Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2001, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 . 0059795 8 O I 9 1 Z BBLICA ITALIANA / . A 4 N R / - 6 T 2 S B A I . I . A R G L . I R IN NOME DEL POPOL0 09 1 2 / 0 1 E P L R . R A A D A T . T L B A U U E A B D D B T I A E S I 1 T LIONE N 3 R E N Oggetto S E E . I T S N A E SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M ESTENSIONE CONDONO FAMILIARE COLLABORATO OF Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente DELLI PRISCOLIDott. Mario R.G.N. 10675/98 - Consigliere Cron.1872 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. GI FALCONE - Consigliere Ud. 05/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU E UFFICIO Richiesta, copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 dal Sig. SENTENZA 25 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE # IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ROMA, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo I presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BASILE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMAROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO TIEGHI, che lo difende unitamente all'avvocato . N FRANCESCO GIULIANI, giusta procura speciale per notaio CANCELLERIA NOBILE VITO, di Matera rep. n.32071 del 3/8/2000; 2000 ⚫ 1602 controricorrente -1- CB220868 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 126/97 della Commissione Richiesta copia studio dal Sig. DRAZI tributaria regionale di POTENZA, depositata il 3050 per diritti L. il 9 FEB. 2001 16/04/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta CANCELLERIA SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE CC108554 BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento; udito per il resistente, l'Avvocato GIULIANI, che ha chiesto in via principale l'inamissibilità, in via subordinata il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ab.. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato 1 rilasciata copia lege e n. per notifica Carta bolata L. 40.000 It 12.000. Dir. Copia cute a Totale 1 52000 20 FEB. 2001 Roma, IL CANCELLIERECANGEL -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BA ha impugnato l'accertamento TA effettuato nei suoi confronti dall'Ufficio II.DD. how erafoudata di Matera, assumendo che la rettifica in £. 98.239.000= del reddito da lei dichiarato per il 1981 a titolo di quota di partecipazione percepita in qualità di collaboratrice della impresa fami- liare esercitata dal marito GI AR, che si era avvalso del condono. La BA ha dedotto sia l'illegittimità dello accertamento, in presenza di "definizione auto- matica" ex art. 19 del D.L. 429 del 1982 da parte del marito, sia l'infondatezza nel merito dello accertamento stesso. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza 16 aprile 1997, ha confermato decisione dei giudici tributari di primo grado, ha ritenuto legittima l'estensione degli effetti del condono richiesto dal titolare della impresa familiare anche al collaboratore, in quanto quest'ultimo non ha, nella impresa in questione, potere di intervento e di gestione. La stessa sentenza ha quindi rigettato "in toto" i motivi di appello dell'Amministrazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il 3 ministero delle Finanze sulla base di un unico motivo. TA BA resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col proposto ricorso, assumendo la violazione degli artt. 15 e 19 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella Legge 7 agosto 1982 n. 516, la ricorrente sostiene che avendo il titolare della impresa familiare dedotto, in sede di dichiarazione integrativa del proprio reddito, la quota di partecipazione spettante alla socia collaboratrice, quest'ultima non può fruire degli effetti della dichiarazione, essendo le posizioni dei collabo- agli utili. Ар ratori familiari distinte, a' fini IRPEF-ILOR, nei limiti della quota proporzionale di partecipazione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso erariale, secondo la quale sarebbe stata investita soltanto una delle "rationes decidendi" della sentenza impugnata. L'eccezione non è fondata. È vero infatti che la Commissione Tributaria di 1° grado, nell'accogliere il ricorso della BA, relativo sia alla illegittimità dell'avviso di accertamento, che alla sua infondatezza, perché "sproporzionato, illogico e fuori di ogni realtà aziendale", aveva annullato, perché "sproporzio- nato" l'accertamento stesso;
ma la Commissione Regionale, pur respingendo "in toto" i motivi di appello dell'Ufficio, uno dei quali relativo alla validità delle percentuali di ricarico utilizzate nell'accertamento, ha motivato soltanto in ordine alla estensibilità del condono richiesto da un coniuge all'altro coniuge collaboratore familiare, "sfuggendo alla questione di merito", come dichiarato dai giudici di secondo grado, che non hanno dunque pronunciato sul punto, ritenendo presumibilmente la questione assorbita. Non può quindi affermarsi che esistano nella sentenza due "rationes decidendi", ovvero che vi sia un giudicato in ordine alla questione di merito, che è rimasta pendente. Il proposto ricorso è pertanto ammissibile ed è altresì fondato. Infatti l'art. 15 del D.L. 10.7.1982 n. 429 convertito nella L.
7.8.82 n. 516, esplicitamente prevede che in caso di società, associazioni come nella specie, di imprese familiari, la soli confronti del soggetto dichiarante, come A dichiarazione di un coniuge esplica efficacia nei previsto sia dal D.L. 429/82 in esame, sia dalla successiva normativa agevolativa di cui alla Legge n. 413 del 1991 (Cass. 2173/96; 5787/2000). A fronte della specialità rappresentata da tale previsione, strettamente limitata alla fruizione del condono in presenza di attività d'impresa associate, non rilevano, ai fini della soluzione della presente controversia, le considerazioni esposte dalla controricorrente in ordine alla disciplina civilistica della impresa familiare, come caratterizzata dalla preponderante figura del familiare imprenditore, effettivo gestore della Аю impresa (Cass. 6559/90), pur nel rispetto dei diritti di partecipazione degli altri componenti della famiglia (Cass. 4650/92; 13390/92). L'accoglimento del ricorso comporta dunque la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti, per una più completa lettura, ad altra Sezione della Commissione Regionale della Basili- cata, la quale dovrà riesaminare il merito della controversia, decidendo anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra 6 Sezione della Tributaria Commissione Regionale della Basilicata. Roma, 5 ottobre 2000 Il Relatore Il Presidente Mais tellibuiscol. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista O I A T C A S R T . A 1 N S I / G 6 5 E B 2 R . I . L R R L . A T P A . D . D B E L A A T E T I D N 1 R I E S 3 S E 1 N E T E . S A N I A M 7