Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 20/B, lettera f), del ccnl del 1976 per gli autoferrotranviari, aveva affermato che, ai fini del computo dell'indennità di trasferta, l'assenza dalla residenza deve essere calcolata dall'orario di partenza a quello di ritorno al capolinea, non potendo tenersi contro del tempo impiegato per raggiungere quest'ultimo dal luogo di residenza del lavoratore e viceversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IU, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Giordani 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabbri, che lo rappresenta e difende disgiuntamele ed unitamente all'Avv. Guido Trioni come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.P.A. ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autoline - in persona del Presidente pro tempore Dott. Francesco Franco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Zanardelli 20, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lais. che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Boverio del foro di Casale Monferrato come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Casale Monferrato n. 170 del 2.6.1999/7.6.1999, R.G. n. 78/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.9.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Francesco Fabbri per il ricorrente e l'Avv. Francesco Boviero per la società Arfea;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 14.11.1997, PE ET esponeva di avere prestato servizio, come conducente di linea alle dipendenze della società ARFEA, con sede in Altavilla Monferrato dal 19.9.1980 e che, da gennaio 1992 al settembre 1995, era stato condannato a svolgere turni di guida con inizio e termine al capolinea di Asti. Ciò premesso, conveniva dinanzi al Pretore di Casale Monferrato la S.p.A. ARFEA per sentir riconoscere il diritto all'indennità di trasferta nella misura intera, ai sensi dell'art. 20/B, par. b, del CCNL del 23.7.1976.
All'esito l'adito Pretore, con sentenza del 14.1.1998, respingeva il ricorso, precisando che le parti avevano voluto espressamente escludere dal computo dell'assenza del lavoratore il tempo necessario per raggiungere e ritornare dal capolinea ed avevano voluto esplicitamente commisurare l'indennità soltanto al tempo netto del turno di lavoro.
Contro tale decisione proponeva appello il ET, lamentando l'erroneità dell'interpretazione adottata dal primo giudice, per non avere considerato che il frazionamento dell'indennità di trasferta non opera nel caso di servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, poiché in questo caso il lavoratore, dovendo provvedere da sè a portarsi sul luogo di partenza della prima corsa in linea, nel quale era stato comandato a prendere servizio, deve ritenersi in trasferta per tutto il giorno. All'esito, il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza depositata il 7.6.1999, rigettava l'appello e confermava la decisione pretorile.
II Tribunale, in particolare, condivideva l'interpretazione data dal giudice di primo grado in ordine all'art. 20/B, considerata l'unica opzione ermeneutica conforme alla lettera del contratto collettivo, nel senso di riconoscere l'indennità di trasferta in misura frazionata in proporzione alla durata del servizio svolto e non in rapporto alla distanza tra la sede dell'impresa e il capolinea. Il ET ricorre per cassazione con unico articolato motivo, contrastato dalla società ARFEA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., ed in particolare degli artt. 1363, 1367 e 1371, con riferimento agli artt. 20/B e 21/B del CCNL del 23.7.1976 per gli autoferrotranvieri e gli internavigatori (art. 360 n. 3 C.P.C.); nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo osserva che le conclusioni del Tribunale sono erronee, giacché, in conformità alla comune intenzione delle parti e secondo una interpretazione complessiva delle clausole del contratto collettivo avrebbe dovuto essere valutato il nesso funzionale tra l'indennità di trasferta e il disagio connesso con la prestazione di lavoro resa in luogo diversi dalla residenza del lavoratore. Lo stesso ricorrente aggiunge che in questo ambito interpretativo la norma di cui alla lettera f) dell'art. 20/B del contratto collettivo, secondo cui "l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso", non troverebbe applicazione ai casi in cui il comando avviene su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore.
Ad ulteriore sostegno del proprio assunto, il ET si richiama all'art. 21/B dello stesso contratto, disciplinante la '"diaria ridotta" del personale viaggiante di riserva, comandato a prestare servizio su linee distaccate non facenti capo alla sua residenza, che riconosce il diritto alla corresponsione dell'indennita' di trasferta, qualora tale personale non rientri nelle 24 ore presso la residenza medesima. Tale norma, ad avviso del ricorrente, ribadisce il principio ermeneutico, che ha guidato le parti nella redazione del contratto collettivo, secondo il quale l'indennità di trasferta va rapportata alla durata effettiva dell'assenza e non limitata convenzionalmente, come si desume dalla decisione impugnata. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, come quelle in questione, è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti Cod. Civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (in tal senso ex plurimis Cass. 16 marzo 2001, n. 3806; Cass. 2 agosto 1996. n. 6983;
Cass. 4 luglio 1994, n. 6321; Cass. 3 febbraio 1994. n. 1085). Va ribadito, inoltre, che la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici anzidetti e la denuncia del vizio di motivazione richiedono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di tali canoni e le ragioni dell'oggettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento seguito da giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (in questo senso ex plurimis Cass. 15 dicembre 1997, n. 12676; Cass. 4 luglio 1994, n. 6321). Ai requisiti indicati non rispondono le censure del ET, le quali, pur denunciando la violazione delle norma del codice civile in tema di interpretazione del contratto e vizi di motivazione, non evidenziano in concreto una reale deficienza o illogicità del ragionamento seguito dal giudice di appello, ma si limitano sostanzialmente a prospettare una diversa lettura delle disposizioni contrattuali.
D'altro canto, l'impugnata decisione ha ritenuto, dandone sufficiente spiegazione in relazione all'univoco dato letterale, applicabile al caso di specie l'art. 20/B, lettera f), il quale, come già detto in precedenza, ai fini del computo dell'indennità di trasferta, dispone che l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno allo stesso capolinea.
Spunti a favore dell'interpretazione seguita dal giudice di appello si rinvengono in precedenti giurisprudenziali, secondo i quali la residenza di servizio corrisponde al territorio comunale dell'unità organizzativa in cui il lavoratore e inserito, con esclusione quindi, ai fini del calcolo dell'indennità in questione, del tempo necessario per raggiungere il confine di tale territorio (Cass. 4 luglio 1994, n. 6321; Cass. 22 agosto 1992, n. 9775). Nessuna rilevanza assume infine il richiamo, operato dal ricorrente all'art. 21/B del contratto collettivo, che, come già evidenziato in precedenza, disciplina la diversa fattispecie della "diaria ridotta" spettante al personale di riserva, comandato su linee non facenti capo alla sua residenza.
In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 1500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003