Sentenza 20 marzo 1998
Massime • 1
In tema di omissione di referto, il convincimento del medico che all'onere di referto abbiano già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto idoneo ad escludere il dolo del delitto, inteso come rappresentazione ed intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art.365 cod. pen., cioè la mancata immediata informazione dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/1998, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 20.3.1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 409
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio RÒ " N. 26355/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto dal P.M. presso la pretura circondariale di Mantova
c/ AR CI
avverso la sentenza del pretore di Mantova - sezione distaccata di Revere - in data 16-12-1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso,
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio,
Udito il difensore avv. Luciano Menghini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva
In fatto
Il pretore di Mantova con la sentenza impugnata ha assolto AR CI dal delitto di cui all'art. 365 C.P. perché il fatto non costituisce reato.
Al AR si contesta di avere omesso di riferire all'Autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria l'esistenza del reato di lesioni colpose gravi o gravissime a seguito di infortunio sul lavoro: delitto procedibile d'ufficio della cui possibile sussistenza veniva a conoscenza, nell'esercizio della professione sanitaria quale medico di base del servizio sanitario nazionale, visitando la paziente LA NA MO in data 28-10-1991 per le lesioni subite in infortunio sul lavoro del giorno 23-9-1991, prognosticandole una malattia o comunque un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o una invalidità permanente penalmente rilevante.
Nel giudizio di primo grado l'imputato ha dichiarato di non avere fatto il referto, ritenendo in buona fede che vi avessero provveduto i sanitari dell'ospedale di Quistello, ove la infortunata fu ricoverata subito dopo l'infortunio e fu sottoposta a riduzione della frattura dell'avambraccio con prescrizione di ricovero dopo 40 giorni.
Il pretore è pervenuto all'assoluzione del AR ipotizzando la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, per avere il prevenuto ritenuto in buona fede che non sussistesse l'obbligo di referto nella convinzione che il referto stesso fosse stato già redatto e trasmesso dai medici dell'ospedale all'atto del primo ricovero della LA.
In diritto
Ricorre per cassazione il P.M. presso la pretura di Mantova, chiedendo l'annullamento della sentenza del pretore per erronea applicazione della legge penale. Osserva il ricorrente che non rileva l'errore in ordine all'obbligo di fare referto sul presupposto che ciò dovessero avere già fatto i sanitari che ebbero a fare il primo intervento, in quanto non esime da detto onere l'eventuale precedente segnalazione fatta da altro sanitario.
Il ricorso è infondato.
Il dolo del delitto di omissione di referto è costituito dalla rappresentazione ed intenzione dell'evento, oltre che dalla coscienza e volontà dell'azione (Cass. 24-1-1950 Vicchema;
Cass. 6-11-1948 Ottaviano).
L'obbligo del referto sorge quando in occasione della propria opera sanitaria il medico si trova a conoscere di un caso che può presentare in concreto i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Il referto deve essere presentato entro le 24 ore dall'intervento o immediatamente se vi è "periculum in mora". La tempestività della presentazione del referto connota, dunque, l'obbligo incombente al sanitario.
Alla luce di tale connotazione e delle circostanze concrete del caso va valutato il comportamento tenuto dall'imputato. Risulta dagli atti che al momento del ricovero in ospedale (23 settembre 1991), subito dopo l'infortunio, la lesione riportata dalla LA fu riscontrata grave, tanto che fu prescritto nuovo ricovero dopo 40 giorni. Tale circostanza, trattandosi di infortunio sul lavoro, rendeva di assoluta evidenza l'obbligo del referto. Ciò era noto al AR che ebbe a visitare la LA il 28 ottobre 1991. Il convincimento dell'imputato che all'onere del referto avessero adempiuto i sanitari che intervennero subito dopo il fatto causale delle lesioni si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto, che ha determinato la materiale omissione del referto da parte del AR e che esclude il dolo del delitto, inteso come rappresentazione e intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art. 365 C.P., cioè la mancata immediata informazione dell'Autorità Giudiziaria. È evidente che occorre che le circostanze concrete confermino l'asserita buona fede dell'imputato. Nel caso di specie il pretore attraverso la valutazione del fatto ha escluso che il AR fosse in mala fede. Trattasi di un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae a sindacato di legittimità.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998