Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/1995, n. 4499
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Sentenza 13 marzo 1995

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A norma del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo lett. c) e comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., il termine di quaranta giorni per impugnare, una volta depositata la motivazione entro il termine fissato dal giudice, decorre automaticamente dalla scadenza di tale ultimo termine. A questo, poi, non è applicabile la sospensione ora prevista dall'art. 240 bis, norme att. cod. proc. pen., operando essa esclusivamente in favore della parte e non già in favore del giudice per termini a lui assegnati per fini disciplinari e tra i quali va annoverato quello relativo al deposito della motivazione della sentenza. Ne consegue che il "dies a quo" per l'impugnazione decorre in ogni caso dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice, anche se esso cade nel periodo di sospensione dei termini processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/1995, n. 4499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4499
    Data del deposito : 13 marzo 1995

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