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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2023, n. 32885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32885 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI NZ, nato a [...], il [...], LL DO, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 137/2020, inviate a mezzo pec in data 03/04/2023 dall'avv.to Roberto Caranzano, difensore di fiducia di NZ LI;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 137/2020, inviate a mezzo pec in data 07/04/2023 dall'avv.to Andrea Furlanetto, difensore di fiducia di LE DO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32885 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 16/01/2020 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica, con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. in Asti il 06/01/2017 (capo A), nonché, il solo LL, anche per il reato di cui agli artt. 110, 648, 477, 489 cod. pen., in Asti il 02/02/2017 (capo B), riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 110, 624-bis, comma terzo, cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati, previo riconoscimento al solo LL delle circostanze attenuanti generiche. 2. DO LL ricorre a mezzo del difensore di,fiducia avv.to Andrea Furlanetto, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza risulta gravemente lacunosa anche in riferimento ai motivi di appello, non essendo stato svolto alcun accertamento in riferimento alle affermazioni dell'imputato al momento dell'accertamento dei fatti, quanto al capo B). 3. NZ LI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Roberto Caranzano, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza, quanto alla riqualificazione del fatto, risulta in contrasto con l'art. 111, comma 2, della Costituzione e con l'art.6 della CEDU, per mancata integrazione del contraddittorio sulla diversa qualificazione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, essendo tale diversa qualificazione intervenuta a sorpresa e non avendo potuto l'imputato interloquire sul punto, posto che la diversa qualificazione comporta un inasprimento del trattamento sanzionatorio e del termine di prescrizione;
3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con le conclusioni scritte il difensore di fiducia del LE si è riportato al ricorso, insistendo nel'accoglimento; il difensore di fiducia del LI, con le conclusioni scritte, ha sottolineato come la reformatio in peius discenda, nel caso di specie, dal diverso termine di prescrizione dei reati e dal fatto che, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta per il reato 624-bis cod. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di DO LE è inammissibile. La doglianza risulta formulata in maniera del tutto generica e mira a confutare, in sostanza, la ricostruzione della vicenda fattuale rispetto alla quale la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto immune da censure rilevabili in sede di giudizio di legittimità. Il ricorrente, unitamente al LI, era stato rinvenuto a bordo di una vettura, all'interno della quale era stata accertata la presenza di beni compendio di furto, unitamente ad un palanchino di grosse dimensioni e di un coltello. A fronte di una imputazione per il delitto di ricettazione, la Corte di merito rilevava che i beni erano provento di furto in danno di RE Di IO, fatto avvenuto pochissimo tempo prima del controllo della vettura;
detta circostanza, unitamente al rinvenimento di arnesi compatibili con l'effrazione alla privata abitazione, successivamente accertata, induceva la Corte di merito a ritenere l'imputato coautore del furto in abitazione. Il ricorso si limita ad un generico richiamo ai motivi di appello, peraltro limitato alla circostanza che il LL aveva dichiarato che l'auto gli era stata prestata da un vicino di casa e che egli ne ignorava la provenienza furtiva, laddove la contestazione di furto non riguarda, certamente, la vettura, bensì i beni rinvenuti all'interno del bagagliaio della vettura. 2. Il ricorso di NZ LI è parimenti inammissibile. Premessa la descritta ricostruzione del fatto, appare evidente come - a fronte di una totale i(aellkitra dello stesso nelle sue coordinate spazio-temporali e nei suoi elementi ricostruttivi - ciò che è mutato, nel caso di specie, è semplicemente la qualificazione giuridica, nel senso che la condotta, inizialmente ritenuta di ricettazione, è stata inquadrata in quella di furto, ai sensi dell'art.624- bis cod. pen. e la pena inflitta all'imputato è stata ridotta, quanto alla multa. In tal senso, occorre ricordare che "Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica 'in peius' del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione." (Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu Ciprian, Rv. 278143). 3 In particolare, in riferimento al profilo della prescrizione, va ricordato come, nel caso di specie, per il delitto di ricettazione, punito con una pena da due ad otto anni di reclusiòne, i termini di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., risultano pari, rispettivamente, ad otto anni ed a dieci anni, mentre per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., considerata la pena applicabile ratione temporis, da tre a sei anni di reclusione, i termini di prescrizione risultano pari, rispettivamente ad anni sei e ad anni sette mesi sei. In tal senso, quindi, appare evidente come sia del tutto improprio il richiamo al principio del divieto di reformatio in peius, posto che, a seguito del mutamento del titolo di reato, i termini di prescrizione risultano, senza alcun dubbio, più favorevoli all'imputato. In tal senso il ricorso appare del tutto manifestamente infondato, non sostenendo in alcun modo le ragioni concrete della doglianza enunciata, anche considerato che, all'epoca in cui era stata emessa la sentenza impugnata, comunque non si poneva alcun profilo di imminente declaratoria di improcedibilità per il decorso del termine massimo di prescrizione, in relazione né al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., né a quello di cui al'art. 624-bis cod. pen., non apprezzandosi, quindi, l'interesse del ricorrente sotto tale aspetto. Né può essere ricompreso nel trattamento sanzionatorio - a cui va ricondotto il divieto di reformatio in peius - l'esclusione del titolo di reato dall'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio opera su piano del tutto diverso da quello dell'esecuzione della pena e degli istituti ad esso ricollegabili. Inoltre, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte regolatrice, e da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di reformatio in peius, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025). Il profilo della prescrizione, invece, rileva unicamente nella misura in cui, a seguito di una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, la fattispecie originariamente contestata risulterebbe già prescritta, per cui, in tal caso, la più grave qualificazione giuridica implicherebbe una conseguenza negativa per l'imputato (Sez. 2, n. 37795 de128/06/2019, Borselli Florenzo, Rv. 277087); il che, nel caso di specie, come detto, non si è affatto verificato. Né, infine, risulta violata la garanzia del contraddittorio, posto che "Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato 4 4 abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione" (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652; in termini: Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Paladini, RV. 261047). Quanto, infine, al mancato riconoscimento al LI delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione, in maniera del tutto incensurabile, ha evidenziato sia la mancata individuazione di elementi positivi di valutazione in tal senso, unitamente alla presenza di precedenti condanne. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 137/2020, inviate a mezzo pec in data 03/04/2023 dall'avv.to Roberto Caranzano, difensore di fiducia di NZ LI;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 137/2020, inviate a mezzo pec in data 07/04/2023 dall'avv.to Andrea Furlanetto, difensore di fiducia di LE DO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32885 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 16/01/2020 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica, con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. in Asti il 06/01/2017 (capo A), nonché, il solo LL, anche per il reato di cui agli artt. 110, 648, 477, 489 cod. pen., in Asti il 02/02/2017 (capo B), riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 110, 624-bis, comma terzo, cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati, previo riconoscimento al solo LL delle circostanze attenuanti generiche. 2. DO LL ricorre a mezzo del difensore di,fiducia avv.to Andrea Furlanetto, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza risulta gravemente lacunosa anche in riferimento ai motivi di appello, non essendo stato svolto alcun accertamento in riferimento alle affermazioni dell'imputato al momento dell'accertamento dei fatti, quanto al capo B). 3. NZ LI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Roberto Caranzano, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza, quanto alla riqualificazione del fatto, risulta in contrasto con l'art. 111, comma 2, della Costituzione e con l'art.6 della CEDU, per mancata integrazione del contraddittorio sulla diversa qualificazione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, essendo tale diversa qualificazione intervenuta a sorpresa e non avendo potuto l'imputato interloquire sul punto, posto che la diversa qualificazione comporta un inasprimento del trattamento sanzionatorio e del termine di prescrizione;
3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con le conclusioni scritte il difensore di fiducia del LE si è riportato al ricorso, insistendo nel'accoglimento; il difensore di fiducia del LI, con le conclusioni scritte, ha sottolineato come la reformatio in peius discenda, nel caso di specie, dal diverso termine di prescrizione dei reati e dal fatto che, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta per il reato 624-bis cod. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di DO LE è inammissibile. La doglianza risulta formulata in maniera del tutto generica e mira a confutare, in sostanza, la ricostruzione della vicenda fattuale rispetto alla quale la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto immune da censure rilevabili in sede di giudizio di legittimità. Il ricorrente, unitamente al LI, era stato rinvenuto a bordo di una vettura, all'interno della quale era stata accertata la presenza di beni compendio di furto, unitamente ad un palanchino di grosse dimensioni e di un coltello. A fronte di una imputazione per il delitto di ricettazione, la Corte di merito rilevava che i beni erano provento di furto in danno di RE Di IO, fatto avvenuto pochissimo tempo prima del controllo della vettura;
detta circostanza, unitamente al rinvenimento di arnesi compatibili con l'effrazione alla privata abitazione, successivamente accertata, induceva la Corte di merito a ritenere l'imputato coautore del furto in abitazione. Il ricorso si limita ad un generico richiamo ai motivi di appello, peraltro limitato alla circostanza che il LL aveva dichiarato che l'auto gli era stata prestata da un vicino di casa e che egli ne ignorava la provenienza furtiva, laddove la contestazione di furto non riguarda, certamente, la vettura, bensì i beni rinvenuti all'interno del bagagliaio della vettura. 2. Il ricorso di NZ LI è parimenti inammissibile. Premessa la descritta ricostruzione del fatto, appare evidente come - a fronte di una totale i(aellkitra dello stesso nelle sue coordinate spazio-temporali e nei suoi elementi ricostruttivi - ciò che è mutato, nel caso di specie, è semplicemente la qualificazione giuridica, nel senso che la condotta, inizialmente ritenuta di ricettazione, è stata inquadrata in quella di furto, ai sensi dell'art.624- bis cod. pen. e la pena inflitta all'imputato è stata ridotta, quanto alla multa. In tal senso, occorre ricordare che "Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica 'in peius' del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione." (Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu Ciprian, Rv. 278143). 3 In particolare, in riferimento al profilo della prescrizione, va ricordato come, nel caso di specie, per il delitto di ricettazione, punito con una pena da due ad otto anni di reclusiòne, i termini di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., risultano pari, rispettivamente, ad otto anni ed a dieci anni, mentre per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., considerata la pena applicabile ratione temporis, da tre a sei anni di reclusione, i termini di prescrizione risultano pari, rispettivamente ad anni sei e ad anni sette mesi sei. In tal senso, quindi, appare evidente come sia del tutto improprio il richiamo al principio del divieto di reformatio in peius, posto che, a seguito del mutamento del titolo di reato, i termini di prescrizione risultano, senza alcun dubbio, più favorevoli all'imputato. In tal senso il ricorso appare del tutto manifestamente infondato, non sostenendo in alcun modo le ragioni concrete della doglianza enunciata, anche considerato che, all'epoca in cui era stata emessa la sentenza impugnata, comunque non si poneva alcun profilo di imminente declaratoria di improcedibilità per il decorso del termine massimo di prescrizione, in relazione né al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., né a quello di cui al'art. 624-bis cod. pen., non apprezzandosi, quindi, l'interesse del ricorrente sotto tale aspetto. Né può essere ricompreso nel trattamento sanzionatorio - a cui va ricondotto il divieto di reformatio in peius - l'esclusione del titolo di reato dall'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio opera su piano del tutto diverso da quello dell'esecuzione della pena e degli istituti ad esso ricollegabili. Inoltre, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte regolatrice, e da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di reformatio in peius, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025). Il profilo della prescrizione, invece, rileva unicamente nella misura in cui, a seguito di una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, la fattispecie originariamente contestata risulterebbe già prescritta, per cui, in tal caso, la più grave qualificazione giuridica implicherebbe una conseguenza negativa per l'imputato (Sez. 2, n. 37795 de128/06/2019, Borselli Florenzo, Rv. 277087); il che, nel caso di specie, come detto, non si è affatto verificato. Né, infine, risulta violata la garanzia del contraddittorio, posto che "Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato 4 4 abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione" (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652; in termini: Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Paladini, RV. 261047). Quanto, infine, al mancato riconoscimento al LI delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione, in maniera del tutto incensurabile, ha evidenziato sia la mancata individuazione di elementi positivi di valutazione in tal senso, unitamente alla presenza di precedenti condanne. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente