Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4159
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Sentenza 22 marzo 2001

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Poiché la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 al recupero della capacità di guadagno da parte dell'assicurato, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall'INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4159
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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