Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37443 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
VA ER NA D'IA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37443/2025 Roma, li, 17/11/2025
- Presidente -
FR IG RA ANNA UI ANGELA RICCI LA AW
Sent. n. sez. 935/2025 UP 16/10/2025 R.G.N. 17772/2025
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: DI IS nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CC;
udito il Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Tatiana Montella in difesa della parte civile DR TE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese. l'avv. Cinzia Roberti in difesa di IS DI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: VA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: ANNA UI RICCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b76485beee17102
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 novembre 2021, emessa in esito al rito abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Roma ha condannato IS DI in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen. nei confronti della convivente (capo 1), al reato di cui all'art. 570 comma 1 cod. pen. in danno dei figli minori DR EK DI e FA TA TE (capo 2), al reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen. nei confronti dei figli minori DR EK DI e FA TA TE (capo 3), al reato di cui all'art. 614 comma 2 e 4 e 61 n. 11 quinquies cod. pen. (capo 4), al reato di cui all'art. 609 bis e 609 ter cod. pen. (capo 5), in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (capo 6) e al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo 7) tutti in danno della compagna DR TE, alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Detta sentenza è stata confermata in data 15 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza del 6 dicembre 2023, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a reato di cui ai capi 2) e 3) in danno del minore FA TA TE e ha rinviato il processo alla Corte di appello di Roma per la rideterminazione della residua pena. La Corte di Appello di Roma in sede di rinvio, escludendo l'aumento di mesi 2 di reclusione riconosciuto per la continuazione con riferimento a ciascuna delle due ipotesi di reato di cui all'art. 570 cod. pen. in danno di FA TA TE, ha rideterminato la pena complessiva in anni 6 e mesi 4 di reclusione.
2.Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nella quantificazione della pena la Corte avrebbe omesso di indicare la pena base per il più grave reato, reiterando la stessa omissione della sentenza di primo grado. La Corte, inoltre, avrebbe omesso di indicare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite e di giustificare la modalità di calcolo adottate, come prescritto dalla sentenza delle Sezioni Unte n. 47127 del 24 dicembre 2021, al fine di assicurare un trattamento sanzionatorio coerente e verificabile. In una visione costituzionalmente orientata i criteri di determinazione della pena non possono essere discrezionali ma debbono essere vincolati dal principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.
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QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: VA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: ANNA UI RICCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b76485beee17102
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in
epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Al fine di meglio inquadrare il tema del ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, occorre dare atto dei seguenti passaggi: (i) il Gup presso il Tribunale di Roma aveva determinato la pena in ordine ai reati suindicati, riuniti dal vincolo della continuazione, in anni 6 e mesi 8 di reclusione, muovendo dalla pena base per il delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter comma 1 n. 5 quater (capo 5) di anni 8 di reclusione, aumentata di anni 1 per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. (capo 1), di mesi 4 per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. (capo 2), di mesi 4 per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. (capo 3), di mesi 2 per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo 4), di mesi 1 per il reato di cui all'art. 56-610 cod. pen. (capo 6) e di mesi 1 per il reato di cui all'art. 582- 585 cod. pen. (capo 7); la Corte di appello di Roma con una prima sentenza aveva confermato la pronuncia di primo grado;
(ii) la Corte di Cassazione, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso formulati dall'imputato, ha ritenuto insussistenti i reati di cui all'art. 570 cod. pen. commessi in danno di FA TA TE (capi 2 e 3) pronunciando annullamento senza rinvio limitatamente a tali reati perché il fatto non sussiste e demandando alla Corte di appello di Roma la rideterminazione della residua pena;
la Corte di Cassazione ha rigettato gli altri motivi, relativi alla affermazione della responsabilità in ordine ai restanti reati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
(iii) la Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso l'aumento di mesi 2 di reclusione riconosciuto per la continuazione con riferimento a ciascuna delle due ipotesi di reato di cui all'art. 570 cod. pen. in danno di FA TA TE e ha rideterminato la pena complessiva in anni 6 e mesi 4 di reclusione.
3.Il ricorrente in questa sede lamenta l'assenza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati satelliti e in tal modo deduce una censura preclusa dalla formazione del c.d. giudicato progressivo. L'art. 624 cod. proc. pen. prevede che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: VA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: ANNA UI RICCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102
parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Il giudicato può avere una formazione progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019 dep. 2020, Rv. 278263-01). Nel caso di annullamento parziale al giudice del rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico- giuridica fra le diverse statuizioni. Ne consegue che è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, non decisi dalla Corte di cassazione, oltre che ovviamente per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento (Sez. 6 n. 25181 del 12/06/2012, [...]). Nel caso, come quello che ci occupa, di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione a condizione che sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, [...], Rv. 280261 - 03).
4. Nel caso di specie la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva riguardato solo la condanna in ordine a due singoli reati fra quelli in continuazione con conseguente necessità di rideterminare la pena per effetto della eliminazione della porzione di pena ad essi riferita. In applicazione dei principi sui indicati, in ordine alla individuazione della pena base (peraltro già fissata nel minimo edittale) e degli aumenti di pena per i reati satelliti si è formato il c.d. giudicato progressivo, con la conseguenza che il motivo proposto dal ricorrente, avente ad oggetto tali punti della decisione, deve ritenersi precluso.
4.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Firmato Da: GIANFRANCO Firmato Da: ANNA UI RICCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102 CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: VA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
Vertendo il ricorso dell'imputato solo sul trattamento sanzionatorio, la parte civile non ha titolo alla rifusione delle spese processuali sostenute. Deve in proposito applicarsi il consolidato principio per cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, [...]; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, [...]; Sez. 5,n. 11272 del 23/09/1998, Rv. 211516- 01; Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Rv. 205616 - 01)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese alla parte civile. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omessi i dati identificativi perché imposto alla legge.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
NN CC
Il Presidente Salvatore Dovere
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847c135698 Firmato Da: VA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: ANNA UI RICCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102