Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2020, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
02963-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2756 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente UP 09/12/2020- ALFREDO MANTOVANO ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 49216/2019 GIUSEPPE COSCIONI -Relatore FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IO QU nato a [...] il [...] VO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito l'Avv. Alberto SAGGIOMO, difensore delle parti civili FAI ANTIRACKET ERCOLANO, SC PA, Nocerino Filippo, VI Massimo, Coop. Soc. SIANI, e in sostituzione dell'Avv. Miriam CHIUMMARIELLO, difensore della parte civile Comune di Ercolano;
Udito l'Avv. Ferdinando STRIANO, difensore di VO CI, nonché in sostituzione dell'Avv. Michele BRUNO, difensore di IO PA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2019, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena alla quale era stato condannato SC PA (imputato di estorsione aggravata) e la pena inflitta a OL CI (imputato di estorsione aggravata), ritenuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenze della medesima Corte di appello n.5907/2005, 4717/2008 e 2451/2011pen.
1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SC, eccependo che la richiesta finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione con due condanne precedentemente riportate era stata rigettata dalla Corte di merito con una motivazione apparente ed illogica;
la Corte aveva infatti sostenuto che poiché le due sentenze precedenti afferivano la partecipazione di SC ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed a reati fine nel settore degli stupefacenti non potesse ravvisarsi la identità del disegno criminoso, non tener.do in considerazione la funzione dell'istituto della continuazione, e che la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ritenuto applicabile la disciplina ritenendo sufficiente che le azioni illecite commesse possano risultare ricomprese in un programma di massima preventivamente elaborato nelle sue linee essenziali e statuendo in maniera chiara ed inequivocabile che i reati relativi all'art. 416 bis cod.pen. ed all'art. 74 DPR 309/90 possono concorrere tra loro: tra gli scopi e le attività delle associazioni per delinquere vi erano certamente il traffico di stupefacenti e la pratica delle estorsioni finalizzate al reperimento di finanziamenti per i traffici illeciti;
era quindi di tutta evidenza la possibilità di avvincere i reati commessi in un unico programma criminoso e riconoscere la sussistenza del vincolo della continuazione fra le sentenze di condanna.
2. Propone ricorso il difensore di OL CI.
2.1 Il difensore eccepisce che nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado aveva chiesto riconoscersi l'istituto della continuazione tra plurime sentenze di condanna tutte relative a reati di cui all'art. 416 bis cod.pen. per avere il ricorrente partecipato all'organizzazione camorristica denominata clan Iacomino-Birra, e con la sentenza n.45/2017 della Corte di assise di appello di Napoli con la quale OL era stato condannato per l'omicidio di RA EM, al fine di dimostrare la forza militare dell'organizzazione camorristica di appartenenza;
i fatti oggetto del presente procedimento, ovvero le estorsioni aggravate ex art. 7 L.203/91 commesse in danno degli imprenditori ST VI e VI VI erano espressione del più ampio programma 2 criminoso del clan Iacomino-Birra del quale OL era stato sodale sin dal 2001; dopo aver premesso che deve riconoscersi l'unicità del disegno criminoso allorquando si tratti di violazioni della stessa indole, commesse in un lasso di tempo congruo e con le stesse modalità, il difensore lamenta che i giudici di appello, nel rigettare l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la partecipazione al clan Iacomino-Birra e l'omicidio di EM RA, si erano limitati ad uno sterile richiamo dell'orientamento negativo di questa Corte, senza affrontare il tema del programma criminoso, ed omesso di adeguatamente valutare le peculiarità dell'azione omicidiaria rispetto al genetico programma della societas sceleris;
l'omicidio di EM RA andava inteso quale momento funzionale al perseguimento del disegno criminoso da parte di coloro -incluso OL- che avevano aderito al programma criminale associativo e l'aprioristica convinzione, da parte dei giudici di appello, che l'omicidio di EM RA non fosse stato ab origine programmato dal clan aveva inibito loro l'approfondimento delle argomentazioni esposte, violando i principi e la giurisprudenza sottesi all'istituto della continuazione nel reato: si trattava infatti di violazioni della stessa indole, commesse in un lasso temporale congruo (come riconosciuto dai giudici di appello, l'omicidio era avvenuto il 3 giugno 2001, ossia in costanza di partecipazione di OL al clan Iacomino- Birra). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Si deve infatti rilevare che, come precisato da Cass. SS.UU. n. 28659/2017, il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione logica e quindi esente da censure, ha evidenziato, quanto al ricorrente SC, che la sentenza richiamata dal ricorrente a sostegno del ricorso riguarda una partecipazione, fino al 1994, ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre il presente procedimento ha per oggetto una estorsione commessa tra il 1996 ed il 3 1998; non sussiste pertanto neppure la commissione di reati in un medesimo lasso temporale, oltre alla considerazione della Corte secondo cui "i fatti commessi fino al 1994" erano "legati alla decisione dell'SC di entrare a far parte di un'organizzazione dedita ad attività diverse da quelle cui poi, dopo qualche anno, deciderà di dedicarsi" (pag.7 sentenza impugnata). Poiché "in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione". (Sez.1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea Rv. 275222), essendo la decisione del giudice di merito perfettamente logica, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Analogo ragionamento deve essere svolto con riguardo al ricorso di OL.
2.1 La Corte di appello ha infatti osservato che ritenere che qualsiasi reato commesso da qualsiasi associato in qualsiasi circostanza, anche se determinato da esigenze contingenti, sia da ritenere in continuazione con il reato associativo significherebbe svuotare di contenuto l'art. 81 cod.pen., dovendo invece essere data dimostrazione che il reato con messo fosse stato fin dall'inizio frutto di una originaria ideazione e determinazione volitiva;
è stato quindi correttamente applicato il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui "È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché al pagamento delle spese processuali. " Devono invece essere compensate le spese sostenute nel grado dalle parti civili. Infatti, è principio consolidato quello secondo li quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791 - 01); questo perché nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 cod. proc.pen.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua. La mancanza di interesse delle parti civili emerge dalle stesse conclusioni presentate dalle stesse, posto che le richieste dei ricorrenti erano tese soltanto a vedere riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza qui impugnata e quelli per i quali erano stati condannati in forza di altre sentenze, senza alcuna contestazione sulla responsabilità, mentre le conclusioni delle parti civili erano eccentriche rispetto al thema decidendum, posto che chiedevano di confermare l'affermazione di penale responsabilità, che non era in discussione. Deve, pertanto, essere enunciata la seguente massima: "nel giudizio di legittimità, qualora la parte civile non abbia alcun interesse a concludere in quanto il ricorso dell'imputato ha ad oggetto soltanto questioni inerenti la pena comminata, la stessa non ha alcun diritto alla rifusione delle spese"
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara compensate totalmente tra le parti le spese processuali del grado. Così deciso il 09/12/2020 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni DiotalleviH ow Giuseppe Coscioni DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 GEN. 2021 GANGELEERE Claudia Planeni