Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12257
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art.294 cod.proc.pen. e l'interrogatorio dei coindagati non sono "sic et simpliciter" annoverabili fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309, comma quinto, cod.proc.pen., impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame. Detta valenza può essere loro riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all'indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame, quando si vuole sostenere che dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio sia derivata la caducazione della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12257
    Data del deposito : 3 febbraio 2004

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