Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di procedura di convalida del provvedimento del Questore che contenga entrambe le diverse prescrizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, alla luce del chiaro tenore del comma terzo di tale disposizione esorbita dalle proprie attribuzioni il giudice che, interessato della convalida della misura prevista dal secondo comma (comparizione personale presso gli uffici di polizia), estenda il proprio sindacato anche alla misura prevista dal primo comma (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), che ha natura meramente amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2006, n. 37964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37964 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1038
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 16567/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro;
avverso l'ordinanza emessa il 29 giugno 2005 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro;
nei confronti di:
CC TE;
udita nella udienza in camera di consiglio del 25 ottobre 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dott. IACOVIELLO F.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro rigettò la richiesta di convalida del provvedimento emesso dal questore della provincia di Pesaro Urbino che imponeva a CC TE il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia.
Osservò il giudice per le indagini preliminari che il provvedimento era stato emesso a distanza di tempo dai fatti e non aveva quindi i caratteri dell'urgenza, di modo che, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7, avrebbe dovuto essere dato avviso dell'inizio del procedimento all'interessato per metterlo in condizione di difendersi. Di conseguenza il decreto del questore doveva ritenersi viziato e perciò andava disapplicato. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui non convalida il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1. Ricorda che la misura prevista dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, incide sulla libertà di circolazione, ha natura amministrativa e non deve essere convalidata dalla autorità giudiziaria, mentre la misura aggiuntiva prevista dal secondo comma del medesimo articolo incide sulla libertà personale ed ha natura di misura di prevenzione. Solo quest'ultima dunque deve essere convalidata dal giudice ed è quindi soggetta al conseguente vaglio, tra gli altri, dei presupposti di necessità ed urgenza. Nessun controllo-convalida è invece possibile da parte del giudice sul primo provvedimento. Pertanto, nella specie, il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice violazione di legge, perché non avrebbe dovuto sottoporre a convalida il provvedimento amministrativo di divieto di accesso ai luoghi di competizione sportiva, e perché non avrebbe potuto comunque motivare la mancata convalida con la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, estranei a tale provvedimento amministrativo, ma pertinenti al diverso provvedimento di imposizione dell'obbligo di presentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, come esattamente ricorda il pubblico ministero ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44273, Labbia;
Sez. I, 21 febbraio 1996, Elia, m. 204.609; Sez. I, 5 maggio 1997, Tani, m. 207.849; Sez. I, 19 febbraio 2004, Rocchi, m. 228.896) il provvedimento del questore emesso ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, con il quale si imponga, da un lato, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e, dall'altro, la prescrizione di comparire personalmente negli uffici di polizia in determinati orari, ha natura complessa. La prima misura (divieto di accesso a luoghi interessati da competizioni agonistiche) incide esclusivamente sulla libertà di circolazione del soggetto, non ha natura di misura di prevenzione bensì di atipica misura interdittiva, ha la finalità di salvaguardare esigenze inerenti all'ordine pubblico, ed è di competenza della autorità amministrativa, e precisamente della autorità di pubblica sicurezza. Invece, il provvedimento che impone la misura aggiuntiva prevista dalla L. 13 dicembre 1989, n.401, art. 6, comma 2, sebbene abbia ad oggetto un obbligo strumentale diretto ad assicurare il divieto di accesso previsto dal primo comma, ha natura di vera e propria misura di prevenzione ed incide direttamente sulla libertà personale, in quanto impone alla persona sottoposta alla misura un comportamento positivo che riguarda la sua persona e che ne limita inevitabilmente la libertà personale. Da tale natura di misura idonea ad incidere sulla libertà personale, deriva la conseguenza della necessaria applicazione delle garanzie costituzionali, fra le quali, oltre la riserva assoluta di legge, anche la riserva di giurisdizione nel senso della necessaria imposizione mediante un atto motivato della autorità giudiziaria, anche eventualmente in via successiva nei casi eccezionali di necessità ed urgenza nei quali la autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (art.13 Cost.) ed il diritto di poter proporre in ogni caso ricorso per cassazione (art. 111 Cost.). La diversa natura delle due misure spiega la ragione per la quale la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, prevede la convalida del giudice soltanto per la prescrizione di cui al secondo comma, vale a dire per la parte del provvedimento dell'autorità amministrativa che impone l'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia, e non anche per la parte contenente il divieto di cui al primo comma. Solo l'obbligo di presentazione alla autorità di polizia, quindi, è soggetto al controllo ed alla convalida del giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà vagliare la sussistenza, tra gli altri, anche del presupposto della necessità ed urgenza che giustifica il provvedimento anticipatorio della autorità di polizia.
Nessuna convalida, invece, il giudice deve e può effettuare in ordine al provvedimento impositivo del divieto di accesso di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1, comma 1, perché esso ha natura esclusivamente amministrativa e contro di esso la tutela giurisdizionale può essere esercitata solo dinanzi al giudice amministrativo.
Pertanto, nel caso in esame rientrava nel potere-dovere del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro soltanto negare la convalida del provvedimento del questore in ordine all'imposizione dell'obbligo di presentazione (e sul punto il pubblico ministero ricorrente non ha formulato alcuna censura). Il giudice ha quindi certamente esorbitato dalle proprie attribuzioni allorché ha esteso la mancata convalida al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Va a questo punto precisato che non possono condividersi - anche per motivi di opportuna chiarezza che eviti ulteriori confusioni in sede esecutiva - le pur acute osservazioni del Procuratore generale, secondo il quale il provvedimento impugnato potrebbe interpretarsi nel senso che con esso il giudice per le indagini preliminari abbia voluto non convalidare esclusivamente le prescrizioni del questore relative all'obbligo di presentazione e non anche quelle relative alla diffida ad accedere in determinati luoghi. Deve invece ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia non convalidato il provvedimento del questore nella sua interezza, ossia anche nella parte in cui impone la misura amministrativa del divieto di accesso, e ciò sia perché con il dispositivo il giudice "non convalida il provvedimento emesso dal questore" senza limitare la mancata convalida ad una sola delle due diverse misure contenute nel provvedimento stesso, sia perché l'intestazione del provvedimento impugnato addirittura specifica testualmente che si tratta di "ordinanza di rigetto della convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche". D'altra parte, anche la richiesta di convalida del pubblico ministero aveva una formulazione estremamente generica sicché nemmeno potrebbe supporsi che fosse limitata ad una sola parte del provvedimento al quale accedeva.
Deve dunque essere ribadito il principio che esorbita dalle proprie attribuzioni il giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida del provvedimento del questore in ordine alla imposizione dell'obbligo di presentarsi a determinati uffici di polizia, estenda il suo controllo e non convalidi l'atto anche nella parte contenente il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (cfr. Sez. I, 22 settembre 2004, Azzari, m. 229.538).
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro, con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla denegata convalida del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sul divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006