Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9575
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Accolto
    Mutamento della compagine societaria della squadra di calcio

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la cessazione dell'attività della società originaria e la sua sostituzione con una nuova compagine comportino la perdita di efficacia del provvedimento questorile, escludendo la possibilità di un'interpretazione estensiva. Ha disposto l'annullamento con rinvio per una nuova valutazione da parte del giudice.

  • Altro
    Mancanza di motivazione sulla perdurante pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto questo motivo assorbito dal primo motivo accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9575
    Data del deposito : 12 marzo 2026

    Testo completo