberazione il progetto de quo e la relativa documentazione, dichiarati anche parte integrante e sostanziale dell'atto da inviarsi alla Regione per l'inserimento della formulata proposta nel piano regionale di coordinamento, ha anche contestualmente riconosciuto l'utilità della prestazione effettuata dal EZ, considerandola conforme alle proprie esigenze e servendosene per il conseguimento delle specifiche finalità d'interesse pubblico perseguite con l'adozione della deliberazione stessa.
Come s'è sopra accennato - e come questa Corte ha già avuto occasione d'osservare, anche recentemente con sent.
2.10.98 n. 9795 - il riconoscimento dell'utilità sostituisce, nell'azione ex art. 2041 CC promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione, il requisito dell'arricchimento, questo non richiedendo necessariamente un contenuto di diretto incremento patrimoniale ma potendo consistere in qualsiasi vantaggio derivante dall'utilizzazione dell'opera o della prestazione, quindi anche in un risparmio di spesa, quale quello realizzato, nel caso di specie, dal Comune evitando la remunerazione d'un altro professionista per la redazione del progetto e della relativa documentazione, ritenuti necessari per l'efficace formulazione d'una proposta d'inserimento nel piano regionale e d'una richiesta di finanziamento suscettibili di favorevole valutazione in sede competente.
Avendo, dunque, la Corte di merito erroneamente escluso, come denunziato dal ricorrente, che sussistessero, nel caso in esame, i requisiti per l'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, il ricorso va accolto e la causa va rinviata per nuovo giudizio, anche sulle spese, ad altra Sezione del medesimo Ufficio.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999