CASS
Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9575 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - DR LI ER TI R.G.N. 39974/2025 VA OV SENTENZA Sul ricorso presentato da: GN MA, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/10/2025, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza rigettava l’istanza – avanzata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, l. 401/1989 - di revoca della prescrizione dell’obbligo di presentazione al comando di polizia, impartita a ME GN con provvedimento emesso in data 3 agosto 2024 dal Questore di Vicenza (c.d. «DASPO»), con il quale, nell’inibire per anni otto la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli, svolte in Italia e nei Paesi aderenti all’Unione europea dalla società di calcio «Taranto Football Club 1927 s.r.l.», nonché alle partite della Nazionale di calcio disputate nella città pugliese, prescriveva allo stesso, in tali occasioni, di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Taranto, con le modalità dettagliatamente indicate nel provvedimento questorile.
2. Avverso tale ordinanza l’GN propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale considerato la giurisprudenza della Corte di cassazione relativa alla radiazione di una società calcistica professionistica e alla sua sostituzione con altra società: nel caso di specie, la società «Taranto Football Club 1927 s.r.l.», proprietaria della società calcistica del Taranto, è stata dapprima esclusa dal campionato di calcio di Serie C per la stagione 2024/2025, poi posta in liquidazione giudiziale. Successivamente, veniva ammessa in sovrannumero al campionato di Eccellenza (quindi dilettantistico) la «Società Sportiva Taranto 2025 – società dilettantistica a responsabilità limitata», appartenente al gruppo imprenditoriale Ladisa. Al momento dell’emanazione del DASPO, pertanto, la squadra del Taranto militava in Penale Sent. Sez. 3 Num. 9575 Anno 2026 Presidente: IB IO Relatore: TI ER Data Udienza: 04/03/2026 Serie C, mentre oggi si tratta di compagine affatto diversa. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla perdurante pericolosità sociale del sottoposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con efficacia assorbente (nei limiti che si vedranno) sul secondo.
2. L’articolo 6, comma 5, l. 401/1989, stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 (ossia quella che impone l’obbligo di presentazione) è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, superando l’opposto e più risalente orientamento (in senso contrario si era espressa, ad esempio, Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'angelo, Rv. 243261 – 01, secondo cui «l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia in occasione di manifestazioni sportive, una volta divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, non è revocabile pur in caso di mutamento della situazione di fatto da essa considerata»), ritiene che «competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall’art. 6, comma secondo, l. n. 401 del 1989, impositivo dell’obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il Giudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo» (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199 – 01; Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni, non massimata;
Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano, non massimata;
Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, non massimata). Ciò determina l’ammissibilità, almeno in linea teorica, della prima doglianza.
3. Il motivo è anche fondato. Costituisce ius receptum di questa Corte (v. Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Vernuccio, n.m., a proposito della società calcistica denominata «A.C.R. Messina», già militante in Lega Pro e poi fallita, mentre le mancate presentazioni contestate erano riferibili ad incontri di calcio disputati dalla nuova e diversa società «Associazione Calcio Rilancio Messina», iscritta al campionato di serie D;
Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Faticato, Rv. 275691 - 01, relativa alla squadra di calcio «US Avellino S.p.a.», fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, ma poi sostituita, nella medesima città, dalla nuova società sportiva denominata «Associazione sportiva Avellino 1912»; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, IA, Rv. 276287 – 01, relativa alla medesima compagine calcistica) che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l’ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. Si è, in tale ipotesi, ritenuto che non è «possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa» (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, RU, Rv. 288837 – 2 01, in cui le prescrizioni erano state imposte per le partite della squadra di calcio «Marsala Calcio», mentre le inottemperanze erano relative ad incontri disputati dalla «ASD Dolce Onorio Marsala»; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, IA, citata).
4. Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame.
4.1. Per comprendere meglio il quadro normativo e fattuale, tuttavia, il Collegio ritiene di dover dare breve cenno della disciplina prevista dalle norme della Federazione calcistica nazionale in proposito. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, delle c.d. NOIF (Norme Organizzative Interne Federali, approvate con delibera del Consiglio Federale della FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio), il Presidente della Federazione revoca l’affiliazione di una squadra di calcio professionistica in caso di liquidazione giudiziale prevista dal d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (nonché in altre ipotesi ivi specificamente contemplate). Alla revoca dell’affiliazione consegue, a norma dell’articolo 52 delle citate NOIF, la perdita del c.d. «titolo sportivo», che è «il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato». Il comma 10 del citato art. 52 prevede che, in caso di non ammissione al campionato di calcio di Serie A, Serie B e di Serie C, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti), previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà (alle condizioni ivi indicate) consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND.
4.2. Tale è il caso in esame. Come emerge anche dalle cronache nazionali, all’associazione sportiva calcistica «Taranto Football Club 1927 S.r.l.» (unica squadra di calcio rappresentativa della città pugliese al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente), dopo che la stessa era stata posta in liquidazione giudiziale (provvedimento cui sarebbe poi seguito il fallimento della società), in data 29 luglio 2025 è stata revocata l’affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio professionistica;
per effetto della revoca, la società ha perso tutti i tesserati (i calciatori sono automaticamente svincolati), è stata esclusa dal Campionato di calcio professionistico di Serie C ed è stata privata del «titolo sportivo», il quale è stato poi riassegnato dal Comune di Taranto – previa procedura competitiva - alla «Società Sportiva Taranto 2025 – società dilettantistica a responsabilità limitata», riconducibile ad altro gruppo societario, per la partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.
4.3. Ciò premesso in fatto, il Collegio conferma quell’orientamento di legittimità secondo cui deve escludersi che l’obbligo di presentazione possa ritenersi «automaticamente ristabilito» per effetto della ricostituzione all’interno della comunità (nel caso di specie, tarantina) di altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine (così la citata sentenza Faticato n. 3972 del 2019, Rv. 275691 - 01). Come già accennato al par. 3, deve altresì escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento questorile sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell’obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva, per l’impossibilità di un’interpretazione estensiva del provvedimento. Al contrario, in casi analoghi a quello in esame, questa Corte ritiene che il questore debba emanare un nuovo provvedimento, integrativo o sostitutivo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città 3 riconducibili a società sportive diverse (così la citata Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, RU).
4.4. Né – contrariamente a quanto ritiene il provvedimento impugnato - appare possibile affermare che, stante la generica indicazione, nella parte dispositiva del provvedimento questorile (che cita, aspecificamente, gli incontri casalinghi della «squadra calcistica “Taranto”»), la generica locuzione consenta di includere anche eventuali mutamenti della compagine societaria, posto che nella parte motiva del provvedimento si precisa che i fatti occorsi concernevano la squadra di calcio denominata «Taranto F.C. 1927». Soccorre, in proposito, Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, Lorenzini, non massimata, la quale ha ritenuto generica perfino l’indicazione del nominativo della squadra (nel caso di specie la «Fortitudo Bologna» di basket), che potrebbe attagliarsi anche alle rappresentanze giovanili o femminili, la cui motivazione è stata ripresa dalla citata sentenza RU (n. 37771 del 2025, Rv. 288837 – 01), la quale ha escluso che il provvedimento del Questore possa essere interpretato estensivamente in modo da consentirne l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento impositivo. Il ricorso alla narrativa del provvedimento a fini di integrazione del relativo dispositivo, pertanto, costituisce non solo atto consentito, ma operazione ermeneutica necessaria al fine di evitare una eccessiva genericità del provvedimento, che si riverbererebbe sulla sua genetica legittimità. Ciò in quanto i sintagmi utilizzati dal legislatore nella legge n. 401 del 1989 («manifestazioni sportive specificamente indicate» e «luoghi specificamente indicati»), impongono che le prescrizioni applicate al soggetto proposto, in quanto limitative della libertà personale, siano specifiche e dettagliate in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario (così, testualmente, le citate sentenze IA e RU). Sotto il profilo normativo, la procedura federale di revoca del titolo sportivo e sua riassegnazione ad altro soggetto (l’articolo 52, comma 10, delle NOIF chiarisce che il nuovo soggetto non deve avere «ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC», escludendo a priori una continuità soggettiva), non può che confermare la correttezza di tale assunto. Del resto, come correttamente evidenziato dalla citata sentenza Faticato (n. 3972 del 2019, Rv. 275691 - 01), il mondo dello sport è «segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi “governi” una determinata società sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente, e non, invece, una pluralità di squadre», circostanza che renderebbe difficilmente intellegibile un provvedimento che non tenga conto, nel giudizio di pericolosità sociale, dei mutamenti intervenuti nella denominazione e nella compagine sociale della rappresentativa sportiva. Non può quindi condividersi quanto stabilito dall’ordinanza impugnata, secondo cui, poiché il provvedimento questorile parla genericamente della squadra di calcio del «Taranto», esso può riferirsi indistintamente a qualsiasi compagine porti il nome della città, in quanto tale interpretazione viola il principio di stretta legalità. Anche l’affermazione secondo cui il perimetro dell’istanza concerneva in realtà la perduranza della valutazione di pericolosità è, nei termini utilizzati dal GIP, errata, in quanto 4 il precedente provvedimento impositivo delle prescrizioni, almeno limitatamente alla squadra di calcio tarantina (diverso è il discorso, come si vedrà, per quanto concerne le competizioni della squadra Nazionale di calcio), doveva ritenersi divenuto inefficace nel momento in cui la società calcistica «Taranto Football Club 1927 s.r.l.» era stata privata del titolo sportivo, dovendo, per le superiori considerazioni, escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell’obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva.
5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato. Il Collegio ritiene, in continuità con i precedenti arresti della Sezione, che l’efficacia della prescrizione del Questore che impone l’obbligo di presentazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, deve intendersi cessata al momento della messa in liquidazione della società, dell’esclusione della società calcistica (nel caso di specie la «Taranto Football Club 1927 s.r.l.») dal campionato di appartenenza (nel caso in esame il campionato nazionale di calcio di Serie C) e della perdita del c.d. «titolo sportivo», circostanze che escludono una continuità sostanziale con la precedente compagine (con conseguente irrilevanza penale delle successive eventuali violazioni dell’obbligo di presentazione). Tuttavia, si ritiene di confermare l’indirizzo (Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, cit.) secondo cui «l’obbligo in parola, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell’art. 6, comma 5, l. 401 del 1989, anche nell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011, con la conseguenza che la revoca o modifica presuppone la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306)». Nel caso in esame, al di là della «sostanziale» inefficacia del provvedimento impositivo dell’obbligo (nei limiti anzidetti) per effetto del venire meno della compagine sportiva indicata nel DASPO, si impone comunque la «formale» investitura del giudice delle indagini preliminari, competente a valutare le conseguenze delle sopravvenienze fattuali ai fini della revoca della misura di prevenzione, che costituiva il petitum dell’istanza. Tale verifica appare vieppiù necessaria, sol che si consideri che l’obbligo di presentazione era riferito anche alle partite giocate dalla Nazionale di calcio italiana a Taranto, prescrizione che potrebbe – in ipotesi - sopravvivere al mutamento di denominazione e compagine societaria ove il giudice, in esito a nuova valutazione, ravvisasse il permanere della pericolosità sociale del proposto. Va disposto quindi l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, che si atterrà ai principi superiormente esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza in diversa persona fisica. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ER TI IO IB 5
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/10/2025, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza rigettava l’istanza – avanzata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, l. 401/1989 - di revoca della prescrizione dell’obbligo di presentazione al comando di polizia, impartita a ME GN con provvedimento emesso in data 3 agosto 2024 dal Questore di Vicenza (c.d. «DASPO»), con il quale, nell’inibire per anni otto la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli, svolte in Italia e nei Paesi aderenti all’Unione europea dalla società di calcio «Taranto Football Club 1927 s.r.l.», nonché alle partite della Nazionale di calcio disputate nella città pugliese, prescriveva allo stesso, in tali occasioni, di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Taranto, con le modalità dettagliatamente indicate nel provvedimento questorile.
2. Avverso tale ordinanza l’GN propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale considerato la giurisprudenza della Corte di cassazione relativa alla radiazione di una società calcistica professionistica e alla sua sostituzione con altra società: nel caso di specie, la società «Taranto Football Club 1927 s.r.l.», proprietaria della società calcistica del Taranto, è stata dapprima esclusa dal campionato di calcio di Serie C per la stagione 2024/2025, poi posta in liquidazione giudiziale. Successivamente, veniva ammessa in sovrannumero al campionato di Eccellenza (quindi dilettantistico) la «Società Sportiva Taranto 2025 – società dilettantistica a responsabilità limitata», appartenente al gruppo imprenditoriale Ladisa. Al momento dell’emanazione del DASPO, pertanto, la squadra del Taranto militava in Penale Sent. Sez. 3 Num. 9575 Anno 2026 Presidente: IB IO Relatore: TI ER Data Udienza: 04/03/2026 Serie C, mentre oggi si tratta di compagine affatto diversa. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla perdurante pericolosità sociale del sottoposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con efficacia assorbente (nei limiti che si vedranno) sul secondo.
2. L’articolo 6, comma 5, l. 401/1989, stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 (ossia quella che impone l’obbligo di presentazione) è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, superando l’opposto e più risalente orientamento (in senso contrario si era espressa, ad esempio, Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'angelo, Rv. 243261 – 01, secondo cui «l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia in occasione di manifestazioni sportive, una volta divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, non è revocabile pur in caso di mutamento della situazione di fatto da essa considerata»), ritiene che «competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall’art. 6, comma secondo, l. n. 401 del 1989, impositivo dell’obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il Giudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo» (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199 – 01; Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni, non massimata;
Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano, non massimata;
Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, non massimata). Ciò determina l’ammissibilità, almeno in linea teorica, della prima doglianza.
3. Il motivo è anche fondato. Costituisce ius receptum di questa Corte (v. Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Vernuccio, n.m., a proposito della società calcistica denominata «A.C.R. Messina», già militante in Lega Pro e poi fallita, mentre le mancate presentazioni contestate erano riferibili ad incontri di calcio disputati dalla nuova e diversa società «Associazione Calcio Rilancio Messina», iscritta al campionato di serie D;
Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Faticato, Rv. 275691 - 01, relativa alla squadra di calcio «US Avellino S.p.a.», fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, ma poi sostituita, nella medesima città, dalla nuova società sportiva denominata «Associazione sportiva Avellino 1912»; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, IA, Rv. 276287 – 01, relativa alla medesima compagine calcistica) che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l’ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. Si è, in tale ipotesi, ritenuto che non è «possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa» (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, RU, Rv. 288837 – 2 01, in cui le prescrizioni erano state imposte per le partite della squadra di calcio «Marsala Calcio», mentre le inottemperanze erano relative ad incontri disputati dalla «ASD Dolce Onorio Marsala»; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, IA, citata).
4. Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame.
4.1. Per comprendere meglio il quadro normativo e fattuale, tuttavia, il Collegio ritiene di dover dare breve cenno della disciplina prevista dalle norme della Federazione calcistica nazionale in proposito. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, delle c.d. NOIF (Norme Organizzative Interne Federali, approvate con delibera del Consiglio Federale della FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio), il Presidente della Federazione revoca l’affiliazione di una squadra di calcio professionistica in caso di liquidazione giudiziale prevista dal d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (nonché in altre ipotesi ivi specificamente contemplate). Alla revoca dell’affiliazione consegue, a norma dell’articolo 52 delle citate NOIF, la perdita del c.d. «titolo sportivo», che è «il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato». Il comma 10 del citato art. 52 prevede che, in caso di non ammissione al campionato di calcio di Serie A, Serie B e di Serie C, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti), previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà (alle condizioni ivi indicate) consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND.
4.2. Tale è il caso in esame. Come emerge anche dalle cronache nazionali, all’associazione sportiva calcistica «Taranto Football Club 1927 S.r.l.» (unica squadra di calcio rappresentativa della città pugliese al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente), dopo che la stessa era stata posta in liquidazione giudiziale (provvedimento cui sarebbe poi seguito il fallimento della società), in data 29 luglio 2025 è stata revocata l’affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio professionistica;
per effetto della revoca, la società ha perso tutti i tesserati (i calciatori sono automaticamente svincolati), è stata esclusa dal Campionato di calcio professionistico di Serie C ed è stata privata del «titolo sportivo», il quale è stato poi riassegnato dal Comune di Taranto – previa procedura competitiva - alla «Società Sportiva Taranto 2025 – società dilettantistica a responsabilità limitata», riconducibile ad altro gruppo societario, per la partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.
4.3. Ciò premesso in fatto, il Collegio conferma quell’orientamento di legittimità secondo cui deve escludersi che l’obbligo di presentazione possa ritenersi «automaticamente ristabilito» per effetto della ricostituzione all’interno della comunità (nel caso di specie, tarantina) di altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine (così la citata sentenza Faticato n. 3972 del 2019, Rv. 275691 - 01). Come già accennato al par. 3, deve altresì escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento questorile sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell’obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva, per l’impossibilità di un’interpretazione estensiva del provvedimento. Al contrario, in casi analoghi a quello in esame, questa Corte ritiene che il questore debba emanare un nuovo provvedimento, integrativo o sostitutivo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città 3 riconducibili a società sportive diverse (così la citata Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, RU).
4.4. Né – contrariamente a quanto ritiene il provvedimento impugnato - appare possibile affermare che, stante la generica indicazione, nella parte dispositiva del provvedimento questorile (che cita, aspecificamente, gli incontri casalinghi della «squadra calcistica “Taranto”»), la generica locuzione consenta di includere anche eventuali mutamenti della compagine societaria, posto che nella parte motiva del provvedimento si precisa che i fatti occorsi concernevano la squadra di calcio denominata «Taranto F.C. 1927». Soccorre, in proposito, Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, Lorenzini, non massimata, la quale ha ritenuto generica perfino l’indicazione del nominativo della squadra (nel caso di specie la «Fortitudo Bologna» di basket), che potrebbe attagliarsi anche alle rappresentanze giovanili o femminili, la cui motivazione è stata ripresa dalla citata sentenza RU (n. 37771 del 2025, Rv. 288837 – 01), la quale ha escluso che il provvedimento del Questore possa essere interpretato estensivamente in modo da consentirne l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento impositivo. Il ricorso alla narrativa del provvedimento a fini di integrazione del relativo dispositivo, pertanto, costituisce non solo atto consentito, ma operazione ermeneutica necessaria al fine di evitare una eccessiva genericità del provvedimento, che si riverbererebbe sulla sua genetica legittimità. Ciò in quanto i sintagmi utilizzati dal legislatore nella legge n. 401 del 1989 («manifestazioni sportive specificamente indicate» e «luoghi specificamente indicati»), impongono che le prescrizioni applicate al soggetto proposto, in quanto limitative della libertà personale, siano specifiche e dettagliate in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario (così, testualmente, le citate sentenze IA e RU). Sotto il profilo normativo, la procedura federale di revoca del titolo sportivo e sua riassegnazione ad altro soggetto (l’articolo 52, comma 10, delle NOIF chiarisce che il nuovo soggetto non deve avere «ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC», escludendo a priori una continuità soggettiva), non può che confermare la correttezza di tale assunto. Del resto, come correttamente evidenziato dalla citata sentenza Faticato (n. 3972 del 2019, Rv. 275691 - 01), il mondo dello sport è «segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi “governi” una determinata società sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente, e non, invece, una pluralità di squadre», circostanza che renderebbe difficilmente intellegibile un provvedimento che non tenga conto, nel giudizio di pericolosità sociale, dei mutamenti intervenuti nella denominazione e nella compagine sociale della rappresentativa sportiva. Non può quindi condividersi quanto stabilito dall’ordinanza impugnata, secondo cui, poiché il provvedimento questorile parla genericamente della squadra di calcio del «Taranto», esso può riferirsi indistintamente a qualsiasi compagine porti il nome della città, in quanto tale interpretazione viola il principio di stretta legalità. Anche l’affermazione secondo cui il perimetro dell’istanza concerneva in realtà la perduranza della valutazione di pericolosità è, nei termini utilizzati dal GIP, errata, in quanto 4 il precedente provvedimento impositivo delle prescrizioni, almeno limitatamente alla squadra di calcio tarantina (diverso è il discorso, come si vedrà, per quanto concerne le competizioni della squadra Nazionale di calcio), doveva ritenersi divenuto inefficace nel momento in cui la società calcistica «Taranto Football Club 1927 s.r.l.» era stata privata del titolo sportivo, dovendo, per le superiori considerazioni, escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell’obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva.
5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato. Il Collegio ritiene, in continuità con i precedenti arresti della Sezione, che l’efficacia della prescrizione del Questore che impone l’obbligo di presentazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, deve intendersi cessata al momento della messa in liquidazione della società, dell’esclusione della società calcistica (nel caso di specie la «Taranto Football Club 1927 s.r.l.») dal campionato di appartenenza (nel caso in esame il campionato nazionale di calcio di Serie C) e della perdita del c.d. «titolo sportivo», circostanze che escludono una continuità sostanziale con la precedente compagine (con conseguente irrilevanza penale delle successive eventuali violazioni dell’obbligo di presentazione). Tuttavia, si ritiene di confermare l’indirizzo (Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, cit.) secondo cui «l’obbligo in parola, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell’art. 6, comma 5, l. 401 del 1989, anche nell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011, con la conseguenza che la revoca o modifica presuppone la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306)». Nel caso in esame, al di là della «sostanziale» inefficacia del provvedimento impositivo dell’obbligo (nei limiti anzidetti) per effetto del venire meno della compagine sportiva indicata nel DASPO, si impone comunque la «formale» investitura del giudice delle indagini preliminari, competente a valutare le conseguenze delle sopravvenienze fattuali ai fini della revoca della misura di prevenzione, che costituiva il petitum dell’istanza. Tale verifica appare vieppiù necessaria, sol che si consideri che l’obbligo di presentazione era riferito anche alle partite giocate dalla Nazionale di calcio italiana a Taranto, prescrizione che potrebbe – in ipotesi - sopravvivere al mutamento di denominazione e compagine societaria ove il giudice, in esito a nuova valutazione, ravvisasse il permanere della pericolosità sociale del proposto. Va disposto quindi l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, che si atterrà ai principi superiormente esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza in diversa persona fisica. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ER TI IO IB 5