Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
L'omessa produzione del fascicolo di parte e della richiesta di invio del fascicolo d'ufficio, di cui all'art. 369 cod. proc. civ., non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione nel caso in cui, ai fini della decisione, non sia necessario l'esame di tali atti.
Commentario • 1
- 1. Giurisdizione civile, regolamento di giurisdizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15996 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 11699/01 proposto da:
NI GI, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 16, presso lo studio dell'Avv. Alberto Andreucci, che la rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Luca Vecchiato come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DU NA, DU NA;
- intimate -
e sul ricorso n. 12788/01 proposto da DU NA, DU NA;
elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell'Avv. Paolo Boer, che le rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Vladimiro Noberasco del foro di Savona per procura a margine del controricorso;
contro
NI GI;
- intimata -
per la cassazione della sent. n. 241/01 del Tribunale del Lavoro di Savona del 20 dicembre 2000 / 8 febbraio 2001 nella causa iscritta al n. 1455 R.G. dell'anno 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luca Vecchiato per la OG e l'Avv. Vladimiro Noberasco per le resistenti DU;
sentito il P.M., in persona del Sost Moc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi, assorbito altresì il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Savona del 19 giugno 1998 LI OG esponeva di avere lavorato svolgendo attività di collaborazione domestica e attività agricola alle dipendenze di PE DU dal settembre 1975 all'agosto 1995, data del suo decesso, e di non essere stata retribuita.
Tutto ciò premesso, conveniva NA e IE DU, eredi di PE DU, e chiedeva che venisse accertata l'esistenza degli anzidetti rapporti di lavoro con la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute.
Le convenute, costituendosi, contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto del ricorso.
All'esito il Pretore di Savona con sentenza del 16 aprile 1999 rigettava la domanda della ricorrente.
Tale decisione, appellata dalla OG, veniva confermata dal Tribunale di Savona con sent. n. 241 del 2001. Il Tribunale condivideva le argomentazioni svolte dal primo giudice, secondo le quali le prestazioni dalla OG a favore di PE DU erano state eseguite "affectionis vel benevolentiae causa", essendo risultato che la ricorrente aveva contratto matrimonio canonico con il DU nell'anno 1976 e aveva svolto la normale attività tipica per una moglie di un contadino, accudendolo in casa ed aiutandolo nel lavoro nei campi.
Contro quest'ultima sentenza la OG ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
NA e IE DU resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Le controricorrenti, cui si è associato il P.G. in sede di discussione orale, hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso in relazione all'art. 369 c.p.c. L'eccezione è infondata e va disattesa, atteso che dall'esame degli atti risulta l'avvenuto deposito - insieme con il ricorso - di copia autentica della sentenza impugnata, sicché non si è verificata alcuna violazione della richiamata norma.
Le stesse controricorrenti hanno rilevato, inoltre, che la ricorrente non ha prodotto ne' il fascicolo di parte ne' la richiesta di invio del fascicolo di ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione. Le dedotte circostanze non assumono alcuna rilevanza, in quanto, in conformità a costante indirizzo di questa Corte, l'omessa produzione del fascicolo di parte e della richiesta di invio del fascicolo di ufficio di cui all'art. 369 c.p.c. non determina, come nel caso di specie, l'improcedibilità del ricorso, non essendo necessario l'esame di tali atti ai fini della decisione.
Venendo all'esame del ricorso incidentale, che ha carattere di priorità logica rispetto a quello principale, va rilevato che con il primo e il secondo motivo vengono rispettivamente dedotti la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo e il difetto di motivazione in relazione all'omessa indicazione dei requisiti probatori riguardanti le mansioni, la subordinazione e l'onerosità del rapporto.
Così precisata la natura delle censure, va osservato che non viene in rilievo alcun profilo di nullità o di inammissibilità, poiché la questione attiene alla fondatezza della pronuncia sè merito, peraltro non contestata dalle stesse controricorrenti. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene eccepita l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per omessa compiuta esposizione degli elementi fondamentali per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia e per l'esatta individuazione della questione da risolvere.
L'eccezione non ha pregio, atteso che dal complessivo esame del ricorso si ricava agevolmente l'esistenza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale (in questo senso "ex plurimis" Cass. sent. n. 7089 del 1999; Cass. sent. n. 2205 del 1998: Cass. Sezioni Unite sent. n. 6140 del 1993). Con l'unico motivo del ricorso principale la OG lamenta violazione di legge errore in diritto, omessa valutazione della prova, erronea e/o insufficiente motivazione.
In primo luogo la ricorrente contesta l'impugnata sentenza, per avere erroneamente considerato - come presupposto dell'attività svolta dalla OG - un rapporto coniugale, non sussistente, a suo avviso, per essere intervenuto un matrimonio solamente religioso, irrilevante ai fini civilistici.
Il rilievo non è fondato, in quanto la ricorrente contrappone una diversa valutazione degli elementi acquisiti alla causa, non consentita in sede di legittimità, essendo peraltro l'apprezzamento del Tribunale adeguatamente motivato.
La OG si duole, poi, che i giudici di merito erroneamente abbiano ritenuto sussistente l'"affectio coniugalis", omettendo di esaminare le dichiarazioni testimoniali, dalle quali risultava che essa ricorrente veniva retribuita dal DU con uno stipendio (ancorché non corrispondente all'ammontare dovuto), situazione non compatibile con l'addotta prestazione svolta "benevolentiae causa" e, ancor meno, con l'asserito rapporto coniugale.
La censura è generica, poiché si limita ad una mera asserzione e non indica quale teste abbia precisato la circostanza della retribuzione, che sarebbe stata corrisposta dal DU alla OG. La stessa ricorrerne sostiene che i giudici di appello non hanno preso in Considerazione, ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di una prestazione lavorativa svolta "benevolentiae causa", un'altra circostanza, ossia la promessa da parte del DU di un beneficio, che, dopo la sua morte, sarebbe stato corrisposto ad essa OG. Tale beneficio, ad avviso della ricorrente, avrebbe potuto trarre titolo non da un mero atto di liberalità, nella insussistenza di un vincolo coniugale tra le parti, quanto dall'attività da lei prestata a favore del DU in base ad un rapporto di lavoro subordinato. Anche questa censura non ha pregio e va disattesa.
Sul punto è sufficiente rilevare che la promessa di un beneficio costituisce un elemento contrario alla tesi della subordinazione, in quanto indica che il beneficiato abbia voluto sdebitarsi per l'attività svolta "affectionis causa".
In conclusione sia il ricorso principale sia quello incidentale vanno rigettati, in quanto destituiti di fondamento.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla reciproca soccombenza, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese ma le parti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003