Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
e t u L A 021 52 /01 L 4 co 7 O 3 B . E N REPUBBLICA ITALIANA E . 1 N 9 O 9 I T -1 A 1 R 1 - T 1 S P I 2 G I . S AZIONE E LA D L R Oggetto 9 E A 3 [responsfilitar D C I E E D T SEZIONE TERZA CIVILE 6 .mi Sigg.ri Magistrati: 4 U N I . E civil S T G agli Ill E T osta d R m A (18 R.G.N. 8470/98 Presidente Dott. Francesco SOMMELLA Dott. Vittorio DUVA Consigliere Consigliere Cron.4448 Dott. Ugo FAVARA Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Ud. 28/06/00 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: EL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, difeso dall'avvocato NICOLO' BELLANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio SAI ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 legale rappresentante pro tempore, elettivamente #14 FEB. 2001 domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, difesa IL CANCELLIERE dall'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, giusta procura 2000 speciale per NO EN AN di Torino del 1283 09/09/98 rep.n. 250641; resistente avversO la sentenza n. 32/98 del Giudice di pace di PALERMO, emessa il 23/12/97 e depositata il 13/01/98 (R.G. 3865/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL AN conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Palermo, IT Giuseppa e la sua assicuratrice S.A.I., per sentirli condannare al ri- sarcimento dei danni, pari a lire 669.000, subiti dal- la sua autovettura, tamponata, mentre era in sosta lungo la Via Portella della ginestra, dall'auto con- dotta dalla IT e di proprietà della medesima. La società assicuratrice replicava che la sua as- sicurata non aveva alcuna responsabilità, in quanto era stata investita dall'auto del LL che, par- cheggiata con la parte anteriore sul marciapiede, si era immessa, in retromarcia, nel flusso della circola- zione, invadendo la traiettoria dell'altro veicolo. 2 Restava contumace la IT. Con sentenza del 13 gennaio 1998 il giudice di pa- ce ha rigettato la domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Bo- nelli, formulando due motivi. La IT non si è co- stituita e la S.A.I. ha partecipato alla sola discus- sione. MOTIVI DELLA DICISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 116 C.p.c. e 2054 C.c. nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), il ricorrente critica il ragionamento col quale il giudice di pace, mal interpretando le deposi- zioni testimoniali, ha ritenuto esente da responsabi- от lità la convenuta IT;
nulla rilevando, sul piano probatorio, che la società assicuratrice SARA abbia pagato l'indennizzo alla stessa IT, peraltro par- - zialmente e con esplicito rinvio alla presunzione di cui al 2° comma dell'art. 2054 C. c., che, a tutto vo- ler concedere, anche il giudicante avrebbe potuto ap- plicare. Col secondo motivo, denunciando la violazione de- gli artt. 2729 C.c. e 116 C.p.c. nonché omessa, con- traddittoria e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), sostiene che il rigetto della domanda è 3 basato su una inammissibile presunzione di secondo grado ("praesumptum de praesumpto"), sicché la deci- sione, travisando il concetto di equità, trasmoda nell'arbitrarietà. Ed invero l'inattendibilità dei te- stimoni, se sussistente, riguarderebbe la dinamica del Lasinistro e non già la reale sua verificazione. quietanza intervenuta tra una delle parti in causa e un terzo non è opponibile al LL e comunque con la sottoscrizione di essa la IT si è dichiarata cor- responsabile dell'incidente. Non è poi vero che il Bo- nelli, nella denuncia di sinistro, abbia ammesso una sua responsabilità, perché la circostanza non solo non risulta dagli atti di causa ma è addirittura smentita dalle dichiarazioni rese dal LL nell'interrogatorio formale. Nella completa, dichiara- ta inattendibilità dei testimoni, non si comprende in- fine, a giudizio del ricorrente, sulla scorta di quali riscontri obiettivi il giudicante abbia proceduto alla вы ricostruzione dinamica dell'incidente, se non in base, Un come già ricordato, ad in uso scorretto della prova presuntiva. In conclusione il ricorrente è convinto che, con un esame obiettivo degli atti processuali, la sua re- sponsabilità doveva essere esclusa. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui appresso. 4 Il giudice di pace, premesso che le modalità dell'incidente non possono essere ricostruite con le deposizioni testimoniali, basate su "fatti non visti ma soltanto intuiti" e quindi "scarsamente conducen- ti", e che bisogna di conseguenza far capo all'"unico documento obiettivo e certo", ossia alla quietanza sottoscritta dalla convenuta, argomenta che, avendo la SARA, assicuratrice del LL, pagato, a titolo di risarcimento, lire 1.300.000 alla IT, il LL, nella denuncia di sinistro fatta alla sua assicuratri- ce, "aveva certamente ammesso una sua responsabilità nell'incidente"; e, se questo è vero, ne deduce che l'auto dell'attore "nell'occorso non era parcheggiata т in posizione di quiete ma retrocedeva per uscire dal posteggio". Discende da quanto sopra "che unito responsabile dell'incidente per cui è causa è l'attore, che nella manovra in esame non ha concesso la dovuta precedenza alla vettura antagonista", contravvenendo così all'art. 154 3° comma lett. C del nuovo codice della strada. A fronte di questa motivazione le critiche del ri- corrente non mancano di fondatezza, essendo indubita- bile che il giudice di pace, partendo da un fatto cer- to (il risarcimento pagato dalla SARA alla IT), ne 5 ricava una prima conseguenza, quella dell'ammissione, da parte del LL, di "una sua responsabilità"; per poi fondare, su questo fatto presunto, un'ulteriore presunzione, quella cioè che il LL, in fase di retromarcia, abbia omesso di dare la precedenza alla IT. Orbene, se già è dubbia, a lume di logica, la li- nearità della prima deduzione, posto che il LL può essersi limitato a riferire alla SARA, puramente e semplicemente, l'urto avvenuto tra il veicolo in moto della IT e il proprio veicolo in sosta (ciò che realizza pur sempre l'ipotesi dello scontro tra veico- li, prevista e disciplinata dall'art. 2054 2° comma C.c.), astenendosi da ogni apprezzamento sulla propria о altrui responsabilità, sicché potrebbe addirittura difettare il requisito della "gravità", non essendo quella deduzione l'unica possibile conseguenza del fatto noto;
di certo assai più fallace è la seconda, in quanto raggiunta in violazione del divieto di fon- dare presunzioni su fatti la cui conoscenza sia a sua volta il risultato di un procedimento presuntivo ("praesumptum de praesumpto non admittitur”) ● ciataQuesta grave illogicità, sostanzial denunciata dal ricorrente, traducendosi in un caso di inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 C.p.c. 6 (censura cui non si sottrae la pronuncia secondo equi- tà: Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 719), priva la deci- sione di ogni fondamento razionale e impone la cassa- zione della sentenza impugnata, col rinvio a un altro giudice di pace della stessa sede, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimi- tà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le ne, spese, ad altro giudice di pace di Palermo. Così deciso a Roma, addì 28 giugno 2000 I Presidenté Il Consigliere est. Ra ke Wah Depositate In Cascelleria IL CANCELLERE C1 14 FEB. 2001 Concetta Amendola Oggi, IL CANCELARE C1 Concetta Ammendola 4 ) 7 O E 3 L . L C N O A , B 1 P E 9 I 9 E D 1 N - 1 O E I 1 - Z C I 1 A 2 D R . T U L I S I 9 G G 3 E E R E N A 6 . D 4 T . E S I T T ( T N R E S A E