Sentenza 24 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14988 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
E N ZIO ISTRA G E R A D E SENT REPUBBLICA ITALIANA ! LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIE ! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ~ SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIATO President14 9 88 / 02 12392/99 Consigliere rel dott. Michele LO PIANO Cron. 35105 Consigliere dott. Ennio MALZONE Consigliere dott. Bruno DURANTE Ud. 13.6.2002 Consigliere dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. AT Vico n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Saracino, difeso dall'avv. Fernando Antonucci, giusta delega in atti. ни ricorrente
contro
RAS S.p.A., FIRS Italiana Assicurazioni in l.c.a., ST ER TA. intimati avverso l'ordinanza del Giudice conciliatore di San Severo, emessa il 27 aprile 1998 e depositata il 4 maggio 1998 (R.G. 12392/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 1364/2002 Oggetto: Risarcimento danni giugno 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo GI GI convenne in giudizio, davanti al Giudice conci- liatore di San Severo, ST TA e la FIRS Assicurazioni dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. I convenuti si costituirono in giudizio. Sopravvenuta la messa in liquidazione della FIRS Assicura- zioni il Giudice conciliatore dichiarò l'interruzione del processo. La causa fu riassunta dal GI nei confronti dalla RAS As- sicurazioni, quale impresa designata, e della FIRS Assicurazioni in persona del commissario liquidatore, oltre che nei confronti dello stesso ST. Dopo l'istruzione della causa e riservata la causa in decisione, il Giudice conciliatore emise ordinanza del seguente tenore: «Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti della causa ed esaminate le deduzioni delle parti;
vista la propria ordinanza del 22 ottobre 1994 che interrompe il presente giudizio in quanto la convenuta FIRS Italiana Assicurazioni S.p.A. è stata posta in liqui- dazione coatta amministrativa con d.m. del 24 maggio 1994 pubbli- cato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1994; che il giudizio è stato riassunto nelle forme ordinarie ed in contrasto con le norme fallimentari contenute nel r.d. 16 marzo 1942 n. 267; tanto premes- 2 so revoca le ordinanze emesse dopo il 22 ottobre 1994 annullando tutta l'attività istruttoria espletata in quanto il prosieguo del giudi- zio andava proposto secondo le norme del citato r.d. 16 marzo 1942 n. 267; dichiara allo stato la improseguibilità del giudizio stesso nei confronti della FIRS Italiana messa in liquidazione coatta amministrativa nonché della Riunione Adriatica di Sicurtà, quale compagnia che gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
conferma la propria ordinanza del 22 ottobre 1994 dichia- rando la improsegubilità dell'azione in quanto ogni procedura allo stato è soggetta alla legge fallimentare». Per la cassazione della suddetta ordinanza ha proposto ricorso GI GI. Gli intimati Ras Assicurazioni, ST TA e FIRS Italiana di Assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione вии Con unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazio- ne di norme di diritto, il ricorrente deduce l'erroneità della decisione del Giudice conciliatore perché in contrasto con la disciplina dell'as- sicurazione r.c.a. Il ricorso è fondato. Invero, il principio secondo cui l'apertura del procedimento di liquidazione coatta preclude al creditore le azioni individuali per il riconoscimento del proprio credito in sede di giurisdizione ordinaria, in quanto l'indicato procedimento, sostanzialmente corrispondente a 3 quello di verifica ed ammissione dei crediti in sede fallimentare, implica che i creditori debbano far valere le loro istanze nell'apposito giudizio (con la conseguenza che finché la procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale non sia terminata col deposito dell'elenco dei creditori, ammessi e/o re- spinti, nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, viene a determinarsi una situazione di momentanea improponibilità alla domanda) viene derogato quando - come nella fattispecie in esame - vertendosi in tema di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti dalla circolazione dei vei- coli a motore senza guida di rotaie o di natanti (art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), la convenuta società assicuratrice sia posta in stato di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato d'insol- venza nel corso del giudizio di primo grado. In tale caso l'art. 25 п и della legge n. 990 del 1969, secondo comma, consente che il giudi- zio prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta e che le relative pronunce siano altresì opponibili all'impresa designata (artt. 19, 20 della legge n. 990 del 1969) sempre che le sia stata data co- municazione della pendenza del giudizio. Pertanto, l'ordinanza del Giudice conciliatore che ha dichiarato l'improseguibilità dell'azione» deve essere annullata, poiché, corret- tamente la causa, interrotta a seguito della messa in liquidazione della FIRS Assicurazioni, era stata riassunta, davanti al detto giudi- ce, nei confronti del Commissario liquidatore, dell'impresa designata e del danneggiante assicurato. La causa deve essere rinviata per il prosieguo davanti al Giu- dice di pace di San Severo, che provvederà anche in ordine alle spe- se del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, al Giudice di pace di San Severo.. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 giugno 2002. Il Presidenteidente Привіт Il Consigliere est. гистрано IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN ER Innocenzo AT 24 OTT. 2002... Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocento AT E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 5