Sentenza 9 giugno 2011
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della domanda - nell'ipotesi di una pluralità di reati, in relazione ai quali sono state emesse plurime ordinanze applicative di misure coercitive detentive, e che hanno successivamente costituito oggetto di diversi procedimenti, poi riuniti sotto il vincolo della continuazione e decisi con unica sentenza di primo grado, in parte di assoluzione (passata in giudicato), in parte di condanna (oggetto di impugnazione) - inizia a decorrere, per i reati in ordine ai quali vi è stata assoluzione, dal passaggio in giudicato della pronunzia assolutoria, a nulla rilevando la prosecuzione in appello per il reato oggetto di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2011, n. 31319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31319 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 09/06/2011
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 895
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 31753/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AD AM IO N. IL 02/02/1955;
e MINISTERO ECONOMIA E FINANZA;
avverso l'ordinanza n. 77/2009 CORTE APPELLO DI RIMA, del 13/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. ST AD AM GI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13 aprile 2010 della Corte d'Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 18 gennaio 1998 al 27 novembre 1998 a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per detenzione di materiale esplosivo.
Per quanto si rileva dall'impugnata ordinanza, il ST era stato tratto in arresto in più occasioni, e sempre per detenzione di munizioni e/o materiale esplosivo: 1) il 12 giugno 1997, e rimesso poi in libertà dopo nove giorni per insussistenza delle esigenze cautelari;
2) il 18 gennaio 1998, rimanendo in stato di custodia in carcere fino al 27 novembre 1998; 3) altra contestazione era stata mossa al ST in conseguenza di una perquisizione effettuata, presso un manufatto da lui condotto in locazione, il 24 gennaio 1998 (allorquando il ST era in stato di detenzione in carcere). Dall'impugnata ordinanza si rileva altresì che le contestazioni relative a tali fatti erano state riunite in un unico procedimento, all'esito del quale il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 25 settembre 2001, aveva assolto il ST da alcune imputazioni per non aver commesso il fatto, condannandolo invece per i fatti riconducibili a quanto sequestrato il 12 giugno 1997; a seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2007, passata in giudicato il 20 luglio 2007, aveva assolto il ST dalle imputazioni per le quali era intervenuta condanna in primo grado, per non aver commesso il fatto. A fronte della domanda di equa riparazione proposta dal ST in relazione a tutti i periodi della sofferta detenzione, la Corte territoriale adita riconosceva al ST il diritto all'indennizzo esclusivamente per i fatti del 12 giugno 1997 - precisando che la detenzione non si era protratta per nove giorni, bensì dal 13 giugno, giorno dell'arresto in flagranza, al 14 giugno 1997, non avendo il GIP accolto la richiesta del P.M. di misura cautelare pur convalidando l'arresto - mentre dichiarava invece inammissibile, per tardività, la domanda avente ad oggetto il più lungo periodo di detenzione, vale a dire quello dal 18 gennaio 1998 al 27 novembre 1998; a tale ultimo riguardo la Corte distrettuale osservava che: a) la sentenza assolutoria della Corte d'Appello riguardava esclusivamente i fatti del giugno 1997 per i quali il Tribunale di Viterbo aveva condannato in primo grado il ST;
b) per i fatti relativi alla detenzione dal 18 gennaio 1998 al 27 novembre 1998 il ST era stato assolto dal predetto Tribunale con sentenza del 25 settembre 2001, passata in giudicato lo stesso anno in ordine ai capi oggetto dell'assoluzione non avendo oil P.M. proposto impugnazione;
c) la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal gennaio 1998, era stata presentata l'8 luglio 2009 e, dunque, oltre il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
d) "il principio secondo il quale nell'ipotesi di plurime imputazioni, cumulativamente trattate nello stesso procedimento, e di decisioni frazionate nel tempo, il dies a quo per il computo del termine decadenziale decorre dal passaggio in giudicato della decisione sull'ultima tra le imputazioni, presuppone che queste abbiano dato luogo tutte alla detenzione di cui si chiede la riparazione e non può trovare applicazione nel caso in esame in cui ciascuna ha dato luogo autonomamente a periodi diversi di detenzione" (così testualmente a pag. 3 dell'ordinanza); d) "la pretesa di considerare sospeso il termine decadenziale in presenza di procedimenti suscettibili di originare la preclusione di cui all'art.314 c.p.p. comma 4, non ha alcun riscontro nella realtà legislativa"
(così a pagg.
3-4 dell'ordinanza); e) "la eventuale pendenza di un procedimento penale per fatto commesso anteriormente all'ingiusta detenzione e suscettibile quindi di dar luogo alla causa di esclusione del diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p., comma 4, può dar luogo alla sospensione del procedimento di riparazione fino all'esito di detto procedimento, ma giammai giustificare il mancato rispetto del termine di decadenza" (pag. 4 dell'ordinanza). Per quel che riguarda il "quantum", la Corte distrettuale liquidava al ST la somma complessiva di 2.000,00 Euro per la detenzione dal 13 al 14 giugno 1997; la Corte stessa, ritenendo il ST in gran parte soccombente in relazione alla domanda proposta, compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ST, a mezzo del difensore, deducendo doglianze che possono così riassumersi: 1) la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare tempestiva la domanda di equa riparazione anche per il periodo di detenzione dal 18 gennaio al 27 novembre 1998, posto che tutti i fatti addebitati al ST sono stati unificati dal vincolo della continuazione e giudicati in primo grado con un'unica sentenza;
2) sarebbe inadeguata la somma liquidata di 2.000,00 Euro, dovendo stimarsi un indennizzo "pro die" di almeno 750,00 Euro ed r giorni di detenzione sarebbero nove;
3) la Corte distrettuale avrebbe dovuto calcolare anche gli interessi sulla somma liquidata;
4) la Corte di merito avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese;
5) la Corte distrettuale avrebbe altresì errato nel negare il rilascio di copie esecutive dell'ordinanza; 6) l'art. 314 c.p.p., comma 1, presenterebbe profili di incostituzionalità nella parte in cui prevede solo un equo indennizzo e non una riparazione integrale dei danni;
7) profili di illegittimità costituzionale sarebbero altresì riscontrabili nell'art. 315 c.p.p., n. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione del termine di decadenza di due anni per la domanda di equa riparazione sino al passaggio in giudicato delle sentenze che escludono la responsabilità del soggetto condannato in altri procedimenti;
8) infine, sarebbe incostituzionale anche la mancata previsione di un secondo grado di merito per il giudizio di equa riparazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha poi depositato memoria difensiva svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno del proposto gravame.
3. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Quanto al primo motivo di gravame, si osserva che correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione presentata dal ST per i periodi diversi da quello concernente la detenzione sofferta dall'interessato per il fatto del 12 giugno 1997, per il quale l'assoluzione è intervenuta solo con la sentenza di appello dopo quella di condanna pronunciata dal primo giudice. Ed invero, per gli altri reati - in ordine ai quali pure vi era stata detenzione scaturita da distinti ed autonomi provvedimenti restrittivi nell'ambito di procedimenti diversi - il ST era stato assolto già con la sentenza di primo grado che non era stata impugnata: di tal che, al riguardo, il termine biennale - stabilito a pena di decadenza per la presentazione della domanda di equa riparazione, con decorrenza dal passaggio in giudicato dal provvedimento di proscioglimento - era già decorso al momento della presentazione della domanda stessa. Non rileva infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che tali reati siano stati in primo grado riuniti in un unico procedimento nella fase del giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo perché ritenuti avvinti dalla continuazione ed oggetto della stessa sentenza pronunciata da detto Tribunale il 25 settembre 2001. Il principio evocato dal ricorrente può infatti trovare applicazione nel caso di emissione della misura cautelare con un medesimo provvedimento per una pluralità di reati nell'ambito dello stesso;
in tale ipotesi non v'è dubbio che il termine per la riparazione debba iniziare a decorrere dalla data di irrevocabilità del provvedimento che definisce l'ultimo dei reati contestati, e ciò perché in caso di condanna per uno di questi reati la detenzione potrebbe ritenersi non ingiustamente sofferta. Detto principio non può invece essere applicato nell'ipotesi di una pluralità di reati, per i quali vi è stata detenzione determinata da distinti provvedimenti restrittivi - in relazione a fatti diversi che hanno dato origine ad autonomi procedimenti - poi riuniti sotto il vincolo della continuazione in giudizio ed oggetto di decisione in primo grado con un'unica sentenza, con assoluzione (passata in giudicato) per alcuni reati) e condanna (oggetto di impugnazione) per altri, così come è avvenuto nella concreta fattispecie: in tal caso, stante l'autonomia dei singoli reati (cfr. Sez. U, n. 10928 del 10/10/1981 Ud. - dep. 10/12/1981 - Rv. 151242), per i reati in ordine ai quali vi è stata assoluzione il termine biennale per la presentazione della domanda di equa riparazione inizia certamente a decorrere dal passaggio in giudicato di detta pronuncia assolutoria, a nulla rilevando la prosecuzione in appello per il reato oggetto della condanna. Il vincolo della continuazione è infatti solo una fictio iuris a favore dell'imputato che ha funzione determinante unicamente quoad poenam e non elimina quindi l'autonomia a tutti gli effetti, sostanziali e processuali, dei singoli reati ritenuti in continuazione (cfr., ancora, Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 Ud. - dep. 23/01/2009 - Rv. 241755, in motivazione: è stato precisato che deve ritenersi "definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato" e che "ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam").
3.2 Manifestamente infondata è la censura sul quantum, posto che risulta per tabulas che in relazione al fatto del 12 giugno 1997 - per il quale è stato riconosciuto al ST il diritto all'equa riparazione per un importo pari a 6.000,00 Euro - il Giudice della convalida dell'arresto si limitò a convalidare l'arresto rigettando la richiesta di applicazione della misura cautelare: di tal che la detenzione, per tale reato, non si è protratta per nove giorni come sostenuto dal ricorrente.
3.3 Priva di fondamento è la tesi del ricorrente secondo cui sarebbero dovuti gli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dal fatto (1997) e l'importo dovrebbe essere rapportato al valore attuale: questa Corte ha già enunciato il condivisibile principio secondo cui "il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sorge con il provvedimento del giudice, per cui, prima di esso, non è certo e nemmeno esigibile e quindi non produce interessi, ne' può essere fonte di danno da svalutazione monetaria, e il provvedimento che lo riconosce non è immediatamente esecutivo poiché, essendo prevista la possibilità di assegnare una provvisionale, ne è implicitamente esclusa l'immediata esecutività" (Sez. 4, n. 34674 del 22/06/2010 Cc. - dep. 24/09/2010 - Rv. 248084).
3.4 Parimenti infondata è la doglianza circa la statuizione con la quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese tra le parti: ed invero, la parziale soccombenza ben giustifica la compensazione.
3.5 Per quel che riguarda il quinto motivo di ricorso - concernente il diniego della Corte di merito di rilasciare copie esecutive del provvedimento - l'assunto difensivo non può trovare accoglimento posto che l'ordinanza che riconosce il diritto all'equa riparazione non è immediatamente esecutiva (cfr. Sez. 4, n. 34674/10, sopra citata sub 3.3).
3.6 Manifestamente infondate sono infine tutte le questioni di costituzionalità poste dal ricorrente (sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso) che ben possono essere esaminate congiuntamente. Ed invero, al riguardo, valgono i seguenti principi già condivisibilmente affermati da questa Corte: 1) la direttiva costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari (la cui disciplina è richiamata dalle norme relative all'equa riparazione, per quanto applicabili) ha lasciato al legislatore ordinario discrezionalità, incensurabile nel merito, sulla scelta delle condizioni e dei modi della riparazione, ivi compresa anche la individuazione delle situazioni da riparare (cfr. Sez. 4, n. 1523 del 17/12/1992 Cc. - dep. 18/03/1993 - Rv. 194084); 2) "La fonte normativa del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può essere individuata ne1 nell'art. 24 Cost. ne' nella L. 4 agosto 1955, n. 848, che ha reso esecutiva la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la conseguenza che deve escludersi che l'art. 314 cod. proc. pen. che tale diritto prevede possa essere qualificato come norma processuale -strumentale. Infatti, nel caso in cui sia la stessa norma costituzionale a limitare la tutela del diritto, tanto da subordinarne i presupposti e gli strumenti di tutela alle scelte del legislatore ordinario, la norma stessa non può essere ritenuta fonte del diritto nei rapporti intersoggettivi e l'art. 24 Cost., appunto, rimette alla legge ordinaria non soltanto i modi della riparazione, ma anche le condizioni della riparazione stessa La sumcordata Convenzione, d'altro canto, all'art. 5, comma 5, prevede soltanto in modo generico, un "diritto ad una riparazione", senza ulteriori specificazioni per cu, tale enunciazione non può porsi se non come un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso gli strumenti apprestati dal diritto interno- (Sez 2 n 2823 del 19/04/1991 Cc. - dep. 20/05/1991 - Rv. 187165).
4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011