CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2023, n. 37101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37101 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: EL PE UA, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 23 dicembre 2022 del Tribunale per il riesame di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. TO IC, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giulio Mastrobattista e EA Imperato, che hanno illustrato i motivi scritti di ricorso, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37101 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame reale, adito su istanza proposta da UA Del ZO, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro (euro 900.000,00) rinvenuto nella disponibilità bancaria del ricorrente, emesso dal GIP del Tribunale di Milano il 18/11/2022 con il quale, in base ad una complessa attività investigativa della Guardia di Finanza oltre che ad accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche ed alla disamina delle pratiche dei sinistri, si è ritenuto sussistente il fumus dei reati di concorso nelle truffe aggravate descritte ai capi B ed I della provvisoria imputazione;
essendo stato ravvisato il fumus commissi delicti di una struttura organizzata, presieduta da Raffaele BI, capo e promotore, con la partecipazione di altri sodali che, avvalendosi di società che si occupavano della gestione di sinistri stradali, ha posto in essere un meccanismo truffaldino consistente nel far sottoscrivere alle vittime di sinistri stradali patti di quota lite eccessivamente onerosi, tacendo sulla determinazione dell'importo che il sinistrato avrebbe potuto percepire, e sull'importo da retrocedere alle società presiedute da BI a titolo di compenso, o sulla provvigione che le società assicuratrici avrebbero liquidato alle società di BI, così incassando gran parte degli indennizzi dovuti alle vittime, con loro grave danno finanziario e così profittando delle condizioni di minorazione psichica e di disagio economico che vivevano le vittime dei sinistri. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato, articolando i cinque motivi di doglianza in appresso sintetizzati: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi plurali di motivazione, per avere il Tribunale della cautela utilizzato ai fini del decidere un atto di consulenza tecnica medico legale (dott. TA), utilizzato già dal G.i.p. nella fase genetica del titolo cautelare, non tempestivamente trasmesso al T. di r., che ne reclamava la trasmissione (omessa) dopo aver assunto la decisione camerale, ma in tempo utile per la redazione della motivazione. 2.2. Inosservanza della legge processuale (art. 335, 405 cod. proc. pen.), giacché la detta consulenza TA fu depositata agli atti della procedura solo in data 15 settembre 2022, allorquando i termini per le indagini preliminari erano già scaduti (3 settembre 2022) ed era dunque inutilizzabile ai fini del decidere. 2.3. ancora, inosservanza della legge processuale, avendo il T. di r. ritenuto erroneamente la competenza territoriale propria e del G.i.p., nonostante non dovesse operare alcuna connessione tra le ipotesi contestate al ricorrente 2 (commesse in territorio di Latina) e quelle (anche, associativa, oltre che di riciclaggio) che radicano la competenza del Tribunale di Milano. 2.4. Il G.i.p. prima e il T. di r. poi, avrebbero dovuto ritenere che al Pubblico ministero fosse precluso reiterare la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, dopo che, nel giugno dello stesso anno, il medesimo G.i.p. l'aveva rigettata, poiché non vi era alcun elemento nuovo che potesse giustificare la rinnovazione dell'istanza; l'unico elemento nuovo, la consulenza medico legale del dott. TA, con la quale si deduceva la congruità delle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici ai sinistrati, a dire della difesa, non avrebbe alcuna incidenza sul compendio indiziario ai fini della sussistenza del fumus del reato, posto che, già nel provvedimento iniziale, si ipotizzava un surplus risarcitorio rispetto alle somme di diritto spettanti alle persone offese e ciononostante il G.i.p. escludeva la configurabilità del reato. Il Tribunale, a fronte di questa eccezione difensiva, avrebbe erroneamente motivato affermando che il G.i.p. aveva suggerito al P.m. di esplorare altre ipotesi investigative rispetto alla truffa in danno delle compagnie assicuratrici, circostanza, invero, smentita dagli atti ed avrebbe illegittimamente valutato il quid novi necessario per potere avanzare nuovamente la richiesta di sequestro preventivo, individuandolo in una mera allegazione come appunto è la consulenza medico legale del dott. TA o l'informativa di polizia giudiziaria, in violazione del principio del ne bis in idem cautelare. I difensori aggiungono che il supplemento investigavo non ha avuto alcuna incidenza sul quadro cautelare, né sono idonei a sovvertire la decisione in precedenza assunta, infatti il decreto di sequestro non poggia sulle risultanze della consulenza medico del dott. TA;
tal che, conclude la difesa, la nuova mozione cautelare avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, rappresentando un tentativo di dissimulare un atto di impugnazione del primo provvedimento di rigetto. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce ancora inosservanza della norma processuale (art. 649 cod. proc. pen.), in quanto per i medesimi fatti-reato già procede il Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina, che ha anche adottato decreto di perquisizione eseguito, con la consegna al destinatario della informazione di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono complessivamente infondati, dal che consegue il rigetto della proposta impugnazione di legittimità. 1. Con il primo motivo si deduce (oltre al vizio di motivazione, non deducibile con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 del codice di rito) la violazione della norma 3 processuale .che garantisce il contraddittorio sulla prova, avendo il Tribunale della cautela reale deciso sulla base di un coacervo indiziario incompleto, in quanto la relazione di consulenza TA (già utilizzata dal G.i.p. nella fase genetica del vincolo) non era stata trasmessa dal P.m. procedente ed il Tribunale ebbe a richiederne copia solo all'esito della decisione e prima della redazione della ordinanza qui impugnata. 1.1. La censura dedotta difetta di allegazione dimostrativa del reale pregiudizio subito. Ed invero, la relazione di consulenza era certamente agli atti del fascicolo trasmesso dal P.m. al G.i.p. assieme alla mozione cautelare;
il G.i.p. ne ha utilizzato in motivazione interi stralci;
ergo, la difesa ne conosceva certamente sia l'esistenza che i contenuti ed avrebbe dovuto pertanto contestare in limine alla udienza camerale per il riesame la incompletezza del fascicolo, ciò che non risulta. La difesa ha dunque sviluppato nel contraddittorio le proprie ragioni conoscendo la relazione a contenuto tecnico e censurandone le conclusioni, così come pure il Tribunale ha deciso sulla base degli stralci contenuti in ordinanza. La mancata allegazione delle ragioni del concreto pregiudizio subito da tale incompleta trasmissione degli atti, in assenza di disposizione processuale (art. 309, comma 5, cod. proc. pen., stabilito solo per la procedura di riesame personale) che sanziona con la tranciante inefficacia della misura la incompletezza del fascicolo degli atti trasmessi all'organo di garanzia, produce inammissibilità del motivo, anche per la tardiva deduzione della nullità a regime intermedio lamentata dal ricorrente (Sez. 5, n. 35156 del 19/04/2016, Rv. 267860 - 01). 2. Con il secondo motivo si eccepisce, per la prima volta con i motivi di ricorso, la inconsistenza del fumus commissi delicti (peraltro già così scrutinata dal G.i.p. nel precedente mese di giugno) sul presupposto della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi per la conclusione delle indagini preliminari, in assenza di tempestiva richiesta di proroga. Sul punto, la giurisprudenza della Corte ha più volte evidenziato, con argomentazioni condivisibili, alle quali il Collegio ritiene di aderire, che l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01; sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699 - 01, in fattispecie, speculare a quella in esame). L'eccezione pertanto è preclusa, rivelandosi manifestamente infondate le argomentazioni difensive tese a vanificare le scansioni del procedimento cautelare e a non considerare che il riesame è mezzo: 4 di impugnazione con effetto, interamente devolutiyo e di piena cognitio, a contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente, il limite di deducibilità dell'inutilizzabilità. Perltro, la difesa neppure evidenzia (al di là della data di deposito dell'elaborato) in che data (e dunque se entro o oltre il termine per il compimento delle indagini) sono stati compiuti gli accertamenti posti a fondamento dell'elaborato consulenziale (sul punto v. Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, Rv. 278298: Al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407 cod. proc. pen., trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza de/termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., nel qual caso sarà utilizzabile nei limiti dell'attività tempestivamente svolta e documentata.). Lo stesso principio regge il deficit di specificità del motivo di ricorso con il quale si deduce il medesimo vizio in ordine al deposito (fuori termine) della annotazione di polizia giudiziaria riepilogativa dell'ottobre 2022. 3. Con il terzo motivo il ricorrente, sotto le spoglie formali della inosservanza della legge processuale stabilita in tema di competenza, censura il vizio di motivazione nella decisione che ha ritenuto la competenza, per connessione, del Tribunale di Milano. Ed invero, il Tribunale non conosce e non applica (erroneamente) una disposizione processuale diversa rispetto a quella prospettata dalla difesa;
ma solo ne argomenta in fatto la applicabilità (ambito di espansione della connessione, essendo il ricorrente indagato in concorso con altri per reati certamente connessi, almeno per quanto riguarda i concorrenti, ad altre più gravi fattispecie che radicano la competenza del Tribunale di Milano) alla fattispecie concreta in termini che non convincono la difesa. Il motivo, oltre che infondato in fatto, non è deducibile con il ricorso proposto secondo il paradigma scandito all'art. 325 cod. proc. pen.. 1.4. Lo stesso deve ritenersi per il quarto motivo, nella misura in cui tende, proponendo una rivalutazione nel merito della vicenda, a prospettare la violazione della preclusione processuale conosciuta come bis in idem cautelare. Per ritenere, infatti, che la consulenza TA non abbia realmente proposto rilevanti innovazioni sotto il profilo del fumus commissi delicti, tali da consentire di superare il precedente rigetto (15 giugno 2022) della mozione cautelare avanzata dal Pubblico ministero, la Corte dovrebbe accedere al merito della decisione attraverso un esame approfondito della motivazione, che è precluso in materia cautelare reale. In ogni caso, come osservato dal Tribunale, nel provvedimento del giugno 2022, il G.i.p aveva espresso dubbi in ordine alla destinazione del surplus risarcitorio alle 5 vittime dei sinistri, sicché, diversamente da quanto sostenuto dal dcorrente, la consulenza medico legale disposta dal P.m., che ha certificato l'effettività e l'entità E delle lesioni patite dalle vittime e la congruità dei compensi alle stesse dovuti, ha significativamente innovato il quadro indiziario posto a sostegno del fumus commissi delicti ed in quanto quid novi ha giustificato non solo l'adozione del provvedimento ablativo, ma anche l'emissione del provvedimento del riesame che lo ha confermato. 1.4.1. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal c.d. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Rv. 279411; Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493). Nel caso in esame, la consulenza tecnica svolta dal Pubblico ministero è stata effettuata proprio per superare il dubbio su cui si era arrestata l'ordinanza di rigetto del G.i.p. datata 15 giugno 2022, e cioè per valutare sia che gli infortuni si fossero effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto. D'altra parte, come osservato nel provvedimento impugnato, il quid novi necessario per avanzare nuovamente la richiesta di emissione della misura cautelare reale non è tipizzato e nemmeno è imposto che la nuova richiesta sia fondata, in toto, su qualcosa di diverso dalla precedente essendo sufficiente, per evitare la preclusione processuale che il quadro indiziario non sia rimasto immutato;
in tal senso il P.m., con la sua memoria, ha anche sottolineato che l'ulteriore elemento di novità era rappresentato dalle querele delle persone offese che hanno circostanziato i fatti e dall'informativa della Polizia valutaria della Guardia di Finanza che ha commisurato in termini economici i punti di invalidità riconosciuti alle vittime dei sinistri, elementi integrativi entrambi valorizzati nel provvedimento ablativo del 18 novembre 2022. 1.5. Con l'ultimo motivo si deduce ancora la violazione del bis in idem (questa volta sostanziale ed investigativo), dovendo ad avviso della difesa ritenersi preclusa la possibilità di operare nuove indagini e procedere in cautela, ove per il medesimo fatto penda già in altra sede giudiziaria (Latina) un procedimento penale per il medesimo fatto. 1.5.1. Orbene, il Tribunale della cautela ha rigettato l'eccezione proposta argomentando in fatto, opponendo cioè che non può scrutinarsi la medesimezza del fatto in assenza di coordinate precise capaci di definire l'imputazione "altra"; coordinate non evincibili dalla copia del decreto di natura investigativa versato in 6 atti dalla difesa. E' una argomentazione convincente e di certo non censurabile con il ricorso per cassazione, limitato nei contenuti deducibili alla sola violazione di legge. In ogni caso, la diversa sede processuale (diverso distretto) della rilevata litispendenza inibisce di apprezzare la dedotta preclusione processuale, che in ogni caso riguarda l'esercizio dell'azione penale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. TO IC, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giulio Mastrobattista e EA Imperato, che hanno illustrato i motivi scritti di ricorso, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37101 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame reale, adito su istanza proposta da UA Del ZO, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro (euro 900.000,00) rinvenuto nella disponibilità bancaria del ricorrente, emesso dal GIP del Tribunale di Milano il 18/11/2022 con il quale, in base ad una complessa attività investigativa della Guardia di Finanza oltre che ad accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche ed alla disamina delle pratiche dei sinistri, si è ritenuto sussistente il fumus dei reati di concorso nelle truffe aggravate descritte ai capi B ed I della provvisoria imputazione;
essendo stato ravvisato il fumus commissi delicti di una struttura organizzata, presieduta da Raffaele BI, capo e promotore, con la partecipazione di altri sodali che, avvalendosi di società che si occupavano della gestione di sinistri stradali, ha posto in essere un meccanismo truffaldino consistente nel far sottoscrivere alle vittime di sinistri stradali patti di quota lite eccessivamente onerosi, tacendo sulla determinazione dell'importo che il sinistrato avrebbe potuto percepire, e sull'importo da retrocedere alle società presiedute da BI a titolo di compenso, o sulla provvigione che le società assicuratrici avrebbero liquidato alle società di BI, così incassando gran parte degli indennizzi dovuti alle vittime, con loro grave danno finanziario e così profittando delle condizioni di minorazione psichica e di disagio economico che vivevano le vittime dei sinistri. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato, articolando i cinque motivi di doglianza in appresso sintetizzati: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi plurali di motivazione, per avere il Tribunale della cautela utilizzato ai fini del decidere un atto di consulenza tecnica medico legale (dott. TA), utilizzato già dal G.i.p. nella fase genetica del titolo cautelare, non tempestivamente trasmesso al T. di r., che ne reclamava la trasmissione (omessa) dopo aver assunto la decisione camerale, ma in tempo utile per la redazione della motivazione. 2.2. Inosservanza della legge processuale (art. 335, 405 cod. proc. pen.), giacché la detta consulenza TA fu depositata agli atti della procedura solo in data 15 settembre 2022, allorquando i termini per le indagini preliminari erano già scaduti (3 settembre 2022) ed era dunque inutilizzabile ai fini del decidere. 2.3. ancora, inosservanza della legge processuale, avendo il T. di r. ritenuto erroneamente la competenza territoriale propria e del G.i.p., nonostante non dovesse operare alcuna connessione tra le ipotesi contestate al ricorrente 2 (commesse in territorio di Latina) e quelle (anche, associativa, oltre che di riciclaggio) che radicano la competenza del Tribunale di Milano. 2.4. Il G.i.p. prima e il T. di r. poi, avrebbero dovuto ritenere che al Pubblico ministero fosse precluso reiterare la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, dopo che, nel giugno dello stesso anno, il medesimo G.i.p. l'aveva rigettata, poiché non vi era alcun elemento nuovo che potesse giustificare la rinnovazione dell'istanza; l'unico elemento nuovo, la consulenza medico legale del dott. TA, con la quale si deduceva la congruità delle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici ai sinistrati, a dire della difesa, non avrebbe alcuna incidenza sul compendio indiziario ai fini della sussistenza del fumus del reato, posto che, già nel provvedimento iniziale, si ipotizzava un surplus risarcitorio rispetto alle somme di diritto spettanti alle persone offese e ciononostante il G.i.p. escludeva la configurabilità del reato. Il Tribunale, a fronte di questa eccezione difensiva, avrebbe erroneamente motivato affermando che il G.i.p. aveva suggerito al P.m. di esplorare altre ipotesi investigative rispetto alla truffa in danno delle compagnie assicuratrici, circostanza, invero, smentita dagli atti ed avrebbe illegittimamente valutato il quid novi necessario per potere avanzare nuovamente la richiesta di sequestro preventivo, individuandolo in una mera allegazione come appunto è la consulenza medico legale del dott. TA o l'informativa di polizia giudiziaria, in violazione del principio del ne bis in idem cautelare. I difensori aggiungono che il supplemento investigavo non ha avuto alcuna incidenza sul quadro cautelare, né sono idonei a sovvertire la decisione in precedenza assunta, infatti il decreto di sequestro non poggia sulle risultanze della consulenza medico del dott. TA;
tal che, conclude la difesa, la nuova mozione cautelare avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, rappresentando un tentativo di dissimulare un atto di impugnazione del primo provvedimento di rigetto. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce ancora inosservanza della norma processuale (art. 649 cod. proc. pen.), in quanto per i medesimi fatti-reato già procede il Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina, che ha anche adottato decreto di perquisizione eseguito, con la consegna al destinatario della informazione di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono complessivamente infondati, dal che consegue il rigetto della proposta impugnazione di legittimità. 1. Con il primo motivo si deduce (oltre al vizio di motivazione, non deducibile con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 del codice di rito) la violazione della norma 3 processuale .che garantisce il contraddittorio sulla prova, avendo il Tribunale della cautela reale deciso sulla base di un coacervo indiziario incompleto, in quanto la relazione di consulenza TA (già utilizzata dal G.i.p. nella fase genetica del vincolo) non era stata trasmessa dal P.m. procedente ed il Tribunale ebbe a richiederne copia solo all'esito della decisione e prima della redazione della ordinanza qui impugnata. 1.1. La censura dedotta difetta di allegazione dimostrativa del reale pregiudizio subito. Ed invero, la relazione di consulenza era certamente agli atti del fascicolo trasmesso dal P.m. al G.i.p. assieme alla mozione cautelare;
il G.i.p. ne ha utilizzato in motivazione interi stralci;
ergo, la difesa ne conosceva certamente sia l'esistenza che i contenuti ed avrebbe dovuto pertanto contestare in limine alla udienza camerale per il riesame la incompletezza del fascicolo, ciò che non risulta. La difesa ha dunque sviluppato nel contraddittorio le proprie ragioni conoscendo la relazione a contenuto tecnico e censurandone le conclusioni, così come pure il Tribunale ha deciso sulla base degli stralci contenuti in ordinanza. La mancata allegazione delle ragioni del concreto pregiudizio subito da tale incompleta trasmissione degli atti, in assenza di disposizione processuale (art. 309, comma 5, cod. proc. pen., stabilito solo per la procedura di riesame personale) che sanziona con la tranciante inefficacia della misura la incompletezza del fascicolo degli atti trasmessi all'organo di garanzia, produce inammissibilità del motivo, anche per la tardiva deduzione della nullità a regime intermedio lamentata dal ricorrente (Sez. 5, n. 35156 del 19/04/2016, Rv. 267860 - 01). 2. Con il secondo motivo si eccepisce, per la prima volta con i motivi di ricorso, la inconsistenza del fumus commissi delicti (peraltro già così scrutinata dal G.i.p. nel precedente mese di giugno) sul presupposto della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi per la conclusione delle indagini preliminari, in assenza di tempestiva richiesta di proroga. Sul punto, la giurisprudenza della Corte ha più volte evidenziato, con argomentazioni condivisibili, alle quali il Collegio ritiene di aderire, che l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01; sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699 - 01, in fattispecie, speculare a quella in esame). L'eccezione pertanto è preclusa, rivelandosi manifestamente infondate le argomentazioni difensive tese a vanificare le scansioni del procedimento cautelare e a non considerare che il riesame è mezzo: 4 di impugnazione con effetto, interamente devolutiyo e di piena cognitio, a contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente, il limite di deducibilità dell'inutilizzabilità. Perltro, la difesa neppure evidenzia (al di là della data di deposito dell'elaborato) in che data (e dunque se entro o oltre il termine per il compimento delle indagini) sono stati compiuti gli accertamenti posti a fondamento dell'elaborato consulenziale (sul punto v. Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, Rv. 278298: Al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407 cod. proc. pen., trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza de/termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., nel qual caso sarà utilizzabile nei limiti dell'attività tempestivamente svolta e documentata.). Lo stesso principio regge il deficit di specificità del motivo di ricorso con il quale si deduce il medesimo vizio in ordine al deposito (fuori termine) della annotazione di polizia giudiziaria riepilogativa dell'ottobre 2022. 3. Con il terzo motivo il ricorrente, sotto le spoglie formali della inosservanza della legge processuale stabilita in tema di competenza, censura il vizio di motivazione nella decisione che ha ritenuto la competenza, per connessione, del Tribunale di Milano. Ed invero, il Tribunale non conosce e non applica (erroneamente) una disposizione processuale diversa rispetto a quella prospettata dalla difesa;
ma solo ne argomenta in fatto la applicabilità (ambito di espansione della connessione, essendo il ricorrente indagato in concorso con altri per reati certamente connessi, almeno per quanto riguarda i concorrenti, ad altre più gravi fattispecie che radicano la competenza del Tribunale di Milano) alla fattispecie concreta in termini che non convincono la difesa. Il motivo, oltre che infondato in fatto, non è deducibile con il ricorso proposto secondo il paradigma scandito all'art. 325 cod. proc. pen.. 1.4. Lo stesso deve ritenersi per il quarto motivo, nella misura in cui tende, proponendo una rivalutazione nel merito della vicenda, a prospettare la violazione della preclusione processuale conosciuta come bis in idem cautelare. Per ritenere, infatti, che la consulenza TA non abbia realmente proposto rilevanti innovazioni sotto il profilo del fumus commissi delicti, tali da consentire di superare il precedente rigetto (15 giugno 2022) della mozione cautelare avanzata dal Pubblico ministero, la Corte dovrebbe accedere al merito della decisione attraverso un esame approfondito della motivazione, che è precluso in materia cautelare reale. In ogni caso, come osservato dal Tribunale, nel provvedimento del giugno 2022, il G.i.p aveva espresso dubbi in ordine alla destinazione del surplus risarcitorio alle 5 vittime dei sinistri, sicché, diversamente da quanto sostenuto dal dcorrente, la consulenza medico legale disposta dal P.m., che ha certificato l'effettività e l'entità E delle lesioni patite dalle vittime e la congruità dei compensi alle stesse dovuti, ha significativamente innovato il quadro indiziario posto a sostegno del fumus commissi delicti ed in quanto quid novi ha giustificato non solo l'adozione del provvedimento ablativo, ma anche l'emissione del provvedimento del riesame che lo ha confermato. 1.4.1. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal c.d. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Rv. 279411; Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493). Nel caso in esame, la consulenza tecnica svolta dal Pubblico ministero è stata effettuata proprio per superare il dubbio su cui si era arrestata l'ordinanza di rigetto del G.i.p. datata 15 giugno 2022, e cioè per valutare sia che gli infortuni si fossero effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto. D'altra parte, come osservato nel provvedimento impugnato, il quid novi necessario per avanzare nuovamente la richiesta di emissione della misura cautelare reale non è tipizzato e nemmeno è imposto che la nuova richiesta sia fondata, in toto, su qualcosa di diverso dalla precedente essendo sufficiente, per evitare la preclusione processuale che il quadro indiziario non sia rimasto immutato;
in tal senso il P.m., con la sua memoria, ha anche sottolineato che l'ulteriore elemento di novità era rappresentato dalle querele delle persone offese che hanno circostanziato i fatti e dall'informativa della Polizia valutaria della Guardia di Finanza che ha commisurato in termini economici i punti di invalidità riconosciuti alle vittime dei sinistri, elementi integrativi entrambi valorizzati nel provvedimento ablativo del 18 novembre 2022. 1.5. Con l'ultimo motivo si deduce ancora la violazione del bis in idem (questa volta sostanziale ed investigativo), dovendo ad avviso della difesa ritenersi preclusa la possibilità di operare nuove indagini e procedere in cautela, ove per il medesimo fatto penda già in altra sede giudiziaria (Latina) un procedimento penale per il medesimo fatto. 1.5.1. Orbene, il Tribunale della cautela ha rigettato l'eccezione proposta argomentando in fatto, opponendo cioè che non può scrutinarsi la medesimezza del fatto in assenza di coordinate precise capaci di definire l'imputazione "altra"; coordinate non evincibili dalla copia del decreto di natura investigativa versato in 6 atti dalla difesa. E' una argomentazione convincente e di certo non censurabile con il ricorso per cassazione, limitato nei contenuti deducibili alla sola violazione di legge. In ogni caso, la diversa sede processuale (diverso distretto) della rilevata litispendenza inibisce di apprezzare la dedotta preclusione processuale, che in ogni caso riguarda l'esercizio dell'azione penale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.