Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
48/4/ 2 C.c.76256 EN V S REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 042 45 / 03 .r. Magistrati Composta dagli Il Presidente R.G.N.8975/2001 SACCUCCI Dott. Bruno Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Consigliere 9783 Cron. Dott. Antonio MERONE Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 08/07/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Irpef Esenzione SEN TE NZA ex art. 13 quinques DL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro 363/84 Calamità naturali Sospensione pro tempore, dall'AGENZIAe DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici An dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE LL UL, N. 76756 intimata pronunciata dalla avversO la sentenza n. 02/02/00 Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 2^, 1 3190 il 02/02/00, depositata il 03/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL ET, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato doe della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della 3, comma 2 bis, del DL 30 Legge 13 maggio 1999 n. 133, 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1985 n. 971, dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre ска 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione indell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella 3 rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra laprovvedere sulle spese del giudizio, atteso che parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. CAST Il Presidente Dott Bruno Saccucci ruva оль б IL CANCELLIERS C Il Consigliere Estensore Аитов Присова Принов Dott. Antonino DEPOS 1|24 MAR 2003 Oggi oble Ешь