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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19953 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LI IA nato a [...] il [...] EN ET nato a [...] il [...] IA LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19953 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bari il 31 marzo 2020 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»). 1.2. Per quanto ancora di rilievo, il giudice d'appello, esclusa la sussistenza dell'associazione ex art. 74 T.U. stup. contestata al capo 2, con conseguente assoluzione degli attuali ricorrenti in merito ad essa, circa la posizione di De IL CI ha assolto per il capo 30 (già ritenuto dal primo giudice assorbito nel capo 16) e ha confermato la responsabilità in merito alle fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 6, 8, 9, 11 e 16 (in esso già assorbiti i capi 15, 17 e 26), con assorbimento nel detto capo 16 del reato di cui al capo 13 e conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. 1.3. È stata altresì confermata la responsabilità di OL CL per le fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 2, 8, 9, 13 e 26 con riduzione della pena in ragione dell'assoluzione per la fattispecie associativa di cui al capo 2. Parimenti, corca la posizione di GA NO è stata confermata la responsabilità per le fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 26, 31 e 32 e, ritenuta assorbita nel capo 26 la fattispecie ascritta al capo 27, è stata rideterminata in melius la pena (ciò anche in ragione dell'assoluzione per il capo 2). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati De IL CI, OL CL e GA NO. 3. Nell'interesse dell'imputato De IL CI è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 3.1. Con il rimo motivo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe valorizzato quali elementi a conforto del compendio probatorio, sostanzialmente composto dagli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da LI EF e da IO AN (quest'ultimo escusso in appello in ragione della sua sopravvenuta adesione al programma di collaborazione con la giustizia) ancorché caratterizzata da genericità, incoerenza 9 e intempestività (perché rese solo dopo l'instaurazione del processo) e comunque provenienti da soggetti inattendibili e prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. All'esito il ricorrente prospetta i profili di censura inerenti a ogni singola fattispecie (nei termini di seguito esplicitati in sede di specifica disamina degli stessi). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'operato aumento per la contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. 4. Nell'interesse dell'imputato OL CL è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione. Il ricorrente deduce di non comprendere sulla base di quali elementi la Corte territoriale, in luogo dell'auspicata assoluzione per il «ragionevole dubbio», sia addivenuta all'accertamento della responsabilità di OL CL in merito alle ascritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute in primo grado reati fine del sodalizio contestato al capo 2, nonostante l'assoluzione perché il fatto non sussiste dalla fattispecie associativa di cui all'art. 74 del citato d.P.R. Gli elementi emergenti dalle comunicazioni e conversazioni intercettate, prosegue il ricorso, in gran parte intercorse tra altri soggetti, non sarebbero difatti tali da fondare la responsabilità per i reati ascritti. La Corte territoriale avrebbe avvertito quindi la necessità di argomentare anche dagli elementi probatori emergenti dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da due coimputati che, a giudizio del ricorrente, non avrebbero invece aggiunto alcunché al già acquisito insufficiente compendio probatorio. Ciò emergerebbe in particolare dalla deposizione del c.d. «collaboratore di giustizia» IO AN, per il quale OL non avrebbe avuto una «quota» con riferimento al gruppo composto dallo stesso dichiarante, da De IL e da GA. Il ricorrente sollecita altresì un rinvio al giudice di merito per valutare la sussumibilità delle fattispecie nel «fatto di lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Nell'interesse dell'imputato GA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo unico deducente l'apoditticità della motivazione e comunque vizio cumulativo di essa. La Corte d'appello, al pari del giudice di primo grado, con apparato motivazionale assente per apoditticità avrebbe ritenuto l'imputato responsabile nonostante la cripticità e l'indecifrabilità delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate (soprattutto laddove si utilizzano i termini «zip» e «scooter»), che, 3 comunque, sarebbero rimaste sfornite di riscontri di natura oggettiva e, quindi, in quanto tali, prive di effettiva valenza probatoria. Quanto detto lo si prospetta con riferimento a tutti capi d'imputazione e con particolare riferimento alla fattispecie di cui al capo 31. In ordine a essa si deduce che la Corte non si sarebbe avveduta che nel contesto temporale di commissione dello stesso reato e, quindi, della detenzione in concorso a fini di spaccio, il ricorrente non si sarebbe trovato in loco in quanto in crociera. 6. All'esito della discussione la sola Procura generale della Repubblica della Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De IL CI la Corte territoriale avrebbe valorizzato quali elementi a conforto del compendio probatorio, sostanzialmente composto dagli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da LI EF e da IO AN (quest'ultimo escusso in appello in ragione della sua sopravvenuta adesione al programma di collaborazione con la giustizia). Si sarebbe però trattato di dichiarazioni generiche, incoerenti e intempestive (perché rese solo dopo l'instaurazione del processo) e comunque provenienti da soggetti inattendibili nonché prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. Nel dettaglio, per il ricorrente, gli elementi emergenti dalle indicate indagini tecniche e acquisiti al processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato non avrebbero fornito riscontri in quanto, per quanto evidenziato dagli stessi giudici di merito, di contenuto criptico e allusivo. Il detto materiale, quindi, nell'impossibilità di essere decriptato, non avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione. Passando poi alla disamina di ogni singola fattispecie, il ricorrente, in sintesi, deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel confermare la responsabilità dell'imputato nonostante l'utilizzo da parte degli interlocutori di termini tali da non ricondurre, «al di là di ogni ragionevole dubbio», la transazione di cui al capo 6 a un'operazione avente a oggetto sostanze stupefacenti (parimenti per il capo 11). Non emergerebbe altresì dalle indagini tecniche alcun riferimento tale da condurre al superamento del dubbio che effettivamente gli incontri tra i soggetti coinvolti nella vicenda di cui al capo 8 4 L_-- \ fossero effettivamente finalizzati alla cessione di stupefacente, così come per i per i contatti sottesi alla ritenuta responsabilità per il capo 13 (che comunque, occorre precisare, la Corte territoriale ritiene assorbito nel capo 16. In altri casi, invece, come per la fattispecie ascritta al capo 9, sempre per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, quale riscontro e chiave di lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni, laddove, invece, le condotte si sarebbero fermate solo allo stadio di meri contatti preliminari. Sostanzialmente, le critiche di cui innanzi alla lettura del materiale probatorio emergente dalle indagini tecniche si appuntano anche con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta responsabilità per il capo 16, considerato dal giudice d'appello assorbente le condotte ascritte al capo 13 e già ritenuto in primo grado assorbente i capi 15, 26 e 17 (quest'ultimo, però, occorre precisare, non oggetto di appello come chiarito dalla sentenza impugnata - pag. 34 - sul punto non sindacata). 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc pen., in quanto diversi dai motivi deducibili in sede di legittimità perché costituito da critiche in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 2.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 5 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
n motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). 2.2. Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2.2.1. Orbene, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata circa la valutazione della Corte territoriale in merito alle dichiarazioni rese dai c.d. «collaboratori di giustizia», limitandosi a sostenere che si sia trattato di valutazioni generiche e, a suo dire, irrilevanti in quanto rese nel corso del processo e non prima. Per contro, il giudice di merito (pag. 11-14) esamina le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, sia quelle rese già in primo grado e già valutate dal primo giudice, sia quelle del coimputato che solo successivamente accede al programma di collaborazione con conseguente escussione ex art. 603 cod. proc. 6 pen., e le utilizza all'esito di un giudizio di attendibilità dei dichiaranti e in ragione dei riscontri estrinseci al dichiarato, tanto oggettivi quanto individualizzanti, forniti dagli elementi emergenti dalle intercettazioni. 2.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo posto a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di De IL, incentrato sull'operato aumento per la contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Trattasi in realtà di un c.d. «non motivo» in quanto, al di là delle solo prospettate violazioni, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate nell'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a ripercorrere, peraltro a grandi linee, l'orientamento di legittimità in merito alle valutazioni che devono sottendere all'aumento per la recidiva ma è privo di qualsivoglia elemento individualizzante circa la posizione del ricorrente, tanto in termini di violazione di legge quanto di eventuali vizi motivazionali. Peraltro, la sentenza impugnata - pag. 59 e s. - tratta la questione in maniera specifica anche evidenziando la già intervenuta dichiarazione di recidiva con sentenze precedenti (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione;
si veda altresì, proprio con particolare riferimento al c.d. «non motivo», Sez. 4 n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit. in motivazione). 4. È inammissibile anche il motivo sotteso al ricorso proposto nell'interesse di OL CL per le medesime ragioni fondanti l'inammissibilità del primo motivo del ricorso di De IL. 4.1. Il ricorrente, in particolare, in luogo di articolare una censura ex art. 606 cod. proc. pen., deduce di non comprendere sulla base di quali elementi la Corte territoriale, nonostante l'assoluzione per il «ragionevole dubbio» auspicata dalla difesa, sia addivenuta all'accertamento della responsabilità dell'imputato in merito alle ascritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute in primo grado reati fine del sodalizio contestato al capo 2, nonostante l'assoluzione perché il fatto non sussiste dalla fattispecie associativa di cui all'art. 74 del citato d.P.R., circostanza, quest'ultima, invece neutra sotto il profilo logico-giuridico. 4.2. Gli elementi emergenti dalle comunicazioni e conversazioni intercettate, prosegue il ricorso, in gran parte intercorse tra altri soggetti, non sarebbero per il ricorrente tali da fondare la responsabilità per i reati ascritti;
ciò, dunque, 7 all'esito di una mera diversa lettura degli elementi delle indagini tecniche, inammissibile per quanto già evidenziato nel trattare la posizione di De IL. 4.3. La Corte territoriale, peraltro, in ragione dell'irrilevanza probatoria degli elementi emergenti dalle intercettazioni (assunta dal ricorrente), avrebbe quindi avvertito la necessità di argomentare anche dalle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da due coimputati che, sempre a giudizio del ricorrente, non avrebbero invece aggiunto alcunché al già acquisito insufficiente compendio probatorio. Ciò emergerebbe in particolare dalla deposizione del c.d. «collaboratore di giustizia» IO AN, a detta del quale OL non avrebbe avuto una «quota» con riferimento al gruppo composto dallo stesso dichiarante, da De IL e da GA. Circa tale ultimo profilo, poi, è inconferente, al di là del difetto di specificità in termini di c.d. «autosufficienza», in quanto dal ricorrente affidata, quest'ultima, solo alla produzione di parte delle relative trascrizioni coincidente con la sola risposta a una domanda rivolta dalla difesa. È stata difatti esclusa l'esistenza del sodalizio, sicché non si mostra contraddittorio né manifestamente illogico ovvero travisante le prove l'apparato motivazionale laddove non esclude la responsabilità dell'imputato per la fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup., nonostante la dichiarata assenza di «quote» in capo al prevenuto e in ordine a quel determinato gruppo (di cui alle innanzi indicate dichiarazioni del «collaboratore»). 4.4. Il ricorrente, infine, senza neanche prospettare di essersi doluto sul punto innanzi alla Corte d'appello, sollecita un rinvio al giudice di merito per valutare la sussumibilità delle fattispecie nel «fatto di lieve entità», ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In tali termini, sostanzialmente, si finisce con il prospettare inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità una diversa qualificazione giuridica del fatto implicante, nella specie, valutazioni di merito precluse in questa sede in quanto necessitanti di apprezzamenti in fatto. 5. Pretende di sostituire, a quella del giudice di merito, la propria lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni anche il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di GA che, peraltro, non si confronta con la ratio sottesa alla decisione laddove fa riferimento all'assenza di una decriptazione del linguaggio utilizzato dagli interlocutori oltre che all'assenza di considerazione, circa il capo 31, dell'assenza dell'imputato in quanto in crociera. Contrariamente a quanto dedotto, difatti, in merito a tale ultima fattispecie la sentenza, con il cui apparato motivazione dunque non si confronta il ricorso, valuta proprio la condotta partecipativa dell'imputato, nonostante il viaggio in crociera da lui intrapreso, in merito alla quale si diffonde (a pag. 50) con motivazione esente da censure. 8 6. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023 nsig estensore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19953 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bari il 31 marzo 2020 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»). 1.2. Per quanto ancora di rilievo, il giudice d'appello, esclusa la sussistenza dell'associazione ex art. 74 T.U. stup. contestata al capo 2, con conseguente assoluzione degli attuali ricorrenti in merito ad essa, circa la posizione di De IL CI ha assolto per il capo 30 (già ritenuto dal primo giudice assorbito nel capo 16) e ha confermato la responsabilità in merito alle fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 6, 8, 9, 11 e 16 (in esso già assorbiti i capi 15, 17 e 26), con assorbimento nel detto capo 16 del reato di cui al capo 13 e conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. 1.3. È stata altresì confermata la responsabilità di OL CL per le fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 2, 8, 9, 13 e 26 con riduzione della pena in ragione dell'assoluzione per la fattispecie associativa di cui al capo 2. Parimenti, corca la posizione di GA NO è stata confermata la responsabilità per le fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. ascritte ai capi 26, 31 e 32 e, ritenuta assorbita nel capo 26 la fattispecie ascritta al capo 27, è stata rideterminata in melius la pena (ciò anche in ragione dell'assoluzione per il capo 2). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati De IL CI, OL CL e GA NO. 3. Nell'interesse dell'imputato De IL CI è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 3.1. Con il rimo motivo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe valorizzato quali elementi a conforto del compendio probatorio, sostanzialmente composto dagli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da LI EF e da IO AN (quest'ultimo escusso in appello in ragione della sua sopravvenuta adesione al programma di collaborazione con la giustizia) ancorché caratterizzata da genericità, incoerenza 9 e intempestività (perché rese solo dopo l'instaurazione del processo) e comunque provenienti da soggetti inattendibili e prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. All'esito il ricorrente prospetta i profili di censura inerenti a ogni singola fattispecie (nei termini di seguito esplicitati in sede di specifica disamina degli stessi). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'operato aumento per la contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. 4. Nell'interesse dell'imputato OL CL è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione. Il ricorrente deduce di non comprendere sulla base di quali elementi la Corte territoriale, in luogo dell'auspicata assoluzione per il «ragionevole dubbio», sia addivenuta all'accertamento della responsabilità di OL CL in merito alle ascritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute in primo grado reati fine del sodalizio contestato al capo 2, nonostante l'assoluzione perché il fatto non sussiste dalla fattispecie associativa di cui all'art. 74 del citato d.P.R. Gli elementi emergenti dalle comunicazioni e conversazioni intercettate, prosegue il ricorso, in gran parte intercorse tra altri soggetti, non sarebbero difatti tali da fondare la responsabilità per i reati ascritti. La Corte territoriale avrebbe avvertito quindi la necessità di argomentare anche dagli elementi probatori emergenti dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da due coimputati che, a giudizio del ricorrente, non avrebbero invece aggiunto alcunché al già acquisito insufficiente compendio probatorio. Ciò emergerebbe in particolare dalla deposizione del c.d. «collaboratore di giustizia» IO AN, per il quale OL non avrebbe avuto una «quota» con riferimento al gruppo composto dallo stesso dichiarante, da De IL e da GA. Il ricorrente sollecita altresì un rinvio al giudice di merito per valutare la sussumibilità delle fattispecie nel «fatto di lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Nell'interesse dell'imputato GA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo unico deducente l'apoditticità della motivazione e comunque vizio cumulativo di essa. La Corte d'appello, al pari del giudice di primo grado, con apparato motivazionale assente per apoditticità avrebbe ritenuto l'imputato responsabile nonostante la cripticità e l'indecifrabilità delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate (soprattutto laddove si utilizzano i termini «zip» e «scooter»), che, 3 comunque, sarebbero rimaste sfornite di riscontri di natura oggettiva e, quindi, in quanto tali, prive di effettiva valenza probatoria. Quanto detto lo si prospetta con riferimento a tutti capi d'imputazione e con particolare riferimento alla fattispecie di cui al capo 31. In ordine a essa si deduce che la Corte non si sarebbe avveduta che nel contesto temporale di commissione dello stesso reato e, quindi, della detenzione in concorso a fini di spaccio, il ricorrente non si sarebbe trovato in loco in quanto in crociera. 6. All'esito della discussione la sola Procura generale della Repubblica della Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De IL CI la Corte territoriale avrebbe valorizzato quali elementi a conforto del compendio probatorio, sostanzialmente composto dagli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da LI EF e da IO AN (quest'ultimo escusso in appello in ragione della sua sopravvenuta adesione al programma di collaborazione con la giustizia). Si sarebbe però trattato di dichiarazioni generiche, incoerenti e intempestive (perché rese solo dopo l'instaurazione del processo) e comunque provenienti da soggetti inattendibili nonché prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. Nel dettaglio, per il ricorrente, gli elementi emergenti dalle indicate indagini tecniche e acquisiti al processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato non avrebbero fornito riscontri in quanto, per quanto evidenziato dagli stessi giudici di merito, di contenuto criptico e allusivo. Il detto materiale, quindi, nell'impossibilità di essere decriptato, non avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione. Passando poi alla disamina di ogni singola fattispecie, il ricorrente, in sintesi, deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel confermare la responsabilità dell'imputato nonostante l'utilizzo da parte degli interlocutori di termini tali da non ricondurre, «al di là di ogni ragionevole dubbio», la transazione di cui al capo 6 a un'operazione avente a oggetto sostanze stupefacenti (parimenti per il capo 11). Non emergerebbe altresì dalle indagini tecniche alcun riferimento tale da condurre al superamento del dubbio che effettivamente gli incontri tra i soggetti coinvolti nella vicenda di cui al capo 8 4 L_-- \ fossero effettivamente finalizzati alla cessione di stupefacente, così come per i per i contatti sottesi alla ritenuta responsabilità per il capo 13 (che comunque, occorre precisare, la Corte territoriale ritiene assorbito nel capo 16. In altri casi, invece, come per la fattispecie ascritta al capo 9, sempre per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, quale riscontro e chiave di lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni, laddove, invece, le condotte si sarebbero fermate solo allo stadio di meri contatti preliminari. Sostanzialmente, le critiche di cui innanzi alla lettura del materiale probatorio emergente dalle indagini tecniche si appuntano anche con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta responsabilità per il capo 16, considerato dal giudice d'appello assorbente le condotte ascritte al capo 13 e già ritenuto in primo grado assorbente i capi 15, 26 e 17 (quest'ultimo, però, occorre precisare, non oggetto di appello come chiarito dalla sentenza impugnata - pag. 34 - sul punto non sindacata). 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc pen., in quanto diversi dai motivi deducibili in sede di legittimità perché costituito da critiche in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 2.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 5 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
n motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). 2.2. Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2.2.1. Orbene, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata circa la valutazione della Corte territoriale in merito alle dichiarazioni rese dai c.d. «collaboratori di giustizia», limitandosi a sostenere che si sia trattato di valutazioni generiche e, a suo dire, irrilevanti in quanto rese nel corso del processo e non prima. Per contro, il giudice di merito (pag. 11-14) esamina le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, sia quelle rese già in primo grado e già valutate dal primo giudice, sia quelle del coimputato che solo successivamente accede al programma di collaborazione con conseguente escussione ex art. 603 cod. proc. 6 pen., e le utilizza all'esito di un giudizio di attendibilità dei dichiaranti e in ragione dei riscontri estrinseci al dichiarato, tanto oggettivi quanto individualizzanti, forniti dagli elementi emergenti dalle intercettazioni. 2.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo posto a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di De IL, incentrato sull'operato aumento per la contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Trattasi in realtà di un c.d. «non motivo» in quanto, al di là delle solo prospettate violazioni, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate nell'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a ripercorrere, peraltro a grandi linee, l'orientamento di legittimità in merito alle valutazioni che devono sottendere all'aumento per la recidiva ma è privo di qualsivoglia elemento individualizzante circa la posizione del ricorrente, tanto in termini di violazione di legge quanto di eventuali vizi motivazionali. Peraltro, la sentenza impugnata - pag. 59 e s. - tratta la questione in maniera specifica anche evidenziando la già intervenuta dichiarazione di recidiva con sentenze precedenti (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione;
si veda altresì, proprio con particolare riferimento al c.d. «non motivo», Sez. 4 n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit. in motivazione). 4. È inammissibile anche il motivo sotteso al ricorso proposto nell'interesse di OL CL per le medesime ragioni fondanti l'inammissibilità del primo motivo del ricorso di De IL. 4.1. Il ricorrente, in particolare, in luogo di articolare una censura ex art. 606 cod. proc. pen., deduce di non comprendere sulla base di quali elementi la Corte territoriale, nonostante l'assoluzione per il «ragionevole dubbio» auspicata dalla difesa, sia addivenuta all'accertamento della responsabilità dell'imputato in merito alle ascritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute in primo grado reati fine del sodalizio contestato al capo 2, nonostante l'assoluzione perché il fatto non sussiste dalla fattispecie associativa di cui all'art. 74 del citato d.P.R., circostanza, quest'ultima, invece neutra sotto il profilo logico-giuridico. 4.2. Gli elementi emergenti dalle comunicazioni e conversazioni intercettate, prosegue il ricorso, in gran parte intercorse tra altri soggetti, non sarebbero per il ricorrente tali da fondare la responsabilità per i reati ascritti;
ciò, dunque, 7 all'esito di una mera diversa lettura degli elementi delle indagini tecniche, inammissibile per quanto già evidenziato nel trattare la posizione di De IL. 4.3. La Corte territoriale, peraltro, in ragione dell'irrilevanza probatoria degli elementi emergenti dalle intercettazioni (assunta dal ricorrente), avrebbe quindi avvertito la necessità di argomentare anche dalle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da due coimputati che, sempre a giudizio del ricorrente, non avrebbero invece aggiunto alcunché al già acquisito insufficiente compendio probatorio. Ciò emergerebbe in particolare dalla deposizione del c.d. «collaboratore di giustizia» IO AN, a detta del quale OL non avrebbe avuto una «quota» con riferimento al gruppo composto dallo stesso dichiarante, da De IL e da GA. Circa tale ultimo profilo, poi, è inconferente, al di là del difetto di specificità in termini di c.d. «autosufficienza», in quanto dal ricorrente affidata, quest'ultima, solo alla produzione di parte delle relative trascrizioni coincidente con la sola risposta a una domanda rivolta dalla difesa. È stata difatti esclusa l'esistenza del sodalizio, sicché non si mostra contraddittorio né manifestamente illogico ovvero travisante le prove l'apparato motivazionale laddove non esclude la responsabilità dell'imputato per la fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup., nonostante la dichiarata assenza di «quote» in capo al prevenuto e in ordine a quel determinato gruppo (di cui alle innanzi indicate dichiarazioni del «collaboratore»). 4.4. Il ricorrente, infine, senza neanche prospettare di essersi doluto sul punto innanzi alla Corte d'appello, sollecita un rinvio al giudice di merito per valutare la sussumibilità delle fattispecie nel «fatto di lieve entità», ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In tali termini, sostanzialmente, si finisce con il prospettare inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità una diversa qualificazione giuridica del fatto implicante, nella specie, valutazioni di merito precluse in questa sede in quanto necessitanti di apprezzamenti in fatto. 5. Pretende di sostituire, a quella del giudice di merito, la propria lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni anche il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di GA che, peraltro, non si confronta con la ratio sottesa alla decisione laddove fa riferimento all'assenza di una decriptazione del linguaggio utilizzato dagli interlocutori oltre che all'assenza di considerazione, circa il capo 31, dell'assenza dell'imputato in quanto in crociera. Contrariamente a quanto dedotto, difatti, in merito a tale ultima fattispecie la sentenza, con il cui apparato motivazione dunque non si confronta il ricorso, valuta proprio la condotta partecipativa dell'imputato, nonostante il viaggio in crociera da lui intrapreso, in merito alla quale si diffonde (a pag. 50) con motivazione esente da censure. 8 6. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023 nsig estensore Il Pres ente