Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE A DI CASSAZIONE00 2 4 9 / 0 3 SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8422/00 Dott. Mileo Vincenzo Presidente Dott. Spanò Alberto Consigliere Consigliere Cron. 425 Dott. Guglielmucci Corrado Consigliere Rep. Dott. Stile Paolo Ud. 11/06/02 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da del presidente pro tempore, INPS, in persona elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente 2755
contro
AR MA, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso notificato, dall'avv. Domenico Concetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Piazza Dei Martiri di Belfiore n.2 Roma.
1 - resistente con procura- avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 231 del 14/4/1999 RG 1597/1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/6/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Jen " Udito l'avv. Franco Stepi, per delega dell'avv. Antonio Todaro;
Udito l'avv. Domenico Concetti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per de l ricorso. i l riget to 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21/9/1993 innanzi al Pretore di Ancona, AR ZA, bracciante agricolo, esponeva di avere svolto attività lavorativa come come operaio agricolo subordinato a tempo indeterminato fino al 1991, e come operaio agricolo a tempo determinato nel 1992. Precisava che, essendosi assentato dal lavoro per malattia dal 19 al 30 agosto 1992, l'Inps (in base all'erroneo rilievo secondo cui il diritto alla indennità di malattia a favore del lavoratore determinato, che nell'anno agricolo a tempo precedente il verificarsi dell'evento morboso abbia svolto attività lavorativa a tempo indeterminato, va riconosciuto per un massimo di 30 giornate) gli aveva attribuito detta indennità per una sola stessa gli era stata già giornata, in quanto la corrisposta per altre ventinove giornate in conseguenza di precedenti episodi morbosi. Ritenuta la illegittimità del comportamento dell'Inps, ne chiedeva la condanna a corrispondergli la richiesta indennità per l'intero 3 periodo di assenza dal lavoro per malattia, dal 19 al 30 agosto 1992 Il Pretore accoglieva la domanda. Il Tribunale di Ancona rigettava l'appello proposto dall'Inps, e confermava la decisione pretorile, rilevando che l'art 5, comma sesto, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. .638), che riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto a fruire delle prestazioni di malattia, all'unica condizione che nell'annata precedente abbiano prestato almeno 51 giornate lavorative, e siano stati iscritti negli elenchi SCAU (e con il solo limite della riconoscibilità della indennità per un periodo massimo corrispondente al numero delle giornate lavorative espletate nell'anno precedente) non distingue, quanto all'attività lavorativa prestata nell'anno anteriore a quello della insorgenza dell'evento morboso, fra attività svolta quale lavoratore а tempo determinato 0 a tempo indeterminato. Osservava che il ZA nell'anno 1991, anteriore a quello nel quale si era verificato l'episodio morboso, era risultato iscritto negli elenchi dello Scau, ed aveva svolto oltre 4 cinquantuno giornate di attività lavorativa come operaio agricolo a tempo indeterminato. Gli ند spettava pertanto la richiesta indennità malattia. Avverso tale decisione L'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. AR ZA ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, l'Inps denuncia violazione ed errata applicazione dell'art 4 del D. Lgs 9 aprile 1946 n.212 e art 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638), nonché insufficiente, errata e cpontradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva l'Inps che, se è vero che l'art 5, comma sesto, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638), che riconosce al lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto a fruire delle prestazioni di malattia all'unica condizione che nell'annata precedente abbiano prestato almeno cinquantuno giornate lavorative e siano stati iscritti negli elenchi SCAU, non distingue fra attività svolta. nell'anno precedente quale lavoratore a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, tuttavia 5 al fine di individuare il numero delle giornate da indennizzare, quando, come nel caso in esame, il lavoratore agricolo a tempo determinato risulta avere svolto nell'anno precedente attività lavorativa con la diversa qualifica di lavoratore a tempo indeterminato, appare corretto fare riferimento anzichè al comma sesto dell'art 5 (che prevede che il numero delle giornate di indennità non possa superare la durata del periodo lavorativo svolto nell'anno precedente, che deve essere comunque non inferiore a cinquantuno giornate), al comma terzo dello stesso articolo, che prevede un numero massimo di trenta giornate di indennità di malattia per i lavoratori a tempo determinato che nell'anno precedente l'evento morboso hanno prestato attività lavorativa per non oltre trenta giorni. Il ricorso è infondato. р L'art. 5 del D.L. n. 463-1983, così come conv. dalla 1. n. 638-1983, dispone al I comma: "Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi precedenti l'evento 6 morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni". Quindi, al 6° comma stabilisce: "I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti о aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7 n. 5 del D.L.
3.2.1970 n. 7 convertito con modificazioni nella 1. 11.3.1970 n. 83, hanno diritto, a condizione che risultano iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascuno anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti massimi di durata previdenziale in materia". Le predette disposizioni, nel riferirsi rispettivamente all'attività lavorativa prestata nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento R morboso, non pongono alcuna distinzione fra attività lavorativa a tempo determinato e attività lavorativa a tempo indeterminato. Ne deriva che, applicando le regole di ermeneutica legislativa dettate dall'art. 12 delle disposizioni preliminari, neanche all'interprete è concesso fare 7 tale distinzione, secondo il noto brocardo "ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus". Anzi deve rilevarsi che il silenzio del legislatore a tale riguardo indica la sua volontà di non distinguere tra i suddetti due tipi di lavoratori. (vedi Cass n.11275 del 22/11/1990; Cass n.9500 del 15/9/1990; Cass. 3568 del 28/4/1990) Correttamente dunque il Tribunale, rilevato che il ZA nell'anno in cui si era verificata la malattia rivestiva la qualifica di lavoratore agricolo a tempo determinato, e che nell'anno precedente aveva svolto oltre cinquantuno giornate lavorative quale operaio agricolo a tempo indeterminato, ha riconosciuto il suo diritto a percepire la indennità di malattia ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della L. 638 del 1983. Tali conclusioni non restano scalfite dalle argomentazioni dell'Inps. Infatti il richiamo al comma terzo dell'art 5 non solo non è pertinente, trattandosi di norma che disciplina l'ipotesi dei lavoratori che nell'anno precedente l'evento morboso hanno svolto un periodo lavorativo inferiore a trenta giorni, laddove nel caso di specie tale limite non poteva essere opposto al ZA, che aveva espletato attività lavorativa 8 per oltre cinquantuno giornate, ma è altresì contraddittorio. Una volta affermato e riconosciuto (da parte dello stesso Inps) che il comma sesto dell'art 5 non distingue, con riferimento all'attività prestata nel settore agricolo nell'anno precedente l'evento morboso, fra attività a tempo determinato e attività a tempo indeteminato, appare poi in contrasto con tale premessa affermare la sussistenza della negata distinzione, laddove si individua in maniera differenziata i l numero delle giornate indennizzabili, in relazione proprio alla natura a tempo determinato ovvero indeterminato dell'attività lavorativa svolta. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, determinata in relazione alla attività defensionale di udienza. Laсодеј
PQM
Ш Rigetta il ricorso;
Condanna l'Inps al pagamento delle spese del 10,00giudizio di legittimità, che si liquidano in euro oltre euro 1500 (Millecinquecento) per onorari. 9 Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore A G E L - 5 3 N D L G . 3 7 3 8 1 1 L E E - Raffaele di Lella Vincenzo Mileo O S L I A I . I S D I R T L 1 ' O T N R A 0 D T E E Fincare Miles E T A G , O S E E I R R O G N P S A S D A I A , S T S E E S E D T O N A M S I T P A D I B , O L I L D O CANCELLIERE Deportato in Cancelleria joogi, 10 GEN. 2003 IL CANCELLERE 10