Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1555
CASS
Sentenza 3 febbraio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 20/B, lettera f), del ccnl del 1976 per gli autoferrotranviari, aveva affermato che, ai fini del computo dell'indennità di trasferta, l'assenza dalla residenza deve essere calcolata dall'orario di partenza a quello di ritorno al capolinea, non potendo tenersi contro del tempo impiegato per raggiungere quest'ultimo dal luogo di residenza del lavoratore e viceversa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1555
    Data del deposito : 3 febbraio 2003

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