Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 12922
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen. , cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore", che può anche essere a conoscenza del'altruità della cosa (fattispecie in tema di appropriazione , a seguito di rinvenimento, del contrassegno di un ciclomotore recanti impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalità del proprietario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 12922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12922
    Data del deposito : 18 dicembre 2003

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