Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM090 5 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NOME DEL PO DICASSAZIONE Oggetto Responsabilite SEZIONE TERZA CIVILE civil circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: strowball R.G.N. 9640/00 Presidente e Relatore Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 24656 Rep. 1815 Consigliere - Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 05/03/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 21 GIU.2002 REGA MARIA, REGA CONCETTA, REGA ANNA, REGA IL CANCELLIERE MICHELINA, tutte nella qualità di eredi dei sig. NO EG ed Annunziata Risi ved. EG, ed il sig. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REGA DOMENICO, in proprio e quale erede dei sig.ri Richiesta copia studio dal Sig. C.als NI EG ed Annunziata Risi ved. EG, per diritti € 155. 11 26.06-02 elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 132, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difesi dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, ANTONIO CANDELA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CANCELLERIA 2002 contro 577 GENERALI ASSICURAZIONI SPA, quale Impresa Designata per 1 la Regione Campania, in persona dei suoi legali dott. Calzavara, rappresentanti Alessandro domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 804/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione IV Civile emessa il 26/11/1997, depositata il 30/03/99; RG.588/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Vincenzo CARBONE;
udito l'Avvocato ANTONIO CANDELA E GIOVANNI ATTINGENTI (per delega Avv. Ernesto Procaccini); udito l'Avvocato ANTONIO GURGO (per delega Avv. Erasmo Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il primo maggio del 1988 NI EG mentre per- correva la strada statale 367, in Palma Campania alla guida della sua 127, in compagnia del figlio DO, ebbe a scontrarsi con una vettura non identificata e rimasta sconosciuta. Per evitare che lo scontro fosse 2 frontale sterzò sbandando e andando a finire contro un palo della luce. Dall'impatto NI EG ha riportato lesioni mortali, mentre il figlio DO gravi lesio- ni con postumi permanenti. A seguito del decesso di NI EG, avvenuto 21 giorni dopo l'incidente, i figli e la vedova, quest'ultima costituitasi anche quale rappresentante del figlio minore, convennero in giudizio le Assicura- zioni generali, impresa designata per la Campania nella qualità di delegata del Fondo di garanzia delle vittime della strada. Si costituì la compagnia di assicurazione, affer- mando che lo sbandamento era stato occasionato dallo scoppio di un pneumatico senza alcuna responsabilità di terzi come si desume anche dall'archiviazione resa dal G.I. del Tribunale di Napoli il 19.7.1988. In ogni ca- So, richiamando anche il rapporto della stradale, le istanti non avevano assolto al relativo onere probato- rio. Con decisione n. 150 del 30.11.1996 il Tribunale di Nola, ritenuta la responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del conducente della vettura rimasta non identificata, condannò le Assicurazioni ge- nerali a pagare alle istanti la somma di lire 53.432.000 per le lesioni al figlio minorenne DO, 3 mentre per la morte di NI EG liquidò 20.000.000 per il danno morale e 130.000.000 per il danno biologi- co iure proprio. Su gravame della soccombente Assicurazioni genera- li, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 1999, dopo aver respinto l'eccezione di incompe- tenza del Tribunale di Nola, accolse nel merito l'appello, rigettando le originarie domande delle istanti, quella del minore trasportato per difetto di legittimazione prima delle modifiche apportate dalla 1. n.20 del 9.1.1991 e quelle relative agli eredi del EG per non aver assolto l'onere probatorio. Avverso tale decisione i soccombenti propongono ri- corso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice. I ricor- renti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del proposto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2687 C.C. e 116 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, censurando l'impugnata senten- za per aver ritenuto non provata l'esistenza di un'autovettura non identificata sul luogo dell'incidente cui attribuire in via esclusiva о con- 4 - corrente la responsabilità dello stesso. Secondo il ri- corrente i giudici di merito avrebbero dovuto attribui- un particolare rilievo alla ricostruzione operata re verbalizzanti anche se intervenuti solo il giorno dai successivo all'intervenuto incidente ed inoltre non avrebbero dovuto dubitare della veridicità dei testi. Il motivo non è fondato. Come si rileva dall'ampia motivazione della sentenza impugnata gli attuali ricor- renti non hanno fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di un altro mezzo che avrebbe provocato l'urto e il successivo sbandamento. Il nocciolo della motivazione si fonda sull'assenza di tracce di frenata o di sbandamento della pretesa au- to pirata, A sulla mancanza di danni sulla fiancata si- nistra dell'auto andata sbattere contro il palo, in quanto i danni sono solo quelli del cofano anteriore e sull'inesistenza di qualsiasi indicazione tipo, marca, colore, qualche numero di targa dell'auto sconosciuta. Eppure i testi addotti che seguivano a poca distanza con altra macchina ben avrebbero potuto notare l'auto che proveniva in senso inverso. Inoltre gli stessi, co- me evidenzia il giudice a quo, pur dichiarandosi pre- senti al fatto, al momento dell'incidente, non hanno prestato alcun Soccorso agli infortunati tra cui un fanciullo, giustificandosi con lo stato poco raccoman- dabile della loro auto e pur conoscendo, da buoni com- paesani, ogni circostanza sul conto degli infortunati dall'ospedale alle lesioni riportate, dal tipo di in- tervento subito al decorso della malattia - non hanno chiamato l'autoambulanza o il pronto soccorso, né hanno avvisato, perché intervenissero sul posto, polizia o carabinieri per le necessarie immediate indagini, ben potendo fornire indicazioni preziose per la ricerca dell'auto pirata. Non sussiste pertanto il dedotto vizio di insuffi- cienza della motivazione che non può comportare una nuova valutazione del fatto nel senso auspicato da par- te ricorrente, in quanto con il dedotto motivo non si può chiedere alla Corte di legittimità di sindacare la correttezza del giudizio di fatto ○ il merito dell'intera vicenda processuale, bensì di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza. Proprio in ordine al- la valutazione della prova testimoniale, la giurispru- denza di questa Corte è ferma nel sostenere che solo al giudice del merito compete di scegliere, tra le com- plessive risultanze processuali, quelle ritenute mag- 6 giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi prova acquisiti, nei li- miti tracciati dalle norme sulle prove (Cass.
8.5.2000 n. 5806; Cass. 15.4.2000 n.4916; Cass. 17.1.2000 n. 456; Cass. 11.1.2000 n.225). Ne discende che non ricorre il denunciato vizio di omessa motivazione, perché la sentenza impugnata ha da- to conto del proprio convincimento, senza attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, indicando peraltro i fatti dai quali ha tratto il percorso logico seguito, con la descrizione del legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla deci- sione adottata. Decisione che non ha il dovere di pren- dere in esame, al fine di confutarle, tutte le argomen- tazioni svolte dalle parti (Cass. 30.3.2000 n. 3904; Cass.29.4.1999 n.4347; Cass.
2.4.1999 n.3183). Con il secondo motivo, relativo al trasportato, si l'impugnata sentenza per violazione dell'art.censura 19 legge 9.1.1991 n.20, avendo ritenuto il difetto di legittimazione di DO Rea, attesa l'entità delle lesioni riportate, all'epoca dell'incidente avvenuto il 1.5.1998, prima dell'entrata in vigore della legge n.20 del 1991. Nella memoria la società assicuratrice resi- 7 stente invoca la giurisprudenza di questa sezione (Cass. III sez.
8.7.1998 n.6642) a conferma del difetto di legittimazione. Il motivo va dichiarato assorbito a seguito del ri- getto del primo motivo di ricorso e quindi della nega- zione in radice della sussistenza di un incidente auto- mobilistico. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e com- pensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 5.3.2002 nella camera di consiglio della III sez. civ. Il Presidente rel. est. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aïelle 109T/29/11 456T 2,66 Depositata in Cancelleria TOT/149.77 Oggi, 21.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 28.DLL 200% 4. al n. 568.6. verscio €. 149.77 CENTOQUARANTANOVE/77 Agents Dorvizi DUPILIPPO! !Responsa Dr. M ARCOHN 8