Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell' art. 72 della legge 789 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 14241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14241 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Udienza pubblica
DR. PASQUALE LA CAVA PRESIDENTE del 8/11/1999
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. DO RIZZO CONSIGLIERE N. 3695
DR. AMEDEO POSTIGLIONE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 31224/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1- ZO TO N. A TRENTO IL 21.9.40 IVI RES. VICOLO ZO 4 2- RI ER N. A PANNONE -TN- IL 4.10.61 RES. IN RONZO CHIENIS VIA PRAI LA RI 1
3- STERNI FABRIZIO N. A TRENTO IL 23.4.64 RES. IN RONZO CHIENIS VIA MANZONI 51
4- UC LO N. A PANNONE -TN- IL 29.6.57 RES. IN RONZO CHIENIS VIA SALOM 13
5- ZA DO N. A CALTANISSETTA IL 13.9.56 RES. IN ROVERETO VIA SEIBANTI 13
avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trento 25.11.96 la quale, in esito a giudizio abbreviato, condannava gli imputati rispettivamente:
- lo RZ alla pena di mesi tre di reclusione e lit. 4 milioni di multa, convertita la reclusione nella multa;
- gli altri alla pena di lit. 2 milioni di multa ciascuno, per i reati di utilizzazione (lo RZ) e di emissione (gli altri) di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere da parte dello RZ le imposte.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il PG, in persona del Dr. DI ZENZO, il quale ha concluso per la trasmissione dell'impugnazione dello RZ, a valere quale appello, alla Corte di Appello di Trento;
l'inammissibilità degli altri quattro ricorsi;
sentiti i difensori, i quali hanno concluso:
per RZ, qualificarsi il ricorso come "per saltum", in ipotesi, rimettersi il medesimo alla corte di Appello di Trento;
per tutti: accoglimento dei ricorsi.
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In esito ad una complessa indagine di natura fiscale i quattro imputati chiedevano il giudizio abbreviato. Il GUP procedeva di conformità e pronunciava sentenza di condanna a pena pecuniaria, risultante quanto allo RZ dalla sostituzione della pena detentiva di mesi tre di reclusione.
2. Lo RZ proponeva immediato ricorso per Cassazione. I quattro coimputati proponevano appello, che la Corte di Appello di Trento qualificava come ricorso per Cassazione e rimetteva a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Occorre preliminarmente verificare se la sentenza di primo grado, quanto allo RZ, sia appellabile o solo ricorribile per Cassazione. Essa, in esito a giudizio abbreviato, risulta sentenza di condanna a pena detentiva, sostituita dal giudice con la multa.
4. Quando una sentenza viene emessa all'esito di giudizio abbreviato e contiene condanna a pena pecuniaria, a sensi dell'art. 443 CPP essa è inappellabile. Ma nella fattispecie la pronuncia di condanna risulta a pena detentiva, che solo a seguito di sostituzione diviene pena pecuniaria. È vero che (art. 57 comma 2 della Legge n. 689.81) la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Rimane peraltro il fatto che la senten2a del GUP è di condanna a pena detentiva e che (artt. 72 legge cit. in relazione all'art. 59) la sostituzione può essere revocata presenza di determinati presupposti. Rimane quindi il problema se, per il fatto dell'avvenuta sostituzione della reclusione con la multa, la condanna debba intendersi a pena detentiva ovvero a mera pena pecuniaria.
5. Riguardo all'appellabilità di tale tipo di sentenza da parte dell'imputato, esistono due filoni giurisprudenziali di questa corte. Si ritiene, da un lato, che la sentenza di condanna a pena sostitutiva sia soltanto ricorribile: vedasi Cass.
9.11.94 n. 11200, la quale afferma la ricorribilità, e non l'appellabilità, della sentenza in parola, argomentando dalla applicazione della pena in concreto. Conf. Cass.
7.4.95 n. 3786. Dall'altro lato, si ritiene che quando la pena pecuniaria è sostitutiva di pena detentiva, poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio a sensi dell'art. 72 della Legge n. 689.81, la sentenza sia appellabile non essendo ammissibile il sacrificio del secondo grado di giudizio: così Cass.16.2.94 n. 1855.
6. Ritiene questo Collegio di aderire alla seconda delle cennate soluzioni. Infatti la sentenza del GUP, ancorché di condanna a sanzione pecuniaria sostituiva di pena detentiva, rimane sentenza di condanna a pena detentiva e la sostituzione è revocabile, onde appare conforme alla legge adottare la soluzione maggiormente garantista in favore dell'imputato.
7. Via vi è di più. Stante il reato contestato, alla condanna conseguono in ogni caso le pene accessorie di cui all'art. 6 della Legge n. 516.82, pene le quali, pur non essendo state applicate dal GUP, non sono state tuttavia espressamente escluse, onde le medesime possono essere applicate anche in fase esecutiva. Al riguardo, vedasi Cass. 18.1.99 n. 5881, per cui l'omessa applicazione della pena accessoria, quando consegue "ex lege" alla condanna, può essere oggetto di correzione ovvero di applicazione in sede di esecuzione. Conf. Cass. 11.11.97 n. 10199 in. tema di pubblicazione della sentenza e 20.11.97 n. 4249. Giova ricordare che solo in caso di patteggiamento le pene accessorie rimangono inapplicabili. 8. Cass.
6.7.98 n. 7912 ha ritenuto che l'espressione "condanna a pena pecuniaria" contenuta nell'art. 443 CPP deve intendersi come "condanna alla sola pena pecuniaria", per cui è appellabile la sentenza del GUP in esito a giudizio abbreviato quando la medesima contenga condanna anche ad una pena accessoria. Nella fattispecie, come visto, pur nel silenzio della sentenza devesi ritenere che le pene accessorie conseguano di diritto alla condanna. La sentenza relativa allo RZ risulta anche per tale aspetto appellabile.
9. Nè il ricorso dello RZ può qualificarsi ricorso "per saltum", in quanto il medesimo, sotto il profilo della insufficienza di motivazione, involge anche problemi di fatto. Il ricorso va quindi qualificato come appello e rimesso alla Corte di appello competente, intendendosi come "altra sezione" la sezione distaccata. 10. In ordine ai ricorsi proposti dagli altri quattro imputati, essi in sè considerati sono stati esattamente qualificati dalla Corte di Appello. Ma poiché trattasi di impugnazioni contro la stessa sentenza, a norma dell'art. 580 CPP l'appello dello RZ attrae le altre impugnazioni ed i ricorsi stessi vanno nuovamente convertiti in appelli.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE qualificato il ricorso dello RZ TO come appello, dispone trasmettersi gli atti, compresi quelli degli altri imputati RI BE, RN BR, AZ MP e NE DO, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999