Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2011, n. 31319
CASS
Sentenza 9 giugno 2011

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della domanda - nell'ipotesi di una pluralità di reati, in relazione ai quali sono state emesse plurime ordinanze applicative di misure coercitive detentive, e che hanno successivamente costituito oggetto di diversi procedimenti, poi riuniti sotto il vincolo della continuazione e decisi con unica sentenza di primo grado, in parte di assoluzione (passata in giudicato), in parte di condanna (oggetto di impugnazione) - inizia a decorrere, per i reati in ordine ai quali vi è stata assoluzione, dal passaggio in giudicato della pronunzia assolutoria, a nulla rilevando la prosecuzione in appello per il reato oggetto di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2011, n. 31319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31319
    Data del deposito : 9 giugno 2011

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