Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario non sono configurabili questioni di competenza ma unicamente di distribuzione interna dei vari affari. In particolare fanno parte del medesimo tribunale le sezioni ordinarie e le sezioni stralcio istituite dalla legge 276/97.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
04884/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITAM NO 01 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SU SSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18425/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente - Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco Cron. 10465 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 1724 - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud.01/12/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 1500 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IC, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI 0980760 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO con 0520210 studio in 80070 BARANO D'ISCHIA (NA) VIA VINCENZO DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MEGLIO 49 BIS, giusta delega in atti;
UFFICIO COME
- ricorrente -
Richiesta E 24 ORE contro dal Sig. per diritti L. 300 【.
3. APR. 2001 ELIA FRANCESCA;
il. IL CANCELLIERE - intimata avverso la sentenza n. 8329/97 del Tribunale di NAPOLI, LIRE 3000 CANCELLERIA emessa il 24/09/97 e depositata il 03/10/97 (R.G. 2000 22833/93); 1955 udit a la relazione della causa svolta nella pubblica CG508745 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo Richiesta copia studio dal Sig. F SALLUZZO;
per diritti L. 3000 04 04.01 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il IL CANCELLIERE Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto. UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio dal Sig.MC 3000 Con atto notificato il 9.12.1992 MI SE per diritti L. 11.4.04.01 conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli IL CANCELLIERE sezione distaccata di Ischia - CA IA proponen- do opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/92 del 13.11.92 con il quale, su istanza della stessa, le era stato intimato il pagamento della somma di L. 1.750.000, assertivamente dovute quale importo di sette mensilità del canone di locazione dell'immobile sito in Serrara, oltre interessi e spese della procedura moni- toria. Deduceva l'inesistenza dell'obbligo di pagamento della somma ingiunta essendo stato l'immobile rilascia- to nella disponibilità della locatrice e sosteneva di avere proposto dinanzi allo stesso Pretore procedimento per la determinazione del canone legale (in relazione al quale formulava istanza di sospensione del giudizio di opposizione). La IA, costituitosi, contestava la domanda chie- dendone il rigetto. 2 Con sentenza in data 11.8.1993 l'adito Pretore ri- gettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva gravame il SE al quale resisteva la IA. Il Tribunale di Napoli, con pronuncia in data 24 settembre/3 ottobre 1997, rigettava l'impugnazione ed onerava l'appellante delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SE affidandone l'accoglimento ad un unico moti- vo. L'intimata non ha invece svolto in questa sede al- cuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente con l'unico mezzo "violazione della legge 276 del 22.9.97, art. 12, in relazione alla legge 333 del 2.10.97 (art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.). Tale norma, assume, aveva trasferito la competenza civile delle Sezione Ordinarie del Tribunale, in rela- zione alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, alle Sezioni Stralcio che dovevano provvedere, anche nel caso di processi assegnati al Collegio, alla remis- sione sul ruolo per l'espletamento del tentativo di conciliazione, fallito il quale dovevano spedire la 3 causa in decisione. Nel caso in esame il processo era stato invece as- in decisione dal Collegio del Tribunale sunto all'udienza del 24.9.97, cioè quando le cause pendenti al 30.4.95 erano state già sottratte al suo potere de- cisionale e devolute alla competenza della Sezione Stralcio, quindi in aperta violazione di legge. E che questa dovesse essere l'interpretazione da dare alla disposizione in parola era conferma, a suo dire, nella legge n. 333 del 2.10.97 che, per evitare la prolungata paralisi giudiziaria dovuta all'impossibilità di varare le Sezioni Stralcio, aveva restituito alle Sezioni Ordinarie la competenza a deci- dere le cause pendenti al 30.4.95. Conseguentemente, poiché nel periodo intercorrente tra il 23.7 ed il 3.10.97 le Sezioni Ordinarie del Tri- bunale non erano competenti a decidere i processi di vecchio rito, nulla per violazione di legge doveva ri- tenersi la sentenza de qua decisa il 24.9.97. La censura è infondata. Intanto, e su un piano generale, va osservato che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, il pro- spettato problema non configura una questione di compe- tenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza 4 di questa Suprema Corte (v. ex plurimis: Cass. 20.2.1999 n. 1438, Cass. 18.2.1998 n. 1706, Cass. S.U. 96/9630), infatti, nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario non sono configurabili questioni di compe- tenza ma unicamente di distribuzione interna dei vari affari. E nella specie non è dubbio che ci si trovi di- nanzi ad un unico ufficio giudiziario facendo parte le Sezioni Ordinarie e le Sezioni Stralcio del medesimo Tribunale. La dedotta questione, quindi, attiene con più esat- tezza alla regolare composizione del Collegio giudican- te. Ma anche in tale termini la tesi del SE non può essere condivisa in quanto muove da un'interpretazione odell'art. 12 comma I lett. a) L. 22 luglio 1997 n. 276, a giudizio di questa Corte, non corretta. Ove non ci si limiti infatti ad un'interpretazione letterale della norma ma si proceda ad un esame anche delle finalità della legge e dei meccanismi processuali all'uopo predisposti non può che pervenirsi alla con- clusione che tale disposizione è palesemente sottoposta applicabilità: l'entrata in ad una condicio iuris di sezioni stralcio (di cui funzione effettiva delle all'art. II L. 276/97) e l'effettiva assegnazione ad essi dei procedimenti pendenti. 5 Le finalità della legge, espressamente dichiarate dal legislatore nell'art. I della legge stessa, sono quelle di “definire i procedimenti civili pendenti da- vanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995”. appare chiaro da Quanto ai mezzi tutto il testo normativo che, negli intenti del legislatore, la defi- nizione dei procedimenti deve avvenire con l'assunzione di giudici onorari aggregati: il 2° comma dell'art. I della legge inizia infatti con la proposizione "per de- finire i procedimenti civili di cui si pro- cederà nei modi e termini previsti dalla presente legge alla nomina di giudici onorari, aggregati... " i ed il 3° comma dell'art. II dispone che agli stessi, una volta istituiti, siano trasmessi tutti i procedimenti pendenti. Da ciò si evince che l'unica interpretazione possi- bile è quella sopra indicata e che nelle more tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in funzione delle sezioni stralcio i procedimenti iniziati prima del 30 aprile 1995 dovevano essere decisi dal tribunale in composizione collegiale. Conferma dell'esattezza di tale interpretazione la si rinviene del resto nella relazione ministeriale al disegno di legge (4114 Camera)"Disciplina transitoria ed interventi correnti della legge 22 luglio 1997 n. 6 276, recante disposizioni per la definizione del con- approvato definitivamente tenzioso civile pendente" - dal Senato il 30 settembre ed integrante il testo della - con la quale, muovendo legge 2 ottobre 1997 n. 333 considerazione che la corretta interpretazione dalla della L. n. 276 del 1997 renderebbe superflua la modi- fica introdotta dal disegno di legge in discussione si aggiunge che per evitare comunque ogni dubbio interpre- tativo la previsione dell'art. 113 co. I° viene modifi- cato stabilendosi che il riferimento temporale in esso да indicato non deve essere quello della entrata in vigore della legge stessa bensì quello della entrata in fun- zione delle sezioni stralcio, precisandosi che in tal modo viene reso inequivoco il principio per il quale permane la competenza del collegio (formato dai giudici ordinari) per la decisione delle cause pendenti davanti ad sinoesso all'entrata in funzione delle sezioni stralcio, precisandosi che in tal modo viene resø ine- quivoco il principio per il quale permane la competenza del collegio (formato dai giudici ordinari) per la de- cisione delle cause pendenti davanti ad esso sino stralcio (che, all'entrata in funzione delle sezioni comma dell'art. I secondo la chiara previsione del I ° della legge, deve essere fissata con decreto del Mini- stero di grazia e giustizia). 7 Il ricorso va pertanto rigettato ma non va adotta- ta, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte, alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1'1.12.2000. разват Il Consigliere est. Il Presidente Dapo ha 3 OPP. 2001. DIERE IL COLLABORATORE D/CANCELLERIA IL CANCELIVIERE C1 (Concetta Amendola) OGGI, Concetta Ammendola CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 27.6.2011 hoooo serie 4 al n. 33254 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 290000 1097 129.11 4567 20.65 3057 12.00 151,IL 8