Sentenza 18 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 00 66 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.17854/98 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron..1315 1 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto UD.07.11.2000 dal SigJL SOLE 24 ORE.... da per diritti L. 3000 & CEN. 2001 RI MI IL CANCELLIERE e difeso dall'avv. Ettore Franco Bello, presso il rapp.to quale elett.te domicilia in Messina, via Ghibellina, n. 133, CANCELLERIA giusta procura speciale a margine del ricorso, e, di ufficio, in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ricorrente contro 1) - RE CO SE 2) - RA DO GI COMO 14530 FRANCESCO3) - COLLA e difesi dall'avv. conGiovanni Lentini, il quale rapp.ti elett.te domiciliano in Roma, via G. Boni, n. 15, presso lo studio dell'avv. Elena Sabataro, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 00262/98 del 04.05/04.07.1998, R. G. n. 00006/98, notificata il 04 agosto 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 novembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Ettore Franco Bello per LE MA, e Giovanni Lentini per GR IU, ON MO e CO ES. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00011/1998 del 03 febbraio 1998 il Pretore di Marsala, sezione distaccata di Salemi, accoglieva parzialmente la domanda propota da MA LE
contro
IU GR, MO ON e ES CO, quali titolari dello studio tecnico T4, alle dipendenze dei quali dall' 01 esso ricorrente aveva premesso di aver lavorato 2 a febbraio 1976 al 07 giugno 1995 con mansioni di rilevamento fabbricati, e condannava i predetti GR, di aree e ON e CO al pagamento in favore del LE della complessiva somma di lire 36.022.000 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, così ridotta l'originaria richiesta di lire 279.153.438. Il Pretore, preso atto del riconoscimento da parte dei resistenti del rapporto di lavoro subordinato per quattro ore giornaliere per il periodo 09 marzo 1978 31 maggio 1979, aveva dichiarata analoga natura del rapporto anche per il periodo successivo e fino al 31 maggio 1995 con orario medio di quattro ore al giorno. Il Tribunale di Marsala, ricostituitosi il integralmente la domanda delcontraddittorio, rigettava LE;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale, in sintesi: l'appellato LE, pur riproponendo in grado di appello le domande avanzate in primo grado al fine di ottenere le differenze negategli dal Pretore, non aveva notificato l'atto, peraltro privo della intestazione di appello incidentale, nel termine prescritto di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione;
effettivamente il Pretore era incorso in un errore di calcolo nel determinare la somma a credito del LE per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il 3 M periodo 09 marzo 1978 31 maggio 1995, così che dai conteggi corretti si desumeva che il LE aveva percepito più di quanto a lui dovuto, così superata anche la eccezione di prescrizione proposta;
in realtà, fra le parti era intercorso per lo stesso periodo un rapporto di lavoro di natura parasubordinata, essendo il ricorrente impegnato, ancorché in attività propria dello studio e mediamente per quattro ore giornaliere, tuttavia senza obbligo di presenza e fissazione di orario predeterminato, con ampia autonomia del lavoro, e senza specifichenell'organizzazione disposizioni nel merito di esso;
i compensi erano risultati adeguati alla quantità e qualità del lavoro svolto, tanto più che non poteva farsi riferimento ai minimi contrattuali in ragione dell'autonomia del rapporto;
non vi era, pertanto, neanche titolo per le differenze minime a credito del ricorrente (lire 733.000), residuate dalla revisione dei conteggi per il periodo di riconosciuta subordinazione del rapporto di lavoro. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il LE demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. GR IU, ON MO e CO ES si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso LE MA denunzia Q omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, contraddittorietà della motivazione, e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la natura subordinata del rapporto si desumeva da innumerevoli elementi esplicitanti la volontà delle parti, regolarizzato e qualificato solo per gli anni 1978 e 1979, e senza che successivamente vi fossero elementi per la modifica della natura del rapporto stesso;
nel 1996 risultava una dichiarazione di parte datoriale all'Ufficio di collocamento e successiva rettifica in cui si faceva riferimento all'accertamento in tal senso con verbale dell'Ispettorato del lavoro;
di tali circostanze il Tribunale aveva omesso qualsiasi accertamento e/o valutazione;
sussistevano anche tutte le ulteriori circostanze confermative della natura subordinata del rapporto, quali il mantenimento nel tempo (quasi un ventennio) della messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, l'imposizione di decisioni e istruzioni da parte dei titolari dello studio (teste D'Antoni), la continuità delle prestazioni negli anni, le erogazioni a cadenza periodica e in misura fissa dei compensi, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari dei titolari dello studio, l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura datoriale e con materiali e attrezzature di essa, assenza di rischio per il ricorrente;
il Tribunale 5 A contraddittoriamente, da un lato, era pervenuto alla natura autonoma del rapporto pur accertando la misura fissa dei compensi, che invece in tal caso non potevano essere fissi se rapporto al lavoro effettivamente svolto,quantificati se dall'altro, era pervenuto alla natura subordinata del rapporto per gli anni 1978 e 1979 negando le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto in relazione ad esso, ed aveva dichiarato erroneamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, nell'esame dei motivi di appello, e dopo aver disatteso per mancata proposizione di corretto appello incidentale le richieste del LE per il periodo antecedente al 1978, sicché la devoluzione doveva limitarsi alla statuizione di condanna del primo giudice, e, premesso l'incontroverso accertamento "che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro con orario non superiore alle quattro ore giornaliere e che per l'attività lavorativa espletata può essere riconosciuta al massimo, una somma di importo pari o inferiore a quella indicata in sentenza", gravata di appello, rileva "che effettivamente il Pretore è incorso in un errore di calcolo nel determinare la somma dovuta al LE"; sottopone, quindi, a verifica contabile i relativi dati, accerta che lo stesso "ha percepito più di quanto a lui dovuto", dichiara in conseguenza la irrilevanza 4 6 dell'eccezione di prescrizione proposta, e conclude che l'originario ricorrente non vanta dunque un credito per differenze retributive nei confronti degli appellanti". Con la medesima sentenza il Tribunale, poi, sottopone a verifica critica le argomentazioni pretorili sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal febbraio 1979 al 31 maggio 1995 e conclude per la sussistenza della natura parasubordinata di esso, per la congruità dei compensi, e per la insussistenza delle differenze retributive dall'applicazione dei minimiessendo esse risultate contrattuali, nella specie inapplicabili per la natura del rapporto, e del trattamento di fine rapporto per lo stesso ultimo motivo. Orbene, e premesso che il ricorso in esame affronta esclusivamente la questione relativa alla riconosciuta natura parasubordinata del rapporto di lavoro, deve ritenersene l'inammissibilità. Non v'è dubbio, infatti, ancorché la sentenza impugnata non vada esente da una qualche confusione che pur determina una certa perplessità, che da essa comunque, e chiaramente, emerge una duplice statuizione, entrambe riconnesse all'accertamento della insussistenza di un credito per prestazioni lavorative in favore del LE, l'una, in applicazione, corretta, delle tabelle retributive della contrattazione collettiva, e quindi riconducibile alla natura subordinata del rapporto, l'altra alla natura 7 а ora, di esso, parasubordinata il ricorso per cassazione, ove da ritenersi fondato quanto alla contestata natura parasubordinata del rapporto, e non coinvolgendo esso diversa statuizione della insussistenza di un anche qualche credito in favore del LE nella diversa ipotesi del riconoscimento della invocata natura subordinata del rapporto, porterebbe ad una inutile pronuncia di questa Corte. Il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla insussistenza di qualsiasi debito di parte datoriale nella ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, in sostanza, priva di qualsiasi interesse l'invocato annullamento della sentenza del giudice di appello. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Cor e dichiara inammissibile il ricorso, e interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 07 novembre 2000. Il consigliere est. Giovanni Mazzarella Il presidente Giovanili fapparelle Giuse Ianni 0 08 Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 GEN. 2001 oggi, IL COLABORATORE M MA E DA CANCELLERIA R P U 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' , O 7 L L - A L L S 8 E - O E D 1 B P S I 1 I S I D N N E E A G G S T O S G I A E O A L P D O E M T , I A T O L I A L R R D I T E S D E I D T G O N E E R S E