Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LI E-BOL 0 8 6 NOME DEL R0305 1 /0 1 . E N N , ZIO ale 1 8 en ISTRA 9 1 p B LICA - 1 a 1 REG istem - 4 2 A s . D L al TE 3 ifiche 2 ESEN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . T R od A 1 sezione civile oggetto m composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: termine di emissione dr. Vincenzo Baldassarre Presidente ordinanza-ingiunzione. R.G. N. 15619/98 dr. Donato Plenteda Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 6360 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.01.2001 S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 15619 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto DA PREFETTO DI FORLI', per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
BE CC, già elettivamente domiciliato in Cese- na, P.za della Libertà n.2, presso l'avv. Claudio Val- giusti, suo domiciliatario dinanzi al pretore. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Forlì-Sez. distac- 113 2001 ☐ 2 - cata di Cesena, n. 145/98 del 5 giugno 1998. Udita,al- l'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Raffaele Ce- niccola, che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 giugno 1998, il Pretore di Forlì accoglieva l'opposizione di RT CC all'ordi- nanza del locale prefetto, che ingiungeva il pagamento di sanzione pecuniaria per violazione del D.Lgs. 30 a- prile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), annullando la stes- sa per essere stata emessa oltre il"termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 204 C.d.S., dal- la proposizione del ricorso in sede amministrativa". Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Prefet- to di Forlì e il CC non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 204 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 dal pretore nel ritenere perentorio il termine entro il quale va deci- 스 so dal prefetto il ricorso in sede amministrativa con ordinanza o archiviazione degli atti, termine da inse- rire nella stessa logica dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto pone un limite temporale per la conclusione del procedimento amministrativo. Nessuna norma definisce perentorio detto termine e in 3 questo senso è orientata tutta la giurisprudenza ammi- nistrativa, mentre la Corte di Cassazione (23 luglio 1997 n. 6385) ha fondato la tesi della perentorietà su una sentenza del Consiglio di Stato che, in materia di procedimento disciplinare, ha ritenuto illegittimo per il dipendente incolpato il protrarsi del procedimento oltre i termini degli artt. 9 e 10 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, nella quale la posizione di destituito del dipendente va logicamente chiarita subito, nell'inte- resse di lui e in quello generale. D'altro canto, il pretore non indica le ragioni per le quali ha ritenuto perentorio il termine dell'art. 204 C.d. S. ed ha quindi ecceduto dai limiti della domanda, per cui la sentenza impugnata deve comunque cassarsi.
2.1. Il ricorso è infondato. Il pretore afferma che l'opponente ha "eccepito" la violazione del termine ex art. 204 C.d.S. dal prefetto e quindi che, con l'opposizione, si è dedotta la vio- lazione di legge da parte dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, consistita nel mancato rispetto dei ter- mini di conclusione del procedimento. Come più volte ripetuto da questa Corte (ex plurimis, 204 C.d.S., complessivamente di 90 giorni dalla propo- of Cass. 27 luglio 2000 n. 9889, 18 luglio 2000 n. 9447, 20 giugno 2000 n. 8356), i termini degli artt. 203 e 4 - sizione del ricorso in sede amministrativa per la con- clusione del procedimento con l'ordinanza ingiunzione o d'archiviazione degli atti, vanno inquadrati nell'am- bito delle regole e dei principi della L.241 del 1990, attuativa del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. I due termini (di trenta e sessanta giorni) non posso- no quindi qualificarsi nè "perentori" nè "ordinatori", con linguaggio mutuato dal diritto processuale, ma co- stituiscono limite temporale al legittimo esercizio dei poteri per l'autorità che deve emettere il provve- dimento a conclusione del procedimento relativo alla sanzione, e sono quindi un requisito di validità dell' atto, da impugnare per tale profilo in quanto annulla- bile e non nullo o valido, come sarebbe rispettivamen- te se emesso in violazione d'un termine perentorio ov- vero ordinatorio. Per tale profilo, quindi, sia pure modificando la mo- tivazione della sentenza pretorile, applicativa di una giurisprudenza di questa Corte superata da quella suc- cessiva, poichè con l'opposizione si è impugnata l'or- dinanza ingiunzione anche per la mancanza del requisi- to di validità temporale indicato, deve confermarsi ex art. 384, cpv., c.p.c. la sentenza di merito, il cui dispositivo di accoglimento della domanda dell'oppo- 5 nente è conforme al diritto e quindi il ricorso per la cassazione di essa deve essere rigettato. Nulla deve disporsi per le spese, non avendo il CC svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2001. Il presidente 1 Vinny Belterren consigliereconsigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prime Sextond Ovile Argileria Depositat 2001 ALCANCELLIERE 11 9 e 8 l I 6 a L L n . e O N B p , E a 1 m E 8 e N t 9 s 1 O i I - s Z 1 l 1 A - a R T 4 e S 2 I h . G c i E f L i R d 3 o A 2 D m . E T T R N A E S E