Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme - determinando un'indebita regressione del procedimento - il provvedimento con il quale il giudice di pace, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, restituisce gli atti al P.M. per il rinnovo della citazione invece di provvedervi autonomamente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2004, n. 39477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1079
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2246/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera;
avverso l'ordinanza in data 5. 11.2002 resa dal Giudice di pace di Apricena, che ha restituito gli atti al P.M. perché procedesse a rinnovare la notifica della citazione a carico di D'SI US, n. a San Severo il 31.8.1963, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 186, commi 2 e 6 Cod. C.D.S.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dibattimentale in data 5.11.2002 il giudice di pace di Apricena, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di D'IO US imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 186, commi 2 e 6 Cod. C.D.S., disponeva la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica perché procedesse a rinnovare la notifica.
Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il Procuratore della repubblica ricorre per Cassazione chiedendone l'annullamento, sul rilievo che questo avrebbe determinato una ingiustificata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in violazione dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. 274/2000, che fa obbligo al giudice di rinnovare, anche d'ufficio, la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, laddove occorra. In conformità alle conclusioni del P.G. presso questa Corte, rileva il Collegio che il ricorso è fondato, Si verte, infatti, in ipotesi di provvedimento abnorme, come tale immediatamente ricorribile per Cassazione, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento.
Come già puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. 29 maggio 2002, Manca) spetta al giudice del dibattimento, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine per comparire, di provvedere a rinnovare la notifica, mentre è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, invece di provvedere in tal senso, restituisca gli atti al pubblico ministero, imponendogli la rinnovazione. Trattasi di principio di diritto applicabile anche nel processo penale davanti al giudice di pace, dove del resto è espressamente previsto che nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi deve provvedere il giudice di pace, anche d'ufficio (art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 274/2000) È evidente, per le ragioni suesposte, nella fattispecie in esame, l'errore in cui è incorso il giudicante nel trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero, con conseguente indebita regressione del procedimento.
Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina restituirsi gli atti al Giudice di pace di Apricena.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004