Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, rilevata la mancanza della notifica all'imputato della citazione a giudizio, non vi provveda autonomamente, ma restituisca gli atti al pubblico ministero affinchè vi adempia, costituendo, tale provvedimento, espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e determinando, pertanto, un'ipotesi di regresso "consentito" del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 52255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52255 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 05/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 1505
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 13658/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA;
nei confronti di:
OT US N. IL 27/08/1976;
avverso l'ordinanza n. 1/2014 GIUDICE DI PACE di SCIACCA, del 23/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Gaeta P. che ha chiesto annullamento senza rinvio e restituzione atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 23.1.2014 - con la quale il Giudice di pace della stessa sede ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato e disposto la restituzione degli atti al PM nel procedimento a carico di OT AU -, deducendo abnormità funzionale del provvedimento in quanto in palese violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 3, e tale da determinare un'ingiustificata regressione del provvedimento alla fase delle indagini preliminari (Cass. 39477/2004).
2. Il PG presso questa corte, dr. P. Gaeta, con requisitoria scritta, condividendo le argomentazioni del PM ricorrente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sia l'organo impugnante che quello requirente trascurano infatti di considerare la differenza tra il caso in cui la notifica della citazione a giudizio sia solo irregolare, con conseguente onere del giudice di pace di rinnovare D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 29, comma 3, la predetta citazione, e il caso in cui la notifica sia,
come nella specie, del tutto omessa, omissione preclusiva dell'instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di pace con conseguente necessità della restituzione degli atti al PM cui incombe l'onere di provvedere alla notificazione.
3. Tale ineccepibile distinzione e le sue conseguenze in tema di regressione del procedimento a seguito di restituzione degli atti al PM, sono state poste in evidenza da una pronuncia di questa sezione (Cass. 51402/2013), cui si ritiene di dare continuità per quanto in contrasto con un diverso orientamento di legittimità (Cass. 39477/2004).
4. Detta pronuncia, che si pone in linea con Cass. 6460/2007 (nonché con Cass. 31540/2004 che ha onerato il giudice della notifica al difensore in caso di valida citazione dell'imputato, con Cass. 34571/2009 che pure ha ritenuto onere del giudice la notifica alla persona offesa in caso avvenuta rituale instaurazione del rapporto processuale tra le parti necessarie, e con Cass. 30504/2010 che ha sancito la legittimità della restituzione atti al PM nel caso di irritualità della notifica), ha richiamato i limiti imposti dalle Sezioni Unite 25957/2009, Toni, alla categoria, atipica e residuale, dell'abnormità, in particolare di quella funzionale, rappresentati dalle ipotesi di stasi del procedimento per effetto di un provvedimento che imponga al PM l'adozione di un atto nullo rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo, osservando che solo in tali casi l'organo dell'accusa può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento minerebbe la regolarità del processo.
5. In virtù del richiamo a tali principi quella sentenza ha coerentemente escluso, rilevando che il provvedimento del giudice non determinava tale conseguenza ma dava invece luogo ad un'attività propulsiva legittima del P.M., l'abnormità del provvedimento di vizio - della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, argomentando che il compimento di tale attività incombeva al P.M. per la mancata instaurazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, preclusiva dell'applicazione dell'art. 143 norme att. c.p.p. che regola il caso di rinnovazione della citazione a giudizio il quale presuppone una citazione non omessa, ma soltanto viziata o irritale.
6. Norma il cui testo è riprodotto nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 3, relativo al giudizio dinanzi al giudice di pace,
inapplicabile quindi nel caso di specie con conseguente non abnormità del provvedimento impugnato, il quale non può essere oggetto di autonoma impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014