Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Poiché la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 al recupero della capacità di guadagno da parte dell'assicurato, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall'INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 11/02/98 R.G.N. 476/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 25 settembre 1997 il Pretore di Firenze accoglieva il ricorso proposto da MO BU nei confronti dell'INPS al fine di ottenere la condanna del convenuto a corrispondergli l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 a decorrere dalla data della revoca della prestazione, operata dall'Istituto in sede di revisione amministrativa e, pertanto, condannava l'Istituto al pagamento del beneficio, maggiorato degli interessi legali, con la predetta decorrenza, oltre che alla rifusione delle spese del grado. A sostegno della sua domanda il ricorrente aveva dedotto che il potere di revoca dell'INPS doveva ritenersi esercitato illegittimamente in quanto egli aveva conseguito il diritto all'assegno con sentenza del 3 luglio 1993, passata in giudicato, e perché - come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - il potere ablatorio dell'Ente previdenziale in sede di revisione periodica deve esclusivamente fondarsi - nelle ipotesi di un definitivo accertamento giudiziario - su di una verifica del miglioramento delle condizioni patologiche dell'assicurato, tutto questo, invece, nel caso di specie non si era verificato.
Su gravame dell'INPS, il Tribunale di Firenze con sentenza dell'11 febbraio 1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che quando le questioni relative alle condizioni richieste per il riconoscimento dell'assegno hanno trovato soluzione nel contesto di una sentenza destinata a far stato in maniera incontrovertibile tra le parti, il relativo accertamento può essere rimesso in discussione solo in presenza dell'insorgere di fatti nuovi che, per l'ipotesi in esame, non potevano che essere quelli relativi ad una trasformazione in senso migliorativo delle condizioni di salute dell'assistito. Risultava, pertanto, pienamente condivisibile la giurisprudenza richiamata nella sua decisione dal primo giudice che - per sviluppare un iter motivazionale scaturente dalla natura del giudicato e dai suoi effetti sostanziali - non risultava in contrasto con i precedenti giurisprudenziali a sua volta indicati dall'INPS. Per concludere, il potere di revoca da parte dell'INPS non si poteva verificare se non in forza dell'accertamento di un "quid novi" rispetto alla situazione di fatto già riconosciuta a fondamento della decisione che aveva attribuito il diritto. L'elemento risolutivo, a favore del BU risiedeva, quindi, nell'indagine peritale con la quale il consulente d'ufficio aveva reputato il quadro patologico, nella sua obiettiva gravità, inalterato rispetto a quello emerso dall'accertamento medico-legale che aveva giustificato il convincimento giudiziale nella sentenza resa nel 1993.
Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
MO BU non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 222 del 1984 e dei principi generali sulla revoca amministrativa delle prestazioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché motivazione erronea, insufficiente ed omessa su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare deduce il ricorrente che nel giudizio relativo alla revoca delle prestazioni previdenziali il petitum sostanziale si risolve unicamente nella richiesta di accertamento del diritto a percepire i ratei di pensione e, quindi, nella verifica dei presupposti che la legge prefigge al sorgere od al permanere dello stesso. Nè la situazione muta allorché la prestazione revocata sia stata attribuita con sentenza passata in giudicato in quanto la forza cogente del giudicato impedisce soltanto che la revoca amministrativa retroagisca a momento anteriore al formarsi del giudicato stesso, ma non è di ostacolo ad una soppressione della prestazione previdenziale che abbia effetti successivi.
La sentenza non ha infatti natura costitutiva ma di accertamento rebus sic stantibus, sicché l'ammettere l'effetto cogente del giudicato anche per il futuro (cioè sui ratei futuri) imporrebbe di accertare che il permanere del diritto sia legato alla situazione accertata nel precedente giudizio anziché al permanere di una situazione invalidante, così contraddicendosi la volontà della legge che prevede la revoca tutte le volte in cui venga meno lo stato invalidante.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite, ha statuito che in materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia stata accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso. Oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo alla entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata e a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge - la situazione gia accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Ne consegue che, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata una evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini (cfr. in tali esatti termini: Cass., Sez. un., 7 luglio 1999 n. 383). Orbene, poiché la statuizione delle Sezioni Unite, pur emessa in materia di pensione, deve trovare applicazione anche in materia di assegno ordinario di invalidità perché fondata su principi di carattere generali riguardanti l'efficacia del giudicato e la natura e la portata dell'atto di revoca delle prestazioni previdenziali, il ricorso va rigettato avendo il Tribunale correttamente concluso che l'Istituto non poteva revocare l'assegno, atteso che il quadro patologico dell'assicurato era risultato inalterato rispetto a quello accertato con la sentenza passata in giudicato.
Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese attesa la mancata costituzione del BU.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001