Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
Il titolare dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi è responsabile penalmente di inosservanza delle relative prescrizioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), pur se l'attività di recupero sia gestita direttamente dal terzo. (Fattispecie di nolo "a caldo" di frantoio mobile impiegato per la frantumazione di rifiuti edili).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 42
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 26078/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso Tribunale di Asti;
Avverso la Sentenza Tribunale di Asti, emessa il 16/03/2010;
nei confronti di:
AS IN, nata il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gentile Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per accogliersi il ricorso del PM;
Udito il difensore Avv. Campanelli Giuseppe, quale sostituto processuale dell'avv. Collida Enrico, difensore di fiducia di AS IN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa il 16/03/010, assolveva AS IN, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 4, per non aver commesso il fatto.
Il PM sede proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il PM ricorrente esponeva sostanzialmente che la decisione era errata in diritto quanto alla declaratoria della mancata sussistenza della responsabilità penale dell'imputata. Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto accogliersi il ricorso del PM..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è fondato.
Nella fattispecie è stata contestata a AS IN quale rappresentante legale della AS Costruzioni srl il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, o per aver effettuato le operazioni di recupero di rifiuti (mediante frantoio mobile) senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 1211 del 30/11/07 rilasciata dalla provincia di Cuneo e di cui ai punti 5 ed 11. L'attività di recupero dei rifiuti era stato effettuato presso il cantiere edile della ditta Edilcentro, ubicato come in atti. Le violazioni riscontrate ed accertate erano attinenti: 1) all'obbligo di comunicazione alla Provincia competente del sito prescelto;
2) al test di cessione da eseguirsi nelle forme di cui all'allegato del D.M. 05 febbraio 1998. Fatti commessi il 13 ed il 14/10/08.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale ha fondato la declaratoria di assoluzione dell'imputata sulla circostanza che di fatto l'attività di gestione di recupero dei rifiuti speciali (costituita da residui di demolizione edili) era gestita direttamente dalla ditta Edilcentro, titolare del cantiere. La ditta AS Costruzioni srl, si era limitata a fornire a noleggio il macchinario (ossia il frantoio mobile necessario per la frantumazione dei rifiuti edili) unitamente all'operatore dello stesso;
operatore che aveva svolto l'attività seguendo esclusivamente le direttive dei tecnici della ditta Edilcentro. Trattasi di motivazione errata in diritto. Invero la AS Costruzioni srl nella persona del suo rappresentante legale - a prescindere della gestione dell'attività di recupero dei rifiuti, come operata in concreto-quale titolare della relativa autorizzazione n. 1211 del 30/11/07, restava comunque penalmente responsabile sia dell'attività di recupero dei rifiuti effettuata mediante il proprio frantoio mobile;
sia dell'osservanza delle prescrizioni previste nella citata autorizzazione. Va annullata, pertanto, nei termini sopra evidenziati, la sentenza del Tribunale di Asti in data 16/03/010 con rinvio alla Corte di Appello di Torino per il giudizio di 2^ grado.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011