Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento rigettata per una delle ragioni indicate dall'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. non comporta rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza per territorio, difettando il perfezionamento della fattispecie complessa costituita dal negozio processuale concluso tra le parti e dalla sua ratifica da parte del giudice con l'emissione della relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2015, n. 49647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49647 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2015 |
Testo completo
49 647 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE A T Composta da Sent. n.3378 Claudia Squassoni - Presidente - sez. : Luca Ramacci UP 15/10/2015- R.G.N. 40203/14 Elisabetta Rosi Giovanni Liberati Relatore : Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/4/2013 della Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio : Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al fine di rideterminare l'aumento per la continuazione;
udito per l'imputato l'avv. Vincenzo Calabrese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2013 la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da GI RE e ME ZZ nei confronti della sentenza del 28 giugno 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 28 giugno 2012 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ES alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa per plurime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. La Corte d'Appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, per avere lo stesso imputato proposto istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., implicante rinuncia alla proposizione di tale eccezione, irretrattabile nonostante il rigetto della istanza. Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze dell'imputato in ordine alla insufficienza delle prove acquisite per affermarne la responsabilità, evidenziando l'esistenza di riscontri alla intercettazioni telefoniche eseguite per circa tre mesi, oltre che la irragionevolezza del contenuto di alcune telefonate e l'insussistenza di spiegazioni alternative (rispetto alla attività di spaccio di stupefacenti) in ordine a tali contenuti. La Corte d'appello ha poi escluso la ravvisabilità dell'ipotesi di cui quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in considerazione della continuità della attività di spaccio e della organizzazione della stessa, e reputato corretto il giudizio di : equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva compiuto dal primo giudice e congrua la pena determinata per la continuazione, in considerazione della assiduità della attività di spaccio, nell'ambito della quale erano stati accertati 47 episodi di cessione di stupefacenti in circa tre mesi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo RE, mediante il suo difensore, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c) cod. proc. pen.) e contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), proponendo anche una questione di legittimità costituzionale. Ha affermato l'erroneità della interpretazione di entrambi i giudici di merito in ordine alla tardività della propria eccezione di incompetenza territoriale, sollevata nella prima udienza, fissata a seguito della istanza di giudizio abbreviato formulata in via di subordine alla richiesta di applicazione della pena su richiesta, disattesa dal giudice per le indagini preliminari;
tali istanze erano state proposte a seguito del decreto di giudizio immediato pronunziato in accoglimento della richiesta del pubblico ministro, e dunque l'eccezione di incompetenza era stata sollevata nella prima udienza utile. Pur non negando che la proposizione della istanza di applicazione della pena su richiesta implichi rinuncia a sollevare eccezioni di incompetenza per territorio, ha affermato che tale rinuncia diviene inefficace in caso di mancato accoglimento della istanza di applicazione della pena, essendo correlata alla istanza e dipendente dall'esito favorevole della stessa. La diversa interpretazione avallata : dai giudici di merito determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento : rispetto agli imputati la cui richiesta sia stata accolta, con violazione degli artt. 3, comma 2, 27 e 111 della Costituzione. 2 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), per il mancato raggiungimento della prova della partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, in considerazione della mancanza di elementi nelle conversazioni telefoniche intercettate idonei a consentire di ritenere che tali conversazioni si riferissero a traffico o cessioni di stupefacenti, con la conseguente insufficienza della prova logica posta a fondamento della motivazione della decisione impugnata ed illogicità della stessa, stante la genericità di tali conversazioni e la possibilità di P spiegazioni alternative rispetto a quelle seguite dai giudici di merito.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione della legge penale (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, non essendo state sequestrate sostanze stupefacenti in pregiudizio del ricorrente;
avendo modesto rilievo i quantitativi di stupefacente che sarebbero stati oggetto delle cessioni contestate;
non essendo di rilevante entità i profitti conseguiti;
essendosi limitata ad un periodo di tempo circoscritto l'attività delittuosa. Sulla base di tutti questi elementi, complessivamente considerati, avrebbe potuto essere riconosciuta la suddetta ipotesi attenuata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per la ravvisata preclusione al rilievo della incompetenza per territorio, è fondato. La Corte d'appello di Napoli, conformemente al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal difensore dell'imputato nel corso dell'udienza fissata a seguito della istanza di giudizio di abbreviato, formulata dall'imputato in via di subordine alla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (respinta dal giudice per le indagini preliminari), in considerazione dell'effetto abdicativo alla facoltà di sollevare tale eccezione conseguente alla proposizione della istanza di applicazione della pena su richiesta. Occorre dunque osservare che, benché costituisca principio consolidato quello secondo cui la richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata d'ufficio (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008, Rv. 241668; Sez. 6, Sentenza n. 7903 del 3 Elibanesi 26/05/1992, Rv. 191093; Sez. Un., n. 7, 27 marzo 1992, Di Benedetto), affinché tale rinuncia sia efficace occorre che il negozio processuale conseguente alla formulazione della richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. si perfezioni, con consenso della parte che non ha formulato la richiesta (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), e giunga a compimento, con la pronunzia della relativa sentenza da parte del giudice, qualora non rigetti l'istanza per una delle ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. Benché, infatti, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisca un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371; conformi N. 3495 del 1991 Rv. 188722, N. 1066 del 2009 Rv. 244139, N. 39730 del 2009 Rv. 244892), tuttavia, ferma restando la non revocabilità della richiesta o del consenso, gli effetti preclusivi conseguenti alla proposizione della richiesta od alla adesione alla stessa (tra cui la rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale), si verificano solo allorquando la fattispecie complessa, costituita dal negozio processuale perfezionatosi tra le parti e dalla sua ratifica da parte del giudice (qualora non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto sia corretta, come pure l'applicazione e la comparazione delle circostanze, e la pena indicata sia congrua), si perfezioni anch'essa (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 2926 del 28/06/1991, Del Sorbo, Rv. 187710; Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 22/03/1993, Pezzurro, Rv. 193940; Sez. 1, Sentenza n. 3980 del 27/09/1994, Magliulo, Rv. 199480). Risulterebbe, infatti, incongruo far discendere un effetto preclusivo quale quello ravvisato dai giudici di merito (e cioè l'inammissibilità della eccezione di incompetenza per territorio) dalla proposizione di una istanza che, nonostante l'adesione dell'altra parte, non sia stata accolta e non abbia prodotto l'effetto cui era diretta, e cioè la pronunzia della sentenza di applicazione della pena, sia per la irragionevolezza di tale soluzione, sia perché, proprio in conseguenza del mancato perfezionamento di detta fattispecie complessa, l'imputato viene giudicato nelle forme ordinarie o, qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta (come nel caso di specie), nella forma del rito abbreviato, nel corso quale può, pacificamente, sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio (Sez. U, 4 Glibanali Sentenza n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612, menzionata anche nella sentenza impugnata). Devono, quindi, essere annullate entrambe le sentenze di merito, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, affinché si pronunzi sulla eccezione di incompetenza validamente sollevata e ritenuta inammissibile. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo e del terzo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso il 15/10/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Giovanni Liberati lade from Glibanali DEPOOL LANTA IN CONCELLERIA 17 DIC 2015 IL ANGELIDERE 15