Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen. , cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore", che può anche essere a conoscenza del'altruità della cosa (fattispecie in tema di appropriazione , a seguito di rinvenimento, del contrassegno di un ciclomotore recanti impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalità del proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 12922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12922 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18.12.2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1922
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 20785/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunciata il 14 gennaio 2003 nei confronti di La RA GI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. COSENTINO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
FATTO E DRITTO
Con sentenza in data 14 novembre 2001 il Tribunale di Firenze dichiarava La RA GI responsabile del delitto di cui all'art. 648 cpv c.p., avente ad oggetto "il contrassegno di identificazione per ciclomotore n. 5WSW9 di illecita provenienza perché sottratto a Gori Moreno il 29.1.1997", e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 20 di reclusione e Lire 200.000 di multa e sostituiva la pena detentiva con L.
1.700.000 di multa. In riforma della su indicata sentenza, appellata dall'imputato, la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 14 gennaio 2003, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di La RA GI perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Avverso la sentenza della Corte di Firenze proponeva ricorso per Cassazione il P.G. territoriale per "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 647 c.p.", assumendo che nella fattispecie non era ravvisabile il delitto di cui all'art. 647 c.p. in quanto la targhetta per ciclomotore, recante impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalità del titolare, conserva- va intatti i segni distintivi di un legittimo possesso altrui. Il ricorso è infondato.
E in vero, i giudici del secondo grado hanno ritenuto, in punto di fatto, che il La RA abbia rinvenuto la targa del ciclomotore;
e che quindi per tale ragione il suddetto imputato non si sia reso responsabile del delitto di ricettazione, ma solo di quello di appropriazione di cose smarrite.
Ora, in questa sede, non è possibile mettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, in ordine al quale del resto è stata fornita una motivazione priva di vizi logici.
Ma il ricorrente ha censurato l'erronea qualificazione giuridica di tali fatti, sostenendo che colui il quale trova una targa di ciclomotore e non la restituisce al legittimo proprietario, commette furto e non appropriazione indebita di cosa smarrita. Ebbene, a prescindere dalla circostanza che - pur aderendo alla tesi sostenuta dal rappresentante della pubblica accusa - l'ipotesi delittuosa attribuibile all'imputato sarebbe quella di furto semplice, del pari punibile a querela, si osserva che questo Collegio aderisce a quella giurisprudenza secondo cui "ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 647 cod. pen., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico;
una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore" che può anche essere a conoscenza dell'altruità della cosa. (Fattispecie in tema di assegno) (Cass. pen., sez. 5^, 27 gennaio 1999, Mantoan, RV 213318; conforme: RV 208531). E da ciò consegue che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004