Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art.294 cod.proc.pen. e l'interrogatorio dei coindagati non sono "sic et simpliciter" annoverabili fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309, comma quinto, cod.proc.pen., impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame. Detta valenza può essere loro riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all'indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame, quando si vuole sostenere che dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio sia derivata la caducazione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12257 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE GI - Presidente - del 03/02/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 230
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 30333/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE GI, n. a Crotone il 23.8.1975;
avverso l'ordinanza del tribunale di Milano, emessa in data 3.6.2003;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
GI PE ricorre contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano che ha confermato il provvedimento applicativo della misura della custodia in carcere, adottato nei confronti suoi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 2.5.2002 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 per avere, con IT CA, LO ON e NO UR costituita e organizzata una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale egli svolgeva compiti di corriere con diversi fornitori e con vari clienti su disposizione del CA, detenendo e cedendo cocaina a terzi.
Il ricorrente deduce innanzitutto violazione dell'art. 309 c.p.p. per essere stata omessa l'integrale trasmissione al tribunale dell'interrogatorio reso dall'indagato ex art. 294 c.p.p. (trasmesso solo in parte) e per omessa trasmissione del verbale d'interrogatorio dei coindagati.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte precisato che l'interrogatorio di garanzia non può rappresentare, di per sè, elemento favorevole all'indagato, per cui l'omessa trasmissione all'organo del riesame del verbale relativo, nonché del verbale di interrogatorio dei coindagati, nel termine di cinque giorni non può automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo ritenersi atti che, per loro natura, rechino necessariamente elementi a supporto della difesa, specialmente nel caso - come quello in esame - in cui non vengano indicati specificamente dall'interessato gli eventuali "elementi favorevoli" desumibili da detto verbali (v. Cass. 1217/1999, Vernieri, ced. 214768).
Con il secondo motivo il ricorrente, sotto la rubrica di "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riferimento all'art. 273 c.p.p." in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, in realtà non denuncia vizi di legittimità, ma censura in punto di fatto la motivata valutazione dei giudici di merito relativa all'apprezzamento probatorio delle numerose intercettazioni telefoniche acquisite. Il rilievo del ricorrente sulla circostanze che molte delle telefonate intercettate sono intercorse tra altri coindagati non ha evidentemente alcun pregio, posto che da quelle comunicazioni i giudici hanno tratto il motivato convicimento dell'esistenza di una struttura associativa, per quanto minima, con una ripartizione dei ruoli e dei compiti affidati agli associati.
Del tutto generica, e come tale inidonea ad essere individuare la doglianza del ricorrente, è l'apodittica asserzione che "neppure le ulteriori conversazioni telefoniche, nelle quale il ricorrente è uno dei protagonisti, sono idonee a far ritenere un carico indiziario con riferimento al reato associativo".
Le censure sono pertanto inammissibili perché, in parte, deducono motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, in parte mancano di specificità ai sensi del comma i lett., c) artt. 581 e 591 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004