Sentenza 22 marzo 2011
Massime • 1
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice, non ancora pronunciatosi sulla competenza. (Fattispecie in tema di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, ex art. 665, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2011, n. 13620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13620 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2011 |
Testo completo
1 3 6 20 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/03/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - N. 1053/2011-
- Presidente - SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. ENZO IANNELLI
-
N. 46173/2010- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO ZAMPETTI Dott.
- Consigliere - Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE TORINO N. IL
1) TRIBUNALE PALERMO-CONFLITTO N. IL
avverso l'ordinanza n. 1166/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del
18/11/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F.M, LA COVIELLO che ha chiest dichiararsi inamminitile if conflitte_
Udit i difensor Avv.;
-
3
1. Con ordinanza in data 23.09.2010 il Tribunale monocratico di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiesto di pronunciare la revoca, per abrogazione del reato di emissione di assegni a vuoto, della sentenza di condanna emessa il 09.07.1987 dal Pretore
della stessa sede nei confronti di NI AN IA, declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Palermo sul rilievo che tale giudice avesse emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (emessa in data 20.06.2008).-
2. Con ordinanza in data 18.11.2010 il Tribunale monocratico di Palermo, ritenuto a sua volta di non essere competente, sollevava conflitto negativo di competenza, rilevando come si dovesse avere riguardo al momento in cui l'istanza era stata proposta (nella specie il 03.03.2005 da parte del P.M. di Torino), principio che avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Milano, in ragione della sentenza divenuta irrevocabile per ultimo a quella data.-
3. Il sollevato conflitto negativo deve essere dichiarato inammissibile.- Deve essere dapprima rilevato come sia corretta l'affermazione del Tribunale di Palermo, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza, in sede esecutiva, deve essere determinata avendo riguardo all'ultima sentenza eseguibile al momento della domanda (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 23252 in data
19.05.2010, Rv. 247648, confl. comp. in proc. Chiarello;
Cass. Pen. Sez. 1°, n. 24438 in data 03.06.2008, Rv. 240811, confl. comp. in proc. Torres;
ecc.).- Ciò detto, occorre però rilevare come sia altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non sussiste il conflitto negativo -che dunque non può essere sollevato- qualora il giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua che ancora non si è pronunciato sulla competenza 24 volta la competenza di un terzo giudice (cfr. Cass. Pen. Sez. 2°, n. 39271 in data-
19.10.2005, Rv. 232927, Cimmino;
ecc.).- Ciò è quanto ricorre nella presente vicenda processuale nella quale il Tribunale di Palermo ha sollevato il conflitto negativo pur dopo avere affermato che, in ragione del principio di competenza sopra ricordato, la stessa doveva essere attribuita al Tribunale di Milano.- Il sollevato conflitto deve dunque essere dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al giudice a quo.-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Palermo.-
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 Marzo 2011.-
DEPOSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente IN CANCELLERIĄ Umberto Zampetti Umberto Giordano
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