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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17210 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'TO NA, nato a [...] il [...]; AT AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 444/2022 della Corte di appello di Brescia del 1 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17210 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 1 marzo 2022 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 25 settembre 2019, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, aveva dichiarato la penale responsabilità di D'PO NA e di RA AN in ordine a taluni dei reati loro ascritti aventi ad oggetto, nella rispettiva qualità di legale rappresentante della RA Group Srl sino al 21 maggio 2014 il secondo e successivamente a tale data il primo, la omessa presentazione delle dichiarazione fiscali relativamente all'anno di imposta 2012 per ciò che attiene al RA ed all'anno di imposta 2013 quanto al D'PO e li aveva, pertanto, entrambi condannati alla pena di anni 1 di reclusione, oltre accessori. Investita del gravame dei due imputati, la Corte di appello di Brescia ha, come dianzi accennato, riformato parzialmente tale sentenza, assolvendo il RA quanto alla evasione delle ritenute che lo stesso avrebbe dovuto versare ai sensi dell'art. 10 -bis del dlgs n. 74 del 2000 ed assolvendo il D'PO in ordine all'omesso versamento dell'IRES; con riferimento alla pena, essendo stata questa commisurata per entrambi gli imputati dal giudice di primo grado nel minimo edittale, la Corte territoriale non ha provveduto alla sua riduzione, mentre per ciò che attiene al D'PO la Corte bresciana ha, infine, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato allo stesso concesso con due precedenti sentenza di condanna. Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, articolando, sia il D'PO che il RA 6 identici motivi di impugnazione, qui di seguito sinteticamente compendiati. Il primo di essi ha ad oggetto, in relazione all'art. 606, lettera d), cod. proc. pen., la mancata acquisizione di documenti ritenuti essenziali di cui era stata chiesto il deposito prima della udienza di discussione dell'appello di fronte alla Corte distrettuale. Il secondo motivo di ricorso concerne, sotto il profilo dei vizio di motivazione, la medesima mancata acquisizione documentale. Il terzo motivo attiene alla violazione di legge per non essere stati considerati i documenti che le due difese avevano trasmesso in via telematica. Il quarto motivo riguarda la violazione di legge, nella specie l'art. 234 cod. proc. pen., in relazione all'avvenuta acquisizione agli atti del processo 2 verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di EN in data 13 aprile 2016. Il quinto motivo di impugnazione concerne la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. per essere stati acquisti al processo ed utilizzati degli atti compiuti in sede ispettiva tributaria senza le opportune garanzie. Infine, il sesto motivo di censura riguarda la mancata assunzione degli elementi che, dimostrando lo stato di crisi finanziaria della società amministrata dai due imputati, avrebbero portato ad escludere l'elemento soggettivo a caico degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti sono risultati inammissibili e per tali gli stessi devono essere, pertanto, dichiarati. In relazione a quanto attiene al primo motivo di ricorso, riguardante la mancata acquisizione di fronte alla Corte di appello di Brescia di una prova decisiva, costituita dalla produzione documentale richiesta in sede di gravame da parte della difesa dei ricorrenti, si ribadisce che la riapertura della istruzione dibattimentale in sede di processo di appello costituisce un evento eccezionale, cui, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602); si aggiunge che la valutazione in ordine alla esigenza o meno di riaprire la istruttoria è rimessa alla valutazione del giudice del gravame e la stessa è sindacabile di fronte alla Corte di cassazione solamente nei limiti - oltre che della violazione di legge, qui palesemente non riscontrabile - della manifesta illogicità della motivazione (Corte di cassazione , Sezione II penale, 7 settembre 2017, n. 40855). Nella specie la motivazione del rigetto della produzione documentale sta nella sua intempestività, essendo stata la stessa presentata all'attenzione della Corte successivamente anche alla prima udienza celebrata di fronte ad essa. Del tutto irrilevante, in tale senso rispondendosi al secondo motivo di impugnazione, è il fatto che in occasione della prima udienza non si sia svolta attività processuale, posto che in ogni caso la produzione doveva intendersi comunque già tardiva, anche ove si fosse preso come riferimento la 3 celebrazione della udienza di effettiva trattazione del giudizio di secondo grado. In ordine al terzo motivo di ricorso, sempre afferente alla ritenuta illegittimità della mancata acquisizione dei documenti versati in atti dalla difesa dei due attuali ricorrenti, si rileva che il riferimento alla disciplina emergenziale relativa alla possibilità di deposito telematico di memorie e di documentazione durante il periodo di vigenza della normativa processuale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19, non coglie nel segno. Infatti, a prescindere da ogni altra valutazione in riferimento alle modalità seguite in occasione del deposito degli atti in questione, deve comunque ritenersi che la disciplina in questione non abbia avuto un contenuto ampliativo in termini sostanziali delle facoltà istruttorie già precedentemente riservate alle parti;
la concreta applicazione di essa, pertanto, deve ritenersi subordinata, in relazione al processo di appello, agli ordinari limiti legati alla acquisizione di documentazione nuova nella fase del gravame. Quindi al giudizio - espresso nella specie evidentemente in termini di inammissibilità all'ingresso della ulteriore documentazione - della Corte territoriale in merito all'ingresso di tale documentazione nel materiale processuale probatoriamente rilevante. Venendo ai motivi quarto e quinto di ricorso, riferiti alla violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. in relazione alla avvenuta acquisizione in giudizio del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di EN in data 13 aprile 2016 nonché alla ritenuta illegittimità della acquisizione (recte: inutilizzabilità) di tale documento anche perché redatto in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., si rileva, quanto al primo aspetto lamentato dal ricorrente, che un tale documento, cioè il processo verbale di constatazione, trattandosi di un atto amministrativo, è stato legittimamente acquisito agli atti in quanto prova documentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 54379), costituendo esso appunto la documentazione di un atto irripetibile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 ottobre 2011, n. 36399), la cui effettuazione neppure presuppone che il soggetto sia necessariamente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2015, n. 7930); mentre, per ciò che attiene al successivo profilo dedotto, cioè la eventuale inutilizzabilità (piuttosto che illegittimità della acquisizione, pare, infatti, che ci si debba riferire alla tematica della utilizzabilità processuale 4 dell'atto in questione, essendo tema relat.vo alla materiale acquisizione già definito con le precedenti osservazioni) delle risultanze rivenienti da tale verbale, si rileva che - sebbene sia stato ritenuto da questa Corte che, qualora nell'esecuzione delle attività documentate tramite il processo verbale di constatazione emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non potrebbe assumere efficacia probatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 54379; cui adde Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2009, n. 6881) - una tale conseguenza non è, per così dire automatica e generalizzata, dovendo tale sanzione processuale essere autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2020, n. 9977) ed essendo specifico onere di chi intenda fare valere detta inutilizzabilità precisare le disposizioni codicistiche che prevedano siffatta evenienza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 febbraio 2017, n. 6594). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno assolto il predetto onere probatorio, essendosi limitati a richiamare in termini del tutto generici l'art. 191 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, prevede, quale conseguenza di specifiche violazioni di legge, la sanzione della inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, senza però che sia stata segnalata in alcun modo quale sarebbe stata, nella specie, la disposizione normativa alla cui avvenuta violazione ricollegare la sanzione in questione. Venendo, a questo punto, all'esame dell'ultimo dei motivi di impugnazione articolato dai due ricorrenti - riferito alla pretesa mancata assunzione di una prove decisiva attraverso la quale sarebbe stato possibile desumere la carenza dell'elemento soggettivo nelle condotte poste in essere dai due imputati, essendo le stesse derivanti dalla riferita "cronica fase di illiquidità della (...) impresa" - si osserva, al di là della assoluta genericità del motivo non essendo stato chiarito di quale prova si sarebbe dovuto trattare, che questa Corte ha, in ogni caso, più volte chiarito che, ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo dei reati della tipologia di quelli per i quali ora si discute connessa a fattori legati alla esistenza di una crisi di liquidità incidente sulla impresa tenuta al versamento delle imposte, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalle difficoltà finanziarie del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla 5 corresponsione del tributo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2019, n. 23796); cosa che nel caso che interessa i ricorrenti non hanno assolutamente dimostrato. Conclusivamente i ricorsi devono, per le ragioni che precedono, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen. vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17210 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 1 marzo 2022 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 25 settembre 2019, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, aveva dichiarato la penale responsabilità di D'PO NA e di RA AN in ordine a taluni dei reati loro ascritti aventi ad oggetto, nella rispettiva qualità di legale rappresentante della RA Group Srl sino al 21 maggio 2014 il secondo e successivamente a tale data il primo, la omessa presentazione delle dichiarazione fiscali relativamente all'anno di imposta 2012 per ciò che attiene al RA ed all'anno di imposta 2013 quanto al D'PO e li aveva, pertanto, entrambi condannati alla pena di anni 1 di reclusione, oltre accessori. Investita del gravame dei due imputati, la Corte di appello di Brescia ha, come dianzi accennato, riformato parzialmente tale sentenza, assolvendo il RA quanto alla evasione delle ritenute che lo stesso avrebbe dovuto versare ai sensi dell'art. 10 -bis del dlgs n. 74 del 2000 ed assolvendo il D'PO in ordine all'omesso versamento dell'IRES; con riferimento alla pena, essendo stata questa commisurata per entrambi gli imputati dal giudice di primo grado nel minimo edittale, la Corte territoriale non ha provveduto alla sua riduzione, mentre per ciò che attiene al D'PO la Corte bresciana ha, infine, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato allo stesso concesso con due precedenti sentenza di condanna. Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, articolando, sia il D'PO che il RA 6 identici motivi di impugnazione, qui di seguito sinteticamente compendiati. Il primo di essi ha ad oggetto, in relazione all'art. 606, lettera d), cod. proc. pen., la mancata acquisizione di documenti ritenuti essenziali di cui era stata chiesto il deposito prima della udienza di discussione dell'appello di fronte alla Corte distrettuale. Il secondo motivo di ricorso concerne, sotto il profilo dei vizio di motivazione, la medesima mancata acquisizione documentale. Il terzo motivo attiene alla violazione di legge per non essere stati considerati i documenti che le due difese avevano trasmesso in via telematica. Il quarto motivo riguarda la violazione di legge, nella specie l'art. 234 cod. proc. pen., in relazione all'avvenuta acquisizione agli atti del processo 2 verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di EN in data 13 aprile 2016. Il quinto motivo di impugnazione concerne la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. per essere stati acquisti al processo ed utilizzati degli atti compiuti in sede ispettiva tributaria senza le opportune garanzie. Infine, il sesto motivo di censura riguarda la mancata assunzione degli elementi che, dimostrando lo stato di crisi finanziaria della società amministrata dai due imputati, avrebbero portato ad escludere l'elemento soggettivo a caico degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti sono risultati inammissibili e per tali gli stessi devono essere, pertanto, dichiarati. In relazione a quanto attiene al primo motivo di ricorso, riguardante la mancata acquisizione di fronte alla Corte di appello di Brescia di una prova decisiva, costituita dalla produzione documentale richiesta in sede di gravame da parte della difesa dei ricorrenti, si ribadisce che la riapertura della istruzione dibattimentale in sede di processo di appello costituisce un evento eccezionale, cui, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602); si aggiunge che la valutazione in ordine alla esigenza o meno di riaprire la istruttoria è rimessa alla valutazione del giudice del gravame e la stessa è sindacabile di fronte alla Corte di cassazione solamente nei limiti - oltre che della violazione di legge, qui palesemente non riscontrabile - della manifesta illogicità della motivazione (Corte di cassazione , Sezione II penale, 7 settembre 2017, n. 40855). Nella specie la motivazione del rigetto della produzione documentale sta nella sua intempestività, essendo stata la stessa presentata all'attenzione della Corte successivamente anche alla prima udienza celebrata di fronte ad essa. Del tutto irrilevante, in tale senso rispondendosi al secondo motivo di impugnazione, è il fatto che in occasione della prima udienza non si sia svolta attività processuale, posto che in ogni caso la produzione doveva intendersi comunque già tardiva, anche ove si fosse preso come riferimento la 3 celebrazione della udienza di effettiva trattazione del giudizio di secondo grado. In ordine al terzo motivo di ricorso, sempre afferente alla ritenuta illegittimità della mancata acquisizione dei documenti versati in atti dalla difesa dei due attuali ricorrenti, si rileva che il riferimento alla disciplina emergenziale relativa alla possibilità di deposito telematico di memorie e di documentazione durante il periodo di vigenza della normativa processuale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19, non coglie nel segno. Infatti, a prescindere da ogni altra valutazione in riferimento alle modalità seguite in occasione del deposito degli atti in questione, deve comunque ritenersi che la disciplina in questione non abbia avuto un contenuto ampliativo in termini sostanziali delle facoltà istruttorie già precedentemente riservate alle parti;
la concreta applicazione di essa, pertanto, deve ritenersi subordinata, in relazione al processo di appello, agli ordinari limiti legati alla acquisizione di documentazione nuova nella fase del gravame. Quindi al giudizio - espresso nella specie evidentemente in termini di inammissibilità all'ingresso della ulteriore documentazione - della Corte territoriale in merito all'ingresso di tale documentazione nel materiale processuale probatoriamente rilevante. Venendo ai motivi quarto e quinto di ricorso, riferiti alla violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. in relazione alla avvenuta acquisizione in giudizio del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di EN in data 13 aprile 2016 nonché alla ritenuta illegittimità della acquisizione (recte: inutilizzabilità) di tale documento anche perché redatto in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., si rileva, quanto al primo aspetto lamentato dal ricorrente, che un tale documento, cioè il processo verbale di constatazione, trattandosi di un atto amministrativo, è stato legittimamente acquisito agli atti in quanto prova documentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 54379), costituendo esso appunto la documentazione di un atto irripetibile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 ottobre 2011, n. 36399), la cui effettuazione neppure presuppone che il soggetto sia necessariamente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2015, n. 7930); mentre, per ciò che attiene al successivo profilo dedotto, cioè la eventuale inutilizzabilità (piuttosto che illegittimità della acquisizione, pare, infatti, che ci si debba riferire alla tematica della utilizzabilità processuale 4 dell'atto in questione, essendo tema relat.vo alla materiale acquisizione già definito con le precedenti osservazioni) delle risultanze rivenienti da tale verbale, si rileva che - sebbene sia stato ritenuto da questa Corte che, qualora nell'esecuzione delle attività documentate tramite il processo verbale di constatazione emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non potrebbe assumere efficacia probatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 54379; cui adde Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2009, n. 6881) - una tale conseguenza non è, per così dire automatica e generalizzata, dovendo tale sanzione processuale essere autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2020, n. 9977) ed essendo specifico onere di chi intenda fare valere detta inutilizzabilità precisare le disposizioni codicistiche che prevedano siffatta evenienza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 febbraio 2017, n. 6594). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno assolto il predetto onere probatorio, essendosi limitati a richiamare in termini del tutto generici l'art. 191 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, prevede, quale conseguenza di specifiche violazioni di legge, la sanzione della inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, senza però che sia stata segnalata in alcun modo quale sarebbe stata, nella specie, la disposizione normativa alla cui avvenuta violazione ricollegare la sanzione in questione. Venendo, a questo punto, all'esame dell'ultimo dei motivi di impugnazione articolato dai due ricorrenti - riferito alla pretesa mancata assunzione di una prove decisiva attraverso la quale sarebbe stato possibile desumere la carenza dell'elemento soggettivo nelle condotte poste in essere dai due imputati, essendo le stesse derivanti dalla riferita "cronica fase di illiquidità della (...) impresa" - si osserva, al di là della assoluta genericità del motivo non essendo stato chiarito di quale prova si sarebbe dovuto trattare, che questa Corte ha, in ogni caso, più volte chiarito che, ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo dei reati della tipologia di quelli per i quali ora si discute connessa a fattori legati alla esistenza di una crisi di liquidità incidente sulla impresa tenuta al versamento delle imposte, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalle difficoltà finanziarie del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla 5 corresponsione del tributo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2019, n. 23796); cosa che nel caso che interessa i ricorrenti non hanno assolutamente dimostrato. Conclusivamente i ricorsi devono, per le ragioni che precedono, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen. vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore