Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
È abnorme, perchè determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti al pubblico ministero per il rinnovo della citazione anziché provvedere direttamente all'incombente. (La Corte ha specificato che il principio si applica anche al caso in cui nel decreto di citazione emerga che per errore la notifica sia stata fatta a soggetto diverso dalla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34571 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 822
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 30998/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Lanciano;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, in data 13 giugno 2008;
nel procedimento a carico di:
DI AM Alessio, n. 8 settembre 1984;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, emessa all'udienza del 13 giugno 2008 nel procedimento a carico di Di GI Alessio, imputato del reato di danneggiamento commesso in un istituto scolastico. Con il provvedimento impugnato il Tribunale, rilevata la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio alla provincia di Chieti individuata come persona offesa quale ente proprietario del complesso scolastico danneggiato, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per provvedere alla notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio.
Il ricorrente sostiene che la restituzione degli atti al pubblico ministero ha determinato un'indebita regressione del procedimento e costituisce pertanto un atto abnorme, osservando che spetterebbe al giudice provvedere alla notifica del decreto di citazione alla persona offesa ex art. 143 disp. att. c.p.p. e che comunque la mancata notifica non avrebbe potuto esser fatta valere dall'imputato. Rileva peraltro l'erroneità della decisione sul piano sostanziale in quanto la persona offesa sarebbe stata correttamente individuata nel rappresentante dell'istituto scolastico, regolarmente citato dal pubblico ministero, a nulla rilevando il rapporto interno tra l'istituto e l'ente tenuto alla manutenzione dell'immobile. Il ricorso è fondato.
Deve infatti ritenersi abnorme, come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. sez. 2 11 giugno 2008 n. 25769, Bobous;
sez. 6 7 gennaio 2003 n. 15714, De Biase;
Sez. Un. 29 maggio 2002 n. 28807, Manca), il provvedimento con il quale il giudice, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa e ritenuta la nullità del decreto, restituisca gli atti al pubblico ministero per il rinnovo della citazione anziché provvedervi autonomamente come previsto dall'art. 143 disp. att. c.p.p.. L'omessa citazione della persona offesa determina infatti una nullità che non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, cosicché la restituzione degli atti determina una regressione del procedimento non prevista dal sistema processuale, in un caso in cui peraltro spetta al giudice del dibattimento provvedere, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., alla notifica alla persona offesa cui il decreto non risulti notificato (Cass. sez. 3 3 novembre 1998 n. 2841, Visco;
sez. 3 16 giugno 1998 n. 8880, Stringa). Analoga situazione si verifica nel caso in cui la persona offesa non sia stata indicata nel decreto di citazione (nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto di individuare la persona offesa nella Provincia di Chieti, quale ente proprietario dell'istituto scolastico in cui era stato commesso il delitto di danneggiamento ascritto all'imputato, mentre nel decreto di citazione a giudizio risultava indicata come persona offesa il preside dell'istituto scolastico che, come si desume dal ricorso, aveva ricevuto regolare notifica). È infatti il Tribunale a dover disporre la rinnovazione della citazione poiché la violazione di quanto prescritto dall'art. 552 c.p.p., comma 1 (il decreto deve contenere "l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata") non è causa di nullità del decreto, essendo la nullità prevista dall'art. 552 c.p.p., comma 2 "circoscritta alla mancanza o alla insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c), d), f), il cui contenuto è connotato dal fatto che i vizi elencati attengono ad elementi direttamente attinenti alla funzione di vocatio in iudicium della quale è destinatario l'imputato" (Cass. Sez. Un. 9 luglio 1997 n. 10, Baldan). Nel ricorso fondatamente è stata quindi censurata, al di là dei rilievi sulla correttezza dell'individuazione della persona offesa, l'abnormità del provvedimento impugnato che ha determinato la regressione del procedimento in un caso non previsto dalla legge processuale e determinato un'indebita stasi processuale. Tale conclusione non si discosta, del resto, dal principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009 ("Non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento") in quanto, pur ponendo in rilevo in via generale l'esigenza di non dilatare la categoria dell'abnormità, le Sezioni Unite hanno ritenuto comunque di non escludere dal novero degli atti abnormi (e quindi dalla ricorribilità per cassazione, riconosciuta avverso i provvedimenti non inquadratali nel sistema processuale o adottati a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento) quelli emessi dal giudice nell'esercizio di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, come nel caso in esame in cui gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero pur essendo previsto dall'art. 143 disp. att. c.p.p. che sia il giudice a dover provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti dovranno essere restituiti al Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009