Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8070
CASS
Sentenza 26 luglio 1999

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Nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., il requisito dell'arricchimento, previsto dall'art. 2041 cod. civ. nei rapporti tra privati, è sostituito da quello dell'utilità della prestazione per l'ente pubblico e dal riconoscimento da parte di questo dell'utilità medesima; tale giudizio sull'utilità - che può anche risultare in modo implicito da qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi istituzionalmente rappresentativi della P.A. - è riservato esclusivamente a quest'ultima e non può essere effettuato dal giudice ordinario, il quale può solo accertare se ed in che misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate (Nella specie - in cui si discuteva dell'indennizzo a professionista per la redazione di un progetto di massima per la realizzazione di un porto - la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice d'appello aveva escluso la sussistenza dell'arricchimento, inteso come vantaggio economico apprezzabile da identificarsi col risparmio di una spesa necessaria, nonostante l'ente locale avesse riconosciuto l'utilità della prestazione deliberando di sottoporre alla Regione la proposta di inserimento dell'approdo di cui al progetto nel piano regionale di coordinamento dei porti e approdi turistici corredando la delibera col progetto medesimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8070
    Data del deposito : 26 luglio 1999

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